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E-justice: nuove strade e nuovi ostacoli verso l’accesso alla giustizia

E-justice: nuove strade e nuovi ostacoli verso l’accesso alla giustizia
E-justice: nuove strade e nuovi ostacoli verso l’accesso alla giustizia

1. Introduzione

L’accesso alla giustizia è considerato un elemento fondamentale dello stato di diritto e necessario per garantire il suo funzionamento; esso consente agli individui o talvolta anche a gruppi di persone di far valere i propri interessi e tutelarsi dalle violazioni dei loro diritti.

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo l’accesso alla giustizia è strettamente legato alla riduzione della povertà in quanto tramite esso viene assicurata la partecipazione alla vita democratica e l’emancipazione dei settori della società più marginali [1]: si può pertanto affermare che l’accesso alla giustizia, oltre a rappresentare un diritto in sé, abbia anche un carattere strumentale alla tutela di altri diritti [2].

Il concetto di accesso alla giustizia è ampio e non ha una definizione standardizzata [3], esso può essere considerato un termine ombrello che contiene diversi diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento internazionale e comunitario, nonché da molte costituzioni nazionali [4], come il diritto ad un’equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale, il diritto al gratuito patrocinio per i non abbienti, il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare o ancora il diritto ad un ricorso effettivo [5].

Questo articolo vuole analizzare quale ruolo le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), in particolar modo l’accesso a Internet, possano avere nel ridurre le difficoltà a cui è necessario far fronte per fare in modo che i diritti dell’accesso alla giustizia siano effettivamente fatti valere; parimenti questo articolo vuole tuttavia esaminare anche gli eventuali ostacoli che possono sorgere di pari passo con l’implementazione di tali strumenti come il digital divide per evitare che la progressiva digitalizzazione del settore giuridico venga a creare a sua volta delle diseguaglianze.

 

2. Le molteplici applicazioni delle ICT nell’ambito dell’accesso alla giustizia

Nonostante i diritti inerenti all’accesso alla giustizia siano stati incorporati e ritenuti meritevoli di tutela da diversi ordinamenti, si riconosce che la loro protezione comporta per gli stati un ampio dispendio di denaro, nonché di tempo e capitale umano [6], e per tale motivo non è sempre facile per i singoli far valere in modo adeguato i propri diritti o interessi e ottenere la giustizia che spetterebbe loro di diritto.

È innegabile che le nuove tecnologie, negli ambiti dove si sono diffuse, abbiano contribuito a migliorare notevolmente la qualità della vita umana: l’ambito dell’accesso alla giustizia non fa eccezione in quanto l’introduzione delle ICT ha determinato in esso numerosi cambiamenti in positivo.

Di seguito sono elencate alcune iniziative che hanno contribuito positivamente alla promozione dell’accesso alla giustizia in diversi settori e alcune pratiche che sembrano promettere buoni risultati.

 

3. Applicazione delle ICT nel processo ordinario

Una declinazione importante del concetto di accesso alla giustizia è il garantire che i processi e le controversie siano risolte in un tempo ragionevole, come stabilito dall’articolo 6.1 CEDU.

Le tecnologie informatiche applicate al processo ordinario possono apportare un contributo sostanziale nel facilitare la comunicazione tra gli avvocati, i loro clienti e i tribunali e, attraverso la dematerializzazione degli atti processuali e il loro invio telematico (e-filing), nel garantire una maggiore accessibilità ai documenti della corte, con una conseguente riduzione dei potenziali ritardi e del tempo necessario per un impiegato del tribunale per la ricerca di un documento [7].

Nel tentativo di velocizzare una giustizia troppo spesso smisuratamente lenta il legislatore italiano ha istituito il cosiddetto processo civile telematico, il quale ha rappresentato una notevole innovazione per la disciplina processualcivilistica italiana, specialmente in materia di deposito, notificazione e comunicazione degli atti giudiziari [8].

Nel processo civile telematico è previsto che i depositi di alcuni atti e documenti vadano effettuati esclusivamente in modalità elettronica e che tutte le trasmissioni telematiche avvengano per mezzo di posta elettronica certificata (PEC), il cui invio e consegna hanno valore legale.

