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Art. 127 - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

1. Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del ministro per la giustizia (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 1317/1947. L’art. 4 di detta legge stabilisce che, ai fini dell’applicazione di questo articolo, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di capo provvisorio dello Stato.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.