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Art. 123 - Estensione della querela

1. La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Rassegna di giurisprudenza

Il tenore letterale e logico del disposto di cui all’art. 123 consente di ritenere che la querela produce effetti nei confronti degli effettivi responsabili del crimine esposto, a prescindere dalle indicazioni contenute nell’atto circa l’identificazione del presunto autore del reato (Sez. 2, 42515/2017).

Non si ha effetto estensivo della querela proposta soltanto nei confronti di alcuni autori di singoli fatti colposi con riguardo, in caso di condotte indipendenti, agli attori di altri fatti (Sez. 4, 3584/2010).

L’art. 123 enuncia chiaramente il principio dell’indivisibilità della querela sotto il profilo passivo: essa si estende ope legis a "tutti coloro che hanno commesso il reato". Difatti, poiché la querela è condizione di procedibilità e concerne il fatto di reato, indipendentemente dall’autore del reato stesso, quando vi sono più concorrenti essa riguarda indistintamente tutti.

Presupposto per l’applicabilità della norma è, dunque, un concorso nel medesimo reato di persone legate da un vincolo collaborativo consapevole e da univocità di intenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 113. Di conseguenza, quando la partecipazione dei diversi imputati al fatto di reato risulti, invece, autonoma ed indipendente, la proposizione di querela nei confronti di ciascuno di essi rappresenta condizione primaria e necessaria per la procedibilità dell’azione penale "ad personam" (Sez. 4, 50138/2016).

La querela è condizione di punibilità del fatto di reato e non di uno specifico autore, per cui essa, se tempestivamente proposta, conserva valore nei confronti di tutti coloro che, pur non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato (Sez. 5, 7473/2014).