L’utilizzo della posta elettronica certificata ha avuto per esempio una ricaduta sul diritto processuale relativamente al dovere di notifica personale al domicilio dell’interessato in quanto, secondo l’odierna normativa, per considerare una notifica come eseguita è sufficiente l’avviso di ricezione telematica della notificazione all’indirizzo PEC del convenuto, il che peraltro, unitamente alla possibilità di effettuare la notificazione per mezzo di avvocato, comporta una notevole semplificazione e velocizzazione dello svolgimento del processo [9].

Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati sono per di più facilmente reperibili in quanto indicizzati nel registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia e consultabile pubblicamente, insieme ai loro dati identificativi; tale registro è utilizzato anche dai sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria delle corti per evitare l’inserimento manuale dei dati [10].

 

4. Applicazione delle nuove tecnologie nelle ADR

Le tecnologie digitali possono essere utilizzate anche nei procedimenti dei metodi alternativi di risoluzione delle dispute [11] (ADR) garantendo una veloce risoluzione delle controversie al di fuori delle maglie del processo ordinario.

I metodi di risoluzione delle dispute online nascono nell’ambito della vendita in Rete in siti come eBay per risolvere in modo semplice e rapido dispute seriali spesso di modico valore, con il tempo tuttavia il loro utilizzo è arrivato a diffondersi anche in ambiti tradizionalmente offline [12].

Anche se le ODR sono nate principalmente per soddisfare una esigenza di rapidità nella risoluzione di dispute seriali, la loro implementazione ha avuto un impatto fortemente positivo anche nel campo della prevenzione stessa di tali controversie: attraverso l’analisi dei dati raccolti dai propri sistemi, per esempio, eBay ha identificato le fonti di disputa più comuni e conseguentemente ha strutturato il proprio sito in modo da fornire le informazioni più adatte per prevenirle [13].

 

5. Consulenza legale e gratuito patrocinio

Un altro diritto incorporato nell’ambito dell’accesso alla giustizia, previsto per esempio dall’articolo 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, è quello di poter “farsi consigliare, difendere e rappresentare”. L’accesso alla Rete può aiutare un individuo ad ottenere più facilmente informazioni legali, rivelandosi utile specialmente nella fase precontenziosa di una lite e permettendo a un individuo di ottenere facilmente informazioni sui propri diritti e doveri oppure di familiarizzare con le complesse procedure dei tribunali [14].

Con le tecnologie digitali è anche molto più semplice avere un contatto a distanza con personale legale qualificato: tale possibilità può venire specialmente in aiuto degli individui per i quali il recarsi personalmente da un avvocato può risultare difficile come per esempio persone con difficoltà motorie o abitanti in zone rurali particolarmente remote. In ambito statunitense diverse associazioni per il gratuito patrocinio hanno creato siti Internet dove è possibile inviare tramite messaggio una questione giuridica a cui un legale volontario risponderà in breve tempo [15].

L’articolo 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali prevede altresì il diritto di accedere, qualora non si disponga di mezzi sufficienti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato: anche in questo caso le nuove tecnologie possono contribuire a semplificare le procedure necessarie per inviare una richiesta all’autorità competente e a ridurre i tempi necessari per la sua valutazione.

In ambito europeo una iniziativa del Consiglio generale dell’avvocatura spagnola, cioè la creazione di un punto unico che consente di richiedere tramite una domanda online il gratuito patrocinio per le spese giudiziarie e la designazione di un avvocato è stata insignita del premio Bilancia di cristallo della giustizia, organizzato dal Consiglio Europeo e dalla Commissione Europea, conferito per ricompensare “le migliori pratiche innovative ed efficienti in materia di organizzazione dei tribunali o di attuazione di procedure giudiziarie civili in Europa” [16].

 

6. Il digital divide

Come si è detto precedentemente le opportunità offerte dall’utilizzo delle ICT applicate al settore della giustizia sono molte, tuttavia è da tenere a mente che tali tecnologie si diffondono in modo disomogeneo tra i vari strati della popolazione: questo è il fenomeno del digital divide. Con il termine digital divide (divario digitale) si intende la contrapposizione tra chi è in grado di avvalersi delle tecnologie dell’informazione, in particolar modo di Internet, avendo accesso alle apparecchiature e possedendo le conoscenze per utilizzarle, e chi non è in grado farlo [17]. Alcuni particolari gruppi di persone, a causa di vari fattori spesso correlati tra loro, hanno una maggiore probabilità di trovarsi impossibilitati ad utilizzare le nuove tecnologie e di conseguenza a non beneficiare dei loro servizi.

 

7. I fattori discriminanti alla base del divario digitale

Una prima causa di questo divario è di ordine geografico e consiste nella disparità di accesso ai servizi digitali tra le aree poco sviluppate, spesso rurali o montane, e le aree urbane ad alto sviluppo umano causata dalla inadeguatezza o addirittura assenza delle infrastrutture necessarie per il funzionamento della connessione Internet nelle prime: tale differenza nella qualità dei servizi è principalmente da imputarsi a una mancanza di iniziativa privata delle imprese in aree che non garantiscono loro un adeguato ritorno economico [18].

Un altro fattore da tenere in conto è quello socio-culturale, cioè le differenze nell’utilizzo di internet dovute a qualità personali dei singoli che influenzano il loro interesse nell’approcciarsi alle nuove tecnologie: i fattori sociali sono differenti e complessi e variano a seconda del tessuto sociale del paese di riferimento [19]. Normalmente le maggiori differenze nell’uso di Internet tra la popolazione si hanno per età e titolo di studio dei soggetti, ma è anche importante menzionare altri fattori potenzialmente discriminanti come il genere – gap che peraltro si sta riducendo progressivamente – oppure l’etnia, con quest’ultimo fattore estremamente rilevante per esempio nella società statunitense [20].

Un terzo fattore importante è di matrice economica e si ha quando l’utente è impossibilitato ad usufruire del servizio per una difficoltà nel pagare il fornitore per via della sua limitata capacità economica. Se pur con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni si è assistito a una tendenziale riduzione dei costi della fornitura [21], le famiglie sotto una certa soglia di reddito possono avere comunque una maggiore difficoltà nell’accedere all’infosfera in quanto queste possono avere ancora delle problematicità nel pagare la tariffa mensile richiesta per accedere ai servizi Internet, nonché nel sostenere i costi necessari per l’acquisto e l’installazione dei dispositivi necessari come il router e il PC [22].

 

8. La situazione italiana in materia di digital divide [23]

In Italia il divario geografico nell’utilizzo di Internet è evidente a livello nazionale, con una differenza percentuale del 9,5% nell’utilizzo del web tra le famiglie del Nord e quelle del Sud del Paese: la zona d’Italia con più utenti connessi è infatti il Nord-Ovest dove il 69,1% delle persone ha utilizzato Internet almeno una volta nel 2017 mentre al Sud (isole escluse) questo dato cala fino al minimo nazionale di 59,1%. È da notare come i dati elencati riflettano il gap strutturale tra il Mezzogiorno e Settentrione italiano e conseguentemente sarebbe opportuno leggerli tenendo presente anche gli aspetti economici, culturali e sociali delle rispettive aree [24].

Il divario geografico è tuttavia presente anche a livello locale: vi sono infatti moltissimi piccoli comuni sparsi per tutta la nazione i cui abitanti non hanno il minimo accesso alla banda larga in quanto situati nelle cosiddette “aree bianche” ovverosia zone economicamente disagiate o con scarsissima densità di popolazione [25].

Per quanto riguarda i fattori sociali in Italia il più forte divario nell’utilizzo della Rete è quello generazionale: la connessione ad Internet nei nuclei familiari dove è presente almeno un minorenne ha raggiunto infatti livelli prossimi alla saturazione con il 91,6% di queste famiglie che possiede un collegamento a banda larga; per converso, le unità familiari meno connesse sono quelle composte soltanto da ultrasessantacinquenni, di queste solo una percentuale del 24,5 % dispone di una connessione a banda larga, e il dato raggiunge percentuali al di sotto della doppia cifra (8,8%) se si considerano solo le unità familiari composte esclusivamente da ultrasettantacinquenni.

Il gap è da attribuirsi a una differenza di competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie, oramai universalmente diffuse fra i più giovani – non a caso chiamati “nativi digitali” – che tuttavia faticano a diffondersi nella popolazione più anziana.

Un divario nell’utilizzo di Internet si rileva anche tra le persone con un diverso titolo di studio, probabilmente causato anche esso da una differenza nel grado delle competenze digitali tra le due fasce: ha una connessione a banda larga il 92,7% delle famiglie dove almeno un componente è laureato mentre nelle famiglie in cui il titolo di studio più elevato è la licenza media la percentuale si ferma al 59,9%.

Il genere rimane un fattore discriminante, con solo il 61,5% delle femmine che ha usufruito di internet nell’ultimo anno rispetto al 69,5% dei maschi; è tuttavia da segnalare come la situazione abbia avuto un sostanziale miglioramento dall’inizio del secolo [26] in quanto nelle fasce sotto i 44 anni il divario di genere è oramai quasi nullo.

 

9. Il mancato accesso alla Rete come mancato accesso ai diritti fondamentali

Per comprendere la portata del fenomeno e il suo impatto, bisogna considerare come il mancato accesso alla rete non si traduca semplicemente nel mancato accesso a piattaforme di svago, ma in una vera e propria negazione all’accesso a diritti fondamentali che crea una forte diseguaglianza con coloro che hanno la possibilità di essere connessi alla Rete. Già nel 2003 si prevedeva che “l’Italiano non digitale - o l’Italiano che abita in un’area digitalmente arretrata - è destinato quindi ad essere di fatto un cittadino di serie B, raggiunto da meno servizi, da meno informazioni, da meno opportunità occupazionali e culturali, da meno possibilità di partecipazione” [27].

I diritti garantiti nell’ambito dell’accesso alla giustizia fanno certamente anche essi parte di quei diritti che possono essere negati dalla mancanza di una connessione alla rete: gli strumenti elencati precedentemente infatti sono difficilmente utilizzabili se il loro utente non ha una connessione Internet funzionante o questi manca delle capacità per utilizzarla al meglio.

 

10. Internet come strumento – la visione della giurisprudenza italiana

Anche la giurisprudenza italiana ha abbracciato questa visione e ha cominciato a considerare la connessione Internet come fondamentale per ogni aspetto della vita quotidiana: è degna di nota una sentenza del 30 luglio 2012 dove il giudice di pace di Trieste ha condannato un gestore di servizi telefonici che ha mancato di fornire la connessione ad Internet ad una famiglia per quattro mesi al risarcimento di un danno non patrimoniale in aggiunta al danno patrimoniale ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile. Nella motivazione della sentenza si legge che  “ormai da tempo la giurisprudenza è orientata nel ritenere che il distacco o il mancato allaccio della linea telefonica e internet costituiscano un danno patrimoniale e esistenziale per il titolare del contratto e della sua famiglia, danno considerato particolarmente grave in un’epoca in cui la comunicazione è fondamentale in ogni aspetto della vita quotidiana” e che il prolungato mancato accesso alla rete ha creato “difficoltà costituenti presupposto per concedere alla parte attrice il risarcimento del danno esistenziale subito a causa dell’inadempimento del gestore telefonico, da cui è derivata un’apprensione angosciosa, tale da concretizzare il danno esistenziale e morale che ha inciso direttamente nella sfera emotiva e relazionale dell’interessata”[28].

 

11. La sentenza Alassini

La sentenza più rilevante in materia di e-justice viene dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA. Nel caso di specie la corte riteneva non lesivo del principio della tutela giurisdizionale effettiva l’obbligo, dettato da una norma nazionale, di esperire un tentativo conciliazione extragiudiziale come condizione di procedibilità di una domanda giudiziale. La corte al paragrafo 67 indicava poi alcune condizioni necessarie perché in caso di obbligo di conciliazione non vi sia una lesione dei diritti processuali dell’attore; una di queste condizione era proprio che la via elettronica non costituisse l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione [29].

Il ragionamento della sentenza Alassini è importante in quanto dimostra che la Corte di Giustizia riconosce la possibilità che vi siano singoli per i quali sarebbe molto difficile o impossibile far valere i propri diritti qualora l’unico modo per farlo sia in via telematica [30]: seguendo questa logica, si comprende come sia importante e necessario che i nuovi metodi telematici di accesso alla giustizia coesistano con i sistemi tradizionali [31].

 

12. Colmare i divari - La strategia europea

Conscia della sempre maggiore importanza delle tecnologie ICT, l’Unione Europea ha ritenuto lo sviluppo digitale uno dei sette pilastri fondamentali della sua strategia decennale di crescita “Europa 2020”.

Il programma per l’Agenda Digitale Europea si propone di “ottenere il massimo dalle tecnologie ICT per favorire l’innovazione, la crescita economica ed il progresso” ed è costituito da centouno azioni raggruppate a loro volta in sette pilastri con l’obbiettivo finale di creare un mercato digitale comune.

Particolarmente degna di nota è l’iniziativa che tramite investimenti pubblici e partnership con investitori privati si propone di estendere in qualsiasi area – sia essa urbana o rurale – l’accesso alla connessione a Internet veloce entro il 2020; si può solo auspicare che tale obbiettivo ambizioso venga raggiunto con successo [32].

13. L’importanza di sviluppare strumenti utilizzabili da tutti

Se la estensione della connessione a banda larga e la diffusione in ogni fascia della popolazione delle competenze digitali basilari sono certamente obbiettivi fondamentali per garantire un accesso alla giustizia realmente universale, altrettanta attenzione tuttavia deve essere prestata alla creazione di software e programmi adatti allo scopo: come infatti è opportuno che un testo di una legge sia scritto in modo da non essere oggettivamente oscuro o troppo difficile da interpretare, allo stesso modo è necessario che gli strumenti messi a disposizione dei singoli individui per facilitare il loro accesso alla giustizia e la tutela dei loro diritti siano facilmente utilizzabili anche qualora questi ultimi abbiano soltanto minime conoscenze informatiche; per tale motivo è necessario che gli strumenti sviluppati in futuro siano il più possibile user-friendly e che questi siano sviluppati tenendo conto anche delle esigenze di particolari gruppi sociali come per esempio i portatori di handicap.

 

14. Conclusione

È indubbio che le tecnologie digitali rappresentino per il settore giuridico una risorsa fondamentale, le pratiche elencate precedentemente sono solo alcuni esempi di innovazioni, ma il futuro è aperto a innumerevoli sviluppi: non è per esempio peregrino pensare ad un prossimo futuro dove i processi possano svolgersi integralmente in videoconferenza [33] o ancora dove si possa utilizzare l’intelligenza artificiale per creare metodi di risoluzione delle controversie personalizzati per soddisfare al meglio le esigenze delle parti [34]. Non è possibile però, anche alla luce del ragionamento della sentenza Alassini, pensare di risolvere i problemi inerenti all’accesso alla giustizia utilizzando le nuove tecnologie senza tenere in considerazione il fattore del digital divide, se così non si facesse, lo sviluppo di nuovi strumenti di accesso alla giustizia esclusivamente digitali rischierebbe, per eterogenesi dei fini, di privare dei loro benefici un considerevole numero di persone appartenenti a gruppi sociali svantaggiati e di esacerbare quei divari che si volevano colmare.

Considerati questi caveat tuttavia quello della e-justice è un campo che, pur non rappresentando una panacea per tutte i difetti della giustizia, merita di essere sviluppato e approfondito in quanto, qualora ciò avvenga con la collaborazione di esperti giuristi e informatici e includendo nel processo rappresentanti degli strati di popolazione più svantaggiati, può portare a notevoli progressi di cui potrà beneficiare la società nella sua interezza.

 

Note

[1] Michael. J. Trebilcock e Ronald. J. Daniels, Rule of Law Reform and Development: Charting the Fragile Path of Progress, Edward Elgar Publishing, Cheltenham & Northampton MA, 2009, p. 236-37.

[2] Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali e Consiglio d’Europa, 2016, Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2016, p. 11.

