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Art. 126 - Estinzione del diritto di querela

1. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

2. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 126 prevede, al secondo comma, che la morte del querelante non estingue il reato. Il comportamento silente degli eredi del querelante non ha alcuna rilevanza processuale e non può essere inteso come un’ipotesi di remissione tacita della querela. Difatti, per aversi remissione tacita di querela è necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l’istanza di punizione, in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata ed i fatti rivelatori di una volontà opposta, fatti che debbono rispondere ai requisiti di inequivocità, obiettività e concludenza (Sez. 2, 26284/2016).

L’art. 597 comma prevede due ipotesi distinte per il caso in cui l’offeso sia deceduto prima di aver esercitato il diritto di querela per l’offesa da lui subita, e per quello, diverso, di offesa alla sua memoria. Nella prima ipotesi, ai prossimi congiunti viene devoluto iure successionis il diritto di presentare la querela non esercitato dal loro congiunto, in deroga a quanto previsto dall’art. 126 comma primo, che esclude la trasmissione ereditaria del diritto di querela, ritenuto altrimenti un diritto personalissimo destinato perciò ad estinguersi alla morte del suo titolare.

Nella diversa ipotesi di offesa alla memoria del defunto, invece, i soggetti elencati nell’ultimo capoverso dell’art. 597 vantano iure proprio il diritto di presentare la querela, poiché essi stessi  e non il de cuius  si qualificano come i soggetti passivi dell’offesa, in quanto titolari dell’interesse a difendere la memoria del loro congiunto (Sez. 5, 21209/2017).

Ai sensi dell’art. 126 comma secondo, se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato. In tale ipotesi, infatti, permane il diritto di querela in favore degli eredi, che possono far venir meno gli effetti della querela solo se ne chiedono la remissione (ai sensi dell’art.340 CPP), per cui non può essere interpretata di per sé come volontà di accettare la remissione della querela, la mancata comparizione dell’imputato all’udienza (Sez. 5, 12686/2015).