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Art. 138

Il concessionario è obbligato:

1)  a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall’autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome dell’autore e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore;

2)  a lasciare invigilare la rappresentazione dall’autore;

3)  a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell’opera e i direttori dell’orchestra e dei cori, se furono designati d’accordo con l’autore.

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