[3] Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2011, p. 14

[4] FRA-COE, op. cit., 2016, pp. 16 sgg.

[5] Ibid.

[6] Assemblea parlamentare del consiglio d’Europa, Comitato per gli affari legali e i diritti umani, Access to justice and the Internet: potential and challenges, AS/Jur (2015) 32.

[7] Jane Ribadeneyra, Web-based legal services delivery capability in Harvard Journal of Law & Technology, 2012, pp. 246-56, p. 249.

[8] Vedi Domenico Dalfino, Giorgio G. Poli, (a cura di), Codice del processo telematico, Torino, Giappichelli, 2016.

[9] Paolo Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, Bononia University Press, Bologna, 2016.

[10] Vedi Maurizio Sala, Il Processo Telematico: Tipi e differenze, Giappichelli, Torino, 2017.

[11] Orna Rabinovich-Einy & Ethan Katsh, Reshaping Boundaries in an Online Dispute Resolution Environment in International Journal of Online Dispute Resolution, volume 1, 2014, pp. 5-36.

[12] Ibid., pag 22.

[13] Ibid., pag 24.

[14] FRA-COE, op. cit., p. 200.

[15] Ribadeneyra, op. cit, p. 250.

[16] 2014 Crystal Scales of Justice Prize [premio Bilancia di cristallo] organizzato congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=DC-PR125(2014)&direct=true.

[17] Giovanni Sartor, Informatica Giuridica, 2006, http://www3.cirsfid.unibo.it/didattica/upload/176_GS2005LIGTestoCap1.pdf.

[18] Lisa J. Servon, Bridging the Digital Divide: Technology, Community and Public Policy, Malden MA & Oxford, Blackwell, 2002, p. 9.

[19] Jan Van Dijk e Kenneth Hacker, The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon in The information society, volume 19, 2003, pp. 315-326 https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/6466527.

[20] Mark Lloyd, The Digital Divide and Equal Access to Justice in Hastings Communications and Entertainment Law Journal, volume 24, 2002, pp. 505-35 https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1588&context=hastings_comm_ent_law_journal.

[21] Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon, Management dei sistemi informativi, Pearson Italia S.p.a., Milano-Torino, 2016, p. 319.

[22] Marco Trapani, NonManuale di Informatica per NonInformatici, Lulu.com, Morrisville NC, 2016, p. 201.

[23] Dati nel paragrafo ottenuti da: ISTAT, Cittadini, Imprese e ICT, 2017. http://www.istat.it/it/files/2017/12/ICT_Anno2017.pdf?title=Cittadini%2C+imprese+e+ICT+-+21%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf.

[24] Massimo Mucciardi e Luigi Laconte, Un’analisi regionale in tema di “digital divide” in Italia, in Quaderni del Centro Interuniversitario per le Ricerche sulla Sociologia del Diritto, dell’Informazione e delle Istituzioni Giuridiche (CIRSDIG), quaderno n° 47, 2009.

[25] Una mappa integrale riguardante l’accesso alla banda larga nei comuni italiani è consultabile al link http://bandaultralarga.italia.it/mappa-bul/, i dati sono forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

[26] Angelo M. Buongiovanni, Il digital divide in Italia, in Digital Divide: la nuova frontiera dello sviluppo globale, Franco Angeli, Milano, 2003.

[27] Ibid.

[28] Giudice di Pace di Trieste, 30 luglio 2012, Sez. Civ., n. 587.

[29] CGUE, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA, Filomena Califano c. Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono c. Telecom Italia SpA e Multiservice Srl c. Telecom Italia SpA, 18 marzo 2010, paragrafo 67.

[30] Ibid., paragrafo 58.

[31] FRA-COE, op.cit, p. 200.

[32] Per maggiori informazioni sugli obbiettivi dell’Agenda Digitale 2020 è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa al link https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-agenda-europe.

[33] Biavati, op. cit, 2016, p. 110.

[34] Rabinovich-Einy e Katsh, p. 36.

 

Bibliografia e sitografia 

Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA) e Consiglio d’Europa (COE), Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea,Lussemburgo, 2016 

Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2011

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