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Art. 150

1.  Il compenso previsto dall’articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

2.  Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell’articolo 144 sono così determinati:

a)  4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;

b)  3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;

c)  1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;

d)  0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;

e)  0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3.  L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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