Art. 48 - Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
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1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.