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Art. 122 - Querela di uno fra più offesi

1. Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 122 presuppone che venga commesso un unico reato a danno di più persone, mentre non è applicabile nell’ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa (Sez. 5, 44392/2015, richiamata da Sez. 5, 57027/2018).

Il disposto dell’art. 122, per il quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se qualora la querela sia proposta da una soltanto di esse, riguarda il solo caso della querela proposta da uno solo dei soggetti alternativamente legittimati nel caso di reato commesso in danno di più persone e non è applicabile nell’ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa; tantomeno nel caso, in cui si è in presenza di più condotte distinte ed autonomamente poste in essere nei confronti di diverse persone offese ciascuna delle quali, pertanto, titolare di un proprio ed autonomo diritto di querela (Sez. 2, 56388/2018).