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Odio razziale: anche con un solo “like” si rischia il reato

falso profilo social
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Odio razziale: anche con un solo “like” si rischia il reato

La Cassazione Penale ha ritenuto il “like” a un post antisemita un grave indizio del reato di istigazione all'odio razziale.

Il 9 febbraio 2022, la Prima Sezione della Cassazione Penale ha pubblicato la sentenza n. 4534, avente ad oggetto il ricorso contro la misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata nei confronti dell’indagato.

In breve, nel rigettare il ricorso avanzato dai difensori dell’indagato, la Cassazione ha ritenuto che anche un semplice “like” ad un post antisemita costituisce un grave indizio del reato di istigazione all’odio razziale di cui all’articolo 604bis del Codice Penale.
 

Odio razziale: il “like” indagato

Tutto nasce dal ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, con la quale il Tribunale confermava l’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria adottata dal Giudice per le indagini preliminari.

Secondo il Tribunale, sulla base del materiale investigativo, dovevano ritenersi esistenti sufficienti e gravi indizi in ordine alla configurazione del reato di istigazione all’odio razziale.

Tra tali indizi, oltre alla creazione di comunità social a stampo neonazista, figuravano tre “like” dell’indagato a post antisemiti, nonché condivisione di post e pubblicazione di commenti aventi il medesimo stