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Corte di Giustizia UE: libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato

Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344/CEE – Art. 4, n. 1 – Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato – Limitazione del rimborso concesso per le spese relative alla rappresentanza in giudizio dell’assicurato – Rimborso limitato all’importo corrispondente a quello richiesto da un avvocato avente sede nella circoscrizione dell’autorità giudiziaria competente in primo grado
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

Nel procedimento C‑293/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Landesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 22 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2010, nella causa

Gebhard Stark

contro

D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalle sig.re C. Toader (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Stark, dall’avv. H. Kofler, Rechtsanwalt;

– per la D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG, dall’avv. E.R. Karauscheck, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, dal sig. K.‑Ph. Wojcik e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la società di assicurazioni D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG (in prosieguo: la «D.A.S.») e il sig. Stark in ordine, in particolare, alla validità di una clausola contenuta nelle condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria, che legittima l’assicuratore a limitare le sue prestazioni a titolo di tale copertura assicurativa al rimborso del compenso normalmente preteso da un avvocato avente sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria investita di una controversia rientrante nell’ambito di applicazione di tale copertura.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3 L’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344 così recita:

«considerando che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo deve avere la possibilità di scegliere egli stesso l’avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo e ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi».

4 L’art. 1 di tale direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (...), allo scopo di facilitare l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e di evitare il più possibile ogni conflitto di interessi in particolare per il fatto che l’assicuratore copre un altro assicurato o copre l’assicurato tanto per la tutela giudiziaria quanto per un altro ramo (...) e, qualora tale conflitto si manifesti, di renderne possibile la soluzione».

5 L’art. 2, n. 1, della citata direttiva è formulato come segue:

«La presente direttiva si applica all’assicurazione tutela giudiziaria. Quest’ultima consiste nell’impegnarsi, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:

– di ottenere un risarcimento del danno subito dall’assicurato, mediante composizione amichevole o in un procedimento civile o penale,

– di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui».

6 L’art. 4, n. 1, della medesima direttiva dispone quanto segue:

«Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:

a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere;

b) l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi».

La normativa nazionale

7 Ai sensi dell’art. 23, n. 1, della legge sugli onorari degli avvocati (Rechtsanwaltstarifgesetz; in prosieguo: il «RATG»), nelle controversie in materia civile per la retribuzione di talune prestazioni accessorie dell’avvocato è applicata una percentuale unica forfetaria.

8 Conformemente all’art. 23, n. 5, del RATG, la parte della percentuale unica relativa a tali prestazioni deve tuttavia essere raddoppiata qualora l’avvocato esegua la prestazione al di fuori della sede del suo studio legale.

9 Il legislatore austriaco ha trasposto l’art. 4 della direttiva 87/344 mediante l’art. 158 k della legge sui contratti di assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz; in prosieguo: il «VersVG»), il quale così recita:

«1) L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente come suo rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale. Inoltre, l’assicurato può scegliere liberamente un avvocato, per l’ulteriore tutela dei propri interessi giuridici, qualora sia sorto un conflitto di interessi con l’assicuratore.

2) Nel contratto di assicurazione può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come suo rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto persone autorizzate ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione. Nel caso in cui meno di quattro rappresentanti abbiano lo studio legale in detto luogo, il diritto di scelta deve essere esteso alle persone con studio legale nella circoscrizione del Gerichtshof erster Instanz [(tribunale di primo grado)] in cui ha sede la predetta autorità.

(...)».

Causa principale e questione pregiudiziale

10 Il sig. Stark e la D.A.S. erano vincolati da un contratto di assicurazione tutela giudiziaria dal 1997. Il contratto comprendeva in particolare la tutela giudiziaria dinanzi ai giudici del lavoro per le controversie in materia lavoristica nonché, a titolo di prestazione aggiuntiva, un’assicurazione tutela giudiziaria per i lavoratori che esercitano un’attività autonoma a titolo secondario.

11 Tale contratto era basato sulle condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria del 1997 (Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung; in prosieguo: le «ARB 97»). La clausola 10 delle ARB 97, riconducibile direttamente all’art. 158 k del VersVG, è così formulata:

«1) L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente come suo rappresentante dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale (avvocato, notaio, ecc.). L’assicuratore è obbligato ad informare l’assicurato sul diritto di scelta spettante a quest’ultimo, laddove questi richieda la copertura assicurativa ai fini dell’introduzione di un procedimento giudiziario o amministrativo.

(…)

3) Il diritto di scelta di cui al punto 1 (…) si riferisce solo a rappresentanti il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione. Nel caso in cui meno di quattro rappresentanti abbiano lo studio legale in detto luogo, la scelta si estende alla persona autorizzata ad esercitare la rappresentanza avente sede nella circoscrizione del Landesgericht (tribunale) competente.

(…)».

12 Dalla decisione di rinvio risulta che, nella sentenza 16 dicembre 2009, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha approvato, in linea di principio, gli obiettivi perseguiti mediante l’art. 158 k, n. 2, del VersVG, dichiarando che il punto 3 di detta clausola 10 doveva essere interpretato nel senso che l’assicurato può scegliere anche un avvocato «fuori sede» qualora quest’ultimo si impegni a fatturare le sue spese e onorari alla stregua di un avvocato avente sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria competente in primo grado.

13 Il sig. Stark è residente a Landeck (Austria), località distante circa 600 km da Vienna. Il 24 marzo 2006, insieme ad altre quattro persone, egli ha citato in giudizio il suo ex datore di lavoro dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale competente in materia di lavoro e previdenza sociale di Vienna). Per la loro rappresentanza dinanzi a tale giudice, il sig. Stark e gli altri ricorrenti hanno liberamente conferito mandato a un avvocato il cui studio legale era situato a Landeck.

14 Con lettera datata 8 maggio 2006 inviata a tale avvocato, la D.A.S. ha confermato la copertura delle spese relative al procedimento giudiziario dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien, precisando tuttavia che la sua copertura sarebbe stata limitata alle spese normalmente fatturate da un avvocato stabilito nel luogo in cui ha sede tale Tribunale.

15 Con messaggio di posta elettronica di pari data l’avvocato del sig. Stark ha risposto che non avrebbe emesso una fattura sulla base della tariffa di un avvocato avente il suo studio legale nella circoscrizione del Tribunale, dal momento che la trattazione della causa a Vienna costituirebbe un onere eccessivo per il suo studio legale.

16 Nel corso dell’udienza del 4 luglio 2008 dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien, le parti di tale procedimento hanno concluso una conciliazione giudiziale.

17 La D.A.S. ha corrisposto all’avvocato del sig. Stark la somma di EUR 5 782,19 corrispondente, per le prestazioni nell’ambito di tale procedimento, alle spese e agli onorari di un avvocato avente sede nella circoscrizione dell’Arbeits- und Sozialgericht Wien, calcolati non già secondo la percentuale unica doppia prevista all’art. 23, n. 5, del RATG, bensì secondo la percentuale unica semplice di cui all’art. 23, n. 1, della stessa legge. Tale somma non copriva l’importo complessivo delle spese e degli onorari fatturati al sig. Stark dal suo avvocato.

18 Con ricorso del 27 febbraio 2009 la D.A.S. ha citato il sig. Stark dinanzi al Bezirksgericht Landeck (Tribunale del circondario di Landeck) per ottenere il pagamento di un premio da corrispondere a titolo del contratto di assicurazione tutela giudiziaria tra loro concluso, di importo pari a EUR 211,46.

19 A tale domanda, il sig. Stark ha opposto un’eccezione di compensazione fondata su un credito di EUR 3 000 – pari al saldo rimanente dovuto sul costo delle prestazioni dell’avvocato che ha assunto la sua difesa nell’ambito del procedimento dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien – che tiene conto dell’applicazione della percentuale unica doppia prevista all’art. 23, n. 5, del RATG. Egli ha così sollevato la questione della rilevanza, nell’ambito dell’assicurazione tutela giudiziaria conclusa con la D.A.S., della differenza tra percentuale unica semplice e percentuale unica doppia per le prestazioni del suo avvocato correlate alla partecipazione alle cinque udienze svolte dinanzi a tale autorità giudiziaria. A sostegno di tale eccezione, egli ha sostenuto che la disposizione dell’art. 158 k, n. 2, del VersVG nonché la clausola 10, punto 3, delle ARB 97 sarebbero in contrasto con il diritto dell’Unione.

20 Il Bezirksgericht Landeck ha accolto la domanda della D.A.S., respingendo l’eccezione di compensazione sollevata dal sig. Stark e, di conseguenza, ha condannato quest’ultimo a pagare alla D.A.S. la somma di EUR 211,46, oltre agli interessi. Nella sua sentenza il Bezirksgericht Landeck ha considerato che il diritto dell’Unione non osta all’applicazione dell’art. 158 k, n. 2, del VersVG, il quale non produrrebbe l’effetto di limitare la libertà di scelta, ma imporrebbe soltanto una limitazione sotto il profilo pecuniario all’avvocato «fuori sede».

21 Il sig. Stark ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio deducendo nuovamente che l’art. 4 della direttiva 87/344 osterebbe all’applicazione di tale art. 158 k, n. 2.

22 Ciò premesso, il Landesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344/CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’art. 158 k, n. 2, del VersVG e ad una clausola su di esso basata, contenuta nelle condizioni generali di un’assicurazione tutela giudiziaria, in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione».

Sulla questione pregiudiziale

23 Con la sua questione il Landesgericht Innsbruck si chiede, in sostanza, se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 osti a una normativa nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione.

Sulla ricevibilità

24 Secondo il governo austriaco, la questione sollevata è ipotetica, in quanto l’esito del procedimento non dipenderebbe dalla soluzione di tale questione, atteso che il ricorrente non sarebbe stato effettivamente limitato nel suo diritto di scegliere liberamente un avvocato.

25 A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente evidente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I‑4501, punto 30).

26 Orbene, come è stato esposto ai punti 18-21 della presente sentenza, ai fini della soluzione della controversia principale occorre stabilire esattamente se il fatto che il sig. Stark non sia stato rimborsato di tutte le spese e onorari fatturati dal suo avvocato, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto se avesse scelto un avvocato avente sede a Vienna, sia compatibile con l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344.

27 L’interpretazione di tale disposizione del diritto dell’Unione è dunque necessaria al giudice del rinvio per risolvere la controversia principale. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo austriaco deve essere respinta.

Nel merito

28 Occorre rilevare che dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344 e dall’art. 4, n. 1, della medesima direttiva risulta che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo abbia la libertà di scegliere egli stesso il suo avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo.

29 A tal proposito la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale disposizione, la quale prevede la libera scelta del rappresentante, ha portata generale e valore obbligatorio (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, causa C‑199/08, Eschig, Racc. pag. I‑8295, punto 47).

30 Ne consegue che una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, secondo l’interpretazione datane dalla sentenza dell’Oberster Gerichtshof 16 dicembre 2009, citata al punto 12 della presente sentenza, non può limitare tale libertà di scelta ai soli avvocati che hanno il loro studio legale nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione, o ai soli avvocati che si impegnano a fatturare le loro spese e onorari alla stregua di siffatti avvocati.

31 Tuttavia, ai punti 65 e 66 della citata sentenza Eschig, la Corte ha constatato che la citata direttiva non mira ad un’armonizzazione completa delle norme applicabili ai contratti di assicurazione tutela giudiziaria, di modo che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano liberi di determinare il regime applicabile a detti contratti, purché ciò avvenga nel rispetto di tale diritto e, in particolare, dell’art. 4 della direttiva 87/344.

32 La questione dell’estensione della copertura delle spese connesse all’intervento di un rappresentante, che costituisce l’oggetto della causa principale, non è dunque espressamente disciplinata da tale direttiva. Né le disposizioni né i ‘considerando’ della stessa consentono infatti di affermare che la determinazione dell’importo che l’assicuratore della tutela giuridica deve corrispondere, quale copertura delle spese sostenute dalla persona incaricata di rappresentare l’assicurato, è disciplinata dalla citata direttiva.

33 La libertà di scelta ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 non comporta quindi l’obbligo per gli Stati membri di imporre agli assicuratori, in ogni caso, la copertura integrale delle spese sostenute nell’ambito della difesa di un assicurato indipendentemente dal luogo in cui è stabilita la persona che esercita professionalmente la sua rappresentanza legale rispetto alla sede dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente a pronunciarsi su una controversia, purché tale libertà non venga svuotata della sua sostanza. Ciò accadrebbe se la limitazione della presa a carico di tali spese rendesse de facto impossibile una scelta ragionevole, da parte dell’assicurato, del suo rappresentante. In ogni caso, spetta ai giudici nazionali eventualmente aditi per pronunciarsi a tal riguardo verificare l’esistenza di una limitazione di tale natura.

34 Del resto, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale non esclude la libertà delle parti contraenti di convenire che l’assicurazione tutela giudiziaria copra altresì il rimborso delle spese connesse all’intervento di rappresentanti non aventi sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria competente, eventualmente attraverso il pagamento da parte dell’assicurato di un premio più alto.

35 Nel caso di specie, il sig. Stark ha potuto scegliere il suo avvocato senza che l’assicuratore si opponesse. Inoltre, si considerano sopportate dal sig. Stark soltanto le spese legate alla distanza che separa lo studio del suo avvocato dal luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria competente, circostanza che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare al riguardo, non sembra, di regola, essere idonea ad ostacolare la libertà di scelta del proprio avvocato.

36 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela giuridica, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela giuridica, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

Nel procedimento C‑293/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Landesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 22 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2010, nella causa

Gebhard Stark

contro

D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalle sig.re C. Toader (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Stark, dall’avv. H. Kofler, Rechtsanwalt;

– per la D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG, dall’avv. E.R. Karauscheck, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, dal sig. K.‑Ph. Wojcik e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la società di assicurazioni D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG (in prosieguo: la «D.A.S.») e il sig. Stark in ordine, in particolare, alla validità di una clausola contenuta nelle condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria, che legittima l’assicuratore a limitare le sue prestazioni a titolo di tale copertura assicurativa al rimborso del compenso normalmente preteso da un avvocato avente sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria investita di una controversia rientrante nell’ambito di applicazione di tale copertura.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3 L’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344 così recita:

«considerando che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo deve avere la possibilità di scegliere egli stesso l’avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo e ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi».

4 L’art. 1 di tale direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (...), allo scopo di facilitare l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e di evitare il più possibile ogni conflitto di interessi in particolare per il fatto che l’assicuratore copre un altro assicurato o copre l’assicurato tanto per la tutela giudiziaria quanto per un altro ramo (...) e, qualora tale conflitto si manifesti, di renderne possibile la soluzione».

5 L’art. 2, n. 1, della citata direttiva è formulato come segue:

«La presente direttiva si applica all’assicurazione tutela giudiziaria. Quest’ultima consiste nell’impegnarsi, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:

– di ottenere un risarcimento del danno subito dall’assicurato, mediante composizione amichevole o in un procedimento civile o penale,

– di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui».

6 L’art. 4, n. 1, della medesima direttiva dispone quanto segue:

«Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:

a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere;

b) l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi».

