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Art. 152

1.  Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.

2.  Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all’articolo 144, comma 2.

3.  Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4.  I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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