x

x

Art. 130

Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

-  dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;

-  traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

-  discorsi o conferenze;

-  opere scientifiche;

-  lavori di cartografia;

-  opere musicali o drammatico-musicali;

-  opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.