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Art. 128 - Termine per la richiesta di procedimento

1. Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell’autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

2. Quando la punibilità di un reato commesso all’estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Rassegna di giurisprudenza

La qualificazione «politica» di un determinato reato non spetta al Ministro della giustizia, ma all’Autorità giudiziaria, incombendo al primo solo «una scelta, vincolata al perseguimento di fini legislativamente determinati, di politica criminale» circa la opportunità, tenuto conto della rispondenza agli interessi del Paese, di sottoporre a processo in Italia quel reato, appunto «politico», quand’anche commesso all’estero.

Condizione perché il Ministro possa esprimere quella valutazione è che l’organo della pubblica accusa intenda procedere in relazione a un delitto qualificato come «politico», perché solo in tal caso si rivela necessaria la manifestazione del volere del Ministro stesso (non necessaria, ad esempio, ex art. 10 laddove si tratta di «delitto comune» a seguito della presentazione della istanza o querela della persona offesa). Nel caso di specie, in effetti, il Ministro della giustizia, posto a conoscenza del fatto per cui si procede e  impropriamente  investito della richiesta di valutare se il delitto avesse i caratteri propri di cui all’art. 8, si è limitato a sollecitare il PM a compiere detta valutazione, così rispettando il principio di separazione dei poteri e l’art. 101, secondo comma, Cost. Spetta, infatti, all’AG la valutazione della natura «politica» di un reato, con la precisazione che detta valutazione non si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, ma si sviluppa per tutto il corso del giudizio, competendo al giudice di confermare la ridetta qualificazione poiché rientra nell’oggetto della cognizione allo stesso attribuita dalla legge (Sez. 1, 24795/2018).