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CAPO II – Trasmissione dei diritti di utilizzazione

SEZIONE I – Norme generali

Art. 107

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo.

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Art. 108

L’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 8 marzo 1975, n. 39.

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Art. 109

La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

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Art. 110

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

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Art. 110-bis

1.  L’autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2.  In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un’emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.

3.  La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.

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Art. 111

I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all’autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera, secondo le norme del Codice di procedura civile.

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Art. 112

I diritti spettanti all’autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un’opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

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Art. 113

L’espropriazione è disposta per decreto del Presidente della repubblica, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l’indennità spettante all’espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l’esercizio dei diritti espropriati.

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Art. 114

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l’ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell’Autorità giudiziaria.

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SEZIONE II – Trasmissione a causa di morte

Art. 115

Dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l’Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei Codici.

La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

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Art. 116

L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), con decreto del Tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o della società medesima.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

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Art. 117

L’amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell’opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.

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SEZIONE III – Contratto di edizione

Art. 118

Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei Codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

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Art. 119

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel caso dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L’alienazione di uno o più limiti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

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Art. 120

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1)  è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo;

2)  senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3)  se fu determinata l’opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l’opera deve essere consegnata l’editore ha sempre il diritto di ricorrere all’Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l’Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

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Art. 121

Se l’autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l’opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l’autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l’opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell’articolo 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell’autore o dei suoi eredi l’opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

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Art. 122

Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".

Il contratto "per edizione" conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione «a termine» conferisce all’editore di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

-  enciclopedie, dizionari;

-  schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;

-  lavori di cartografia;

-  opere drammatico-musicali e sinfoniche.

 

In entrambe le forme di contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

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Art. 123

Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

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Art. 124

Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l’editore è obbligato ad avvisare l’autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell’epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all’autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l’editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

L’autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell’editore.

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Art. 125

L’autore è obbligato:

1)  a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2)  a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

 

L’autore ha altresì l’obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso.

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Art. 126

L’editore è obbligato:

1)  a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2)  a pagare all’autore i compensi pattuiti.

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Art. 127

La pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all’editore. L’Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell’opera e da ogni altra circostanza del caso.

È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

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Art. 128

Se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L’Autorità giudiziaria può accordare all’acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine, predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l’acquirente deve restituire l’originale dell’opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

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Art. 129

L’autore può introdurre nell’opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l’opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L’editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall’Autorità giudiziaria.

Se la natura dell’opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l’autore rifiuti di aggiornarla, l’editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l’opera dell’aggiornatore.

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Art. 130

Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

-  dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;

-  traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

-  discorsi o conferenze;

-  opere scientifiche;

-  lavori di cartografia;

-  opere musicali o drammatico-musicali;

-  opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

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Art. 131

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera.

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Art. 132

L’editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell’azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell’editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera.

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Art. 133

Se l’opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l’editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l’autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.

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Art. 134

I contratti di edizione si estinguono:

1)  per il decorso del termine contrattuale;

2)  per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera;

3)  per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’articolo 121;

4)  perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5)  nei casi di risoluzione contemplati dall’articolo 128 o nel caso previsto dall’articolo 133;

6)  nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

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Art. 135

Il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell’articolo 132.

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SEZIONE IV – Contratti di rappresentazione e di esecuzione

Art. 136

Il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei Codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

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Art. 137

L’autore è obbligato:

1)  a consegnare il testo dell’opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2)  a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

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Art. 138

Il concessionario è obbligato:

1)  a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall’autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome dell’autore e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore;

2)  a lasciare invigilare la rappresentazione dall’autore;

3)  a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell’opera e i direttori dell’orchestra e dei cori, se furono designati d’accordo con l’autore.

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Art. 139

Per la rappresentazione dell’opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell’articolo 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

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Art. 140

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell’autore, di ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l’autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell’articolo 128.

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Art. 141

Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all’oggetto del contratto medesimo.

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SEZIONE V – Ritiro dell’opera dal commercio

Art. 142

L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima.

Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

Agli effetti dell’esercizio di questo diritto l’autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell’intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all’Autorità giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

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Art. 143

L’Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell’indennizzo e il termine per il pagamento.

L’Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell’ultimo comma dell’articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l’indennità non è pagata nel termine fissato dall’Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all’Autorità giudiziaria, previsto nell’ultimo comma dell’articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.

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SEZIONE VI – Diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti

Art. 144

1.  Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.

2.  Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.

3.  Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 145

1.  Ai fini dell’articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali.

2.  Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.

Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 146

1.  Il diritto di cui all’articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell’Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

2.  Agli autori di paesi non facenti parte dell’Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.

Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 147

1.  Il diritto di cui all’articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

 

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Art. 148

1.  Il diritto di cui all’articolo 144 dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte.

Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 149

1.  Il diritto di cui all’articolo 144 spetta dopo la morte dell’autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 150

1.  Il compenso previsto dall’articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

2.  Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell’articolo 144 sono così determinati:

a)  4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;

b)  3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;

c)  1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;

d)  0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;

e)  0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3.  L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 151

1.  Il prezzo della vendita, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 150, è calcolato al netto dell’imposta.

Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 152

1.  Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.

2.  Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all’articolo 144, comma 2.

3.  Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4.  I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 153

1.  Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell’articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2.  Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l’obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest’ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 154

1.  La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l’elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

2.  Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.

Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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Art. 155

1.  Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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