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Art. 134

I contratti di edizione si estinguono:

1)  per il decorso del termine contrattuale;

2)  per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera;

3)  per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’articolo 121;

4)  perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5)  nei casi di risoluzione contemplati dall’articolo 128 o nel caso previsto dall’articolo 133;

6)  nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

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