x

x

Art. 120 - Diritto di querela

1. Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

2. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

3. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.

Rassegna di giurisprudenza

Non necessità di formule particolari

L’espressione della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 5, 5477/2019).

La sollecitazione rivolta all’AG di "voler prendere provvedimenti al più presto", contenuta nella integrazione ad una precedente denuncia, costituisce manifestazione di volontà diretta a richiedere la punizione dell’autore del reato e conferisce all’atto valore di querela (Sez. 5, 6333/2014).

Il favor querelae, nel caso di atti redatti dalla PG, pur non venendo meno, richieda comunque una manifestazione di volontà proveniente dalla persona offesa, che deve essere riportata da colui che redige l’atto senza alcuna autonoma interpretazione, pur non richiedendo forme particolari, potendo comunque essere riconosciuta dal giudice; quindi anche manifestazioni non esplicite, in situazioni di incertezza, devono comunque essere interpretati alla luce del predetto favor querelae, ma occorre, tuttavia, che ci si trovi in presenza di una manifestazione lessicale proveniente inequivocabilmente dalla parte (Sez. 5, 15166/2016).

Deve ritenersi che, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla PG che la ha ricevuta, l’intenzione di voler perseguire l’autore dei fatti ivi denunciati deve emergere chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento (Sez. 3, 10254/2014).

La querela priva dell’enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica, non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l’ente (Sez. 2, 39839/2012).

Natura dell'atto

La querela ha natura processuale e costituisce una condizione di procedibilità che si pone come presupposto per il valido esercizio dell’azione penale, tanto che la sua mancanza implica il divieto di instaurare il processo, pena la nullità degli atti, essendo la stessa regolata nel sistema penalistico quale condizione che non attiene alla struttura del fatto-reato o alla sua punibilità, bensì alla procedibilità dell’azione penale.

Titolarità del diritto di querela

Il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune (fattispecie nella quale il tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di un amministratore di condominio, imputato del reato di appropriazione indebita, ritenendo che legittimata alla querela fosse soltanto l’assemblea dei condomini. La Corte, in applicazione del principio enunciato ed in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla corte competente per il giudizio) (Sez. 2, 25019/2022).

La persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell’art. 120 è il titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione a pericolo del quale costituisce l’essenza del reato, e non anche il titolare di interessi che solo in via eventuale sono pregiudicati dalla azione delittuosa. Quindi la nozione di parte offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell’illecito penale. Solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo penale (Sez. 6, 3615/2019).

L’amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale (Sez. 2, 36386/2021).

Circa la validità delle querele sporte dalle persone giuridiche, costituisce ius receptum il principio secondo cui l’amministratore di una società di capitali, avendo la fonte dei suoi poteri nell’art. 2384 CC, è legittimato a proporre querela in nome e per conto della società, senza essere gravato dall’onere di documentare la titolarità del potere di rappresentanza (Sez. 5, 32627/2018).

Ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all’art. 337 CPP si limita a richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta, non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi, fino a contraria dimostrazione (Sez. 5, 8368/2013).

Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all’addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, 50725/2016).

Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell’esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell’impresa fornitrice i beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo (Sez. 2, 37012/2016).

In caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce (SU, 40354/2013).

Ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il direttore dell’esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, 13466/2018).

Soggetto passivo del furto è qualsiasi persona che si trovi in rapporto qualificato col bene, perché titolare di un diritto reale o personale di godimento e che abbia una relazione col bene, che gli consenta di trarre dal bene le utilità sue proprie. Ne sono esclusi, di conseguenza, solamente i soggetti che abbiano, con la cosa, un rapporto materiale non comprendente nessuna delle facoltà fondamentali sopra menzionate (come avviene, per esempio, per i soggetti che detengono il bene a titolo di garanzia o di custodia). Nessun dubbio, pertanto, che  in relazione ai beni costituenti la massa fallimentare  legittimato alla proposizione della querela sia non solo il curatore, ma anche il proprietario, che è privato, col fallimento, della amministrazione e disponibilità dei beni (art. 42 LF), ma non della proprietà e, secondo quanto insegna la giurisprudenza civile, nemmeno del possesso, giacché la redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione "ope legis" delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest’ultimo (Sez. 5, 28746/2017).

Soggetto passivo del delitto di appropriazione indebita, e quindi titolare del diritto di querela, può essere anche una persona diversa dal proprietario, dalla quale l’appropriante abbia ricevuto comunque e a qualsiasi titolo la cosa, e che a sua volta possa essere tenuta a restituire la cosa stessa al proprietario o ad altro possessore mediato, giacche anche in tale ipotesi vi è l’abuso di un rapporto fiduciario che il legislatore ha voluto tutelare con il predetto reato (Sez. 2, 8091/2016).