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Art. 116

L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), con decreto del Tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o della società medesima.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

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