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Art. 124 - Termine per proporre la querela. Rinuncia

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Rassegna di giurisprudenza

Termine per la proposizione della querela

Il termine di decorrenza per la proposizione della querela ha inizio, giusta l’art. 124, non dalla data di commissione del reato, bensì da quella, anche diversa e successiva„ della notizia del fatto che costituisce l’illecito penale. Vi possono essere, quindi, due tempi distinti: quello della consumazione del reato e quello della sua notizia. Per notizia del fatto, poi, deve intendersi non già il mero stato soggettivo di dubbio, ma la completa conoscenza di tutti gli elementi, che consentano la piena valutazione dell’esistenza certa del reato (Sez. 2, 3491/2019).

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata (Sez. 4, 35424/2020).

Deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, 1688/2019).

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, 7333/2008, richiamata da Sez. 2, 1688/2019).

Il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l’amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi sul punto (Sez. 2, 11025/2020).

In tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura (non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo) concorre ad integrare l’elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli, sicché il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purché l’inadempimento degli obblighi contrattuali sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento desumibile in base alle caratteristiche del fatto, come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti. In tal caso, però, è proprio la consegna della merce ad integrare il momento consumativo del reato (previa ricezione degli assegni post datati che costituisce, grazie alle condotte maliziose che l’hanno preceduta, raggiro idoneo per la consumazione del reato di truffa) e non la scadenza degli assegni medesimi che, invece, determina il momento in cui la persona offesa viene ad avere consapevolezza del raggiro subito e, conseguentemente, il momento dal quale decorre il termine per proporre querela (Sez. 2, 11964/2020).

Rinuncia

I precetti normativi fissati dall’art. 124, comma 3, e dall’art. 339 CPP in tema di rinuncia alla querela non consentono di desumere la tacita remissione dalla transazione sottoscritta dalla persona offesa che ha ottenuto il risarcimento del danno subìto. Difatti, premesso che nell’atto di transazione non risulta contenuta una rinuncia espressa alla querela, la transazione intercorsa, costituendo un atto di natura privatistica, non può comportare una rinuncia tacita alla facoltà di proporre querela, né costituisce un atto incompatibile con l’esercizio di detta facoltà (Sez. F, 39184/2013).

La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell’istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa (Sez. 4, 4059/2014).

La remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concretizzi in un comportamento del querelante incompatibile con la volontà di persistere nella querela (SU, 46088/2008).