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Art. 113

L’espropriazione è disposta per decreto del Presidente della repubblica, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l’indennità spettante all’espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l’esercizio dei diritti espropriati.

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