La normativa nazionale

7 Ai sensi dell’art. 23, n. 1, della legge sugli onorari degli avvocati (Rechtsanwaltstarifgesetz; in prosieguo: il «RATG»), nelle controversie in materia civile per la retribuzione di talune prestazioni accessorie dell’avvocato è applicata una percentuale unica forfetaria.

8 Conformemente all’art. 23, n. 5, del RATG, la parte della percentuale unica relativa a tali prestazioni deve tuttavia essere raddoppiata qualora l’avvocato esegua la prestazione al di fuori della sede del suo studio legale.

9 Il legislatore austriaco ha trasposto l’art. 4 della direttiva 87/344 mediante l’art. 158 k della legge sui contratti di assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz; in prosieguo: il «VersVG»), il quale così recita:

«1) L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente come suo rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale. Inoltre, l’assicurato può scegliere liberamente un avvocato, per l’ulteriore tutela dei propri interessi giuridici, qualora sia sorto un conflitto di interessi con l’assicuratore.

2) Nel contratto di assicurazione può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come suo rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto persone autorizzate ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione. Nel caso in cui meno di quattro rappresentanti abbiano lo studio legale in detto luogo, il diritto di scelta deve essere esteso alle persone con studio legale nella circoscrizione del Gerichtshof erster Instanz [(tribunale di primo grado)] in cui ha sede la predetta autorità.

(...)».

Causa principale e questione pregiudiziale

10 Il sig. Stark e la D.A.S. erano vincolati da un contratto di assicurazione tutela giudiziaria dal 1997. Il contratto comprendeva in particolare la tutela giudiziaria dinanzi ai giudici del lavoro per le controversie in materia lavoristica nonché, a titolo di prestazione aggiuntiva, un’assicurazione tutela giudiziaria per i lavoratori che esercitano un’attività autonoma a titolo secondario.

11 Tale contratto era basato sulle condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria del 1997 (Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung; in prosieguo: le «ARB 97»). La clausola 10 delle ARB 97, riconducibile direttamente all’art. 158 k del VersVG, è così formulata:

«1) L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente come suo rappresentante dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale (avvocato, notaio, ecc.). L’assicuratore è obbligato ad informare l’assicurato sul diritto di scelta spettante a quest’ultimo, laddove questi richieda la copertura assicurativa ai fini dell’introduzione di un procedimento giudiziario o amministrativo.

(…)

3) Il diritto di scelta di cui al punto 1 (…) si riferisce solo a rappresentanti il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione. Nel caso in cui meno di quattro rappresentanti abbiano lo studio legale in detto luogo, la scelta si estende alla persona autorizzata ad esercitare la rappresentanza avente sede nella circoscrizione del Landesgericht (tribunale) competente.

(…)».

12 Dalla decisione di rinvio risulta che, nella sentenza 16 dicembre 2009, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha approvato, in linea di principio, gli obiettivi perseguiti mediante l’art. 158 k, n. 2, del VersVG, dichiarando che il punto 3 di detta clausola 10 doveva essere interpretato nel senso che l’assicurato può scegliere anche un avvocato «fuori sede» qualora quest’ultimo si impegni a fatturare le sue spese e onorari alla stregua di un avvocato avente sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria competente in primo grado.

13 Il sig. Stark è residente a Landeck (Austria), località distante circa 600 km da Vienna. Il 24 marzo 2006, insieme ad altre quattro persone, egli ha citato in giudizio il suo ex datore di lavoro dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale competente in materia di lavoro e previdenza sociale di Vienna). Per la loro rappresentanza dinanzi a tale giudice, il sig. Stark e gli altri ricorrenti hanno liberamente conferito mandato a un avvocato il cui studio legale era situato a Landeck.

14 Con lettera datata 8 maggio 2006 inviata a tale avvocato, la D.A.S. ha confermato la copertura delle spese relative al procedimento giudiziario dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien, precisando tuttavia che la sua copertura sarebbe stata limitata alle spese normalmente fatturate da un avvocato stabilito nel luogo in cui ha sede tale Tribunale.

15 Con messaggio di posta elettronica di pari data l’avvocato del sig. Stark ha risposto che non avrebbe emesso una fattura sulla base della tariffa di un avvocato avente il suo studio legale nella circoscrizione del Tribunale, dal momento che la trattazione della causa a Vienna costituirebbe un onere eccessivo per il suo studio legale.

16 Nel corso dell’udienza del 4 luglio 2008 dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien, le parti di tale procedimento hanno concluso una conciliazione giudiziale.

17 La D.A.S. ha corrisposto all’avvocato del sig. Stark la somma di EUR 5 782,19 corrispondente, per le prestazioni nell’ambito di tale procedimento, alle spese e agli onorari di un avvocato avente sede nella circoscrizione dell’Arbeits- und Sozialgericht Wien, calcolati non già secondo la percentuale unica doppia prevista all’art. 23, n. 5, del RATG, bensì secondo la percentuale unica semplice di cui all’art. 23, n. 1, della stessa legge. Tale somma non copriva l’importo complessivo delle spese e degli onorari fatturati al sig. Stark dal suo avvocato.

18 Con ricorso del 27 febbraio 2009 la D.A.S. ha citato il sig. Stark dinanzi al Bezirksgericht Landeck (Tribunale del circondario di Landeck) per ottenere il pagamento di un premio da corrispondere a titolo del contratto di assicurazione tutela giudiziaria tra loro concluso, di importo pari a EUR 211,46.

19 A tale domanda, il sig. Stark ha opposto un’eccezione di compensazione fondata su un credito di EUR 3 000 – pari al saldo rimanente dovuto sul costo delle prestazioni dell’avvocato che ha assunto la sua difesa nell’ambito del procedimento dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien – che tiene conto dell’applicazione della percentuale unica doppia prevista all’art. 23, n. 5, del RATG. Egli ha così sollevato la questione della rilevanza, nell’ambito dell’assicurazione tutela giudiziaria conclusa con la D.A.S., della differenza tra percentuale unica semplice e percentuale unica doppia per le prestazioni del suo avvocato correlate alla partecipazione alle cinque udienze svolte dinanzi a tale autorità giudiziaria. A sostegno di tale eccezione, egli ha sostenuto che la disposizione dell’art. 158 k, n. 2, del VersVG nonché la clausola 10, punto 3, delle ARB 97 sarebbero in contrasto con il diritto dell’Unione.

20 Il Bezirksgericht Landeck ha accolto la domanda della D.A.S., respingendo l’eccezione di compensazione sollevata dal sig. Stark e, di conseguenza, ha condannato quest’ultimo a pagare alla D.A.S. la somma di EUR 211,46, oltre agli interessi. Nella sua sentenza il Bezirksgericht Landeck ha considerato che il diritto dell’Unione non osta all’applicazione dell’art. 158 k, n. 2, del VersVG, il quale non produrrebbe l’effetto di limitare la libertà di scelta, ma imporrebbe soltanto una limitazione sotto il profilo pecuniario all’avvocato «fuori sede».

21 Il sig. Stark ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio deducendo nuovamente che l’art. 4 della direttiva 87/344 osterebbe all’applicazione di tale art. 158 k, n. 2.

22 Ciò premesso, il Landesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344/CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’art. 158 k, n. 2, del VersVG e ad una clausola su di esso basata, contenuta nelle condizioni generali di un’assicurazione tutela giudiziaria, in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione».

Sulla questione pregiudiziale

23 Con la sua questione il Landesgericht Innsbruck si chiede, in sostanza, se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 osti a una normativa nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione.

Sulla ricevibilità

24 Secondo il governo austriaco, la questione sollevata è ipotetica, in quanto l’esito del procedimento non dipenderebbe dalla soluzione di tale questione, atteso che il ricorrente non sarebbe stato effettivamente limitato nel suo diritto di scegliere liberamente un avvocato.

25 A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente evidente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I‑4501, punto 30).

26 Orbene, come è stato esposto ai punti 18-21 della presente sentenza, ai fini della soluzione della controversia principale occorre stabilire esattamente se il fatto che il sig. Stark non sia stato rimborsato di tutte le spese e onorari fatturati dal suo avvocato, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto se avesse scelto un avvocato avente sede a Vienna, sia compatibile con l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344.

27 L’interpretazione di tale disposizione del diritto dell’Unione è dunque necessaria al giudice del rinvio per risolvere la controversia principale. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo austriaco deve essere respinta.

Nel merito

28 Occorre rilevare che dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344 e dall’art. 4, n. 1, della medesima direttiva risulta che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo abbia la libertà di scegliere egli stesso il suo avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo.

29 A tal proposito la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale disposizione, la quale prevede la libera scelta del rappresentante, ha portata generale e valore obbligatorio (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, causa C‑199/08, Eschig, Racc. pag. I‑8295, punto 47).

30 Ne consegue che una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, secondo l’interpretazione datane dalla sentenza dell’Oberster Gerichtshof 16 dicembre 2009, citata al punto 12 della presente sentenza, non può limitare tale libertà di scelta ai soli avvocati che hanno il loro studio legale nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione, o ai soli avvocati che si impegnano a fatturare le loro spese e onorari alla stregua di siffatti avvocati.

31 Tuttavia, ai punti 65 e 66 della citata sentenza Eschig, la Corte ha constatato che la citata direttiva non mira ad un’armonizzazione completa delle norme applicabili ai contratti di assicurazione tutela giudiziaria, di modo che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano liberi di determinare il regime applicabile a detti contratti, purché ciò avvenga nel rispetto di tale diritto e, in particolare, dell’art. 4 della direttiva 87/344.

32 La questione dell’estensione della copertura delle spese connesse all’intervento di un rappresentante, che costituisce l’oggetto della causa principale, non è dunque espressamente disciplinata da tale direttiva. Né le disposizioni né i ‘considerando’ della stessa consentono infatti di affermare che la determinazione dell’importo che l’assicuratore della tutela giuridica deve corrispondere, quale copertura delle spese sostenute dalla persona incaricata di rappresentare l’assicurato, è disciplinata dalla citata direttiva.

33 La libertà di scelta ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 non comporta quindi l’obbligo per gli Stati membri di imporre agli assicuratori, in ogni caso, la copertura integrale delle spese sostenute nell’ambito della difesa di un assicurato indipendentemente dal luogo in cui è stabilita la persona che esercita professionalmente la sua rappresentanza legale rispetto alla sede dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente a pronunciarsi su una controversia, purché tale libertà non venga svuotata della sua sostanza. Ciò accadrebbe se la limitazione della presa a carico di tali spese rendesse de facto impossibile una scelta ragionevole, da parte dell’assicurato, del suo rappresentante. In ogni caso, spetta ai giudici nazionali eventualmente aditi per pronunciarsi a tal riguardo verificare l’esistenza di una limitazione di tale natura.

34 Del resto, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale non esclude la libertà delle parti contraenti di convenire che l’assicurazione tutela giudiziaria copra altresì il rimborso delle spese connesse all’intervento di rappresentanti non aventi sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria competente, eventualmente attraverso il pagamento da parte dell’assicurato di un premio più alto.

35 Nel caso di specie, il sig. Stark ha potuto scegliere il suo avvocato senza che l’assicuratore si opponesse. Inoltre, si considerano sopportate dal sig. Stark soltanto le spese legate alla distanza che separa lo studio del suo avvocato dal luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria competente, circostanza che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare al riguardo, non sembra, di regola, essere idonea ad ostacolare la libertà di scelta del proprio avvocato.

36 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela giuridica, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela giuridica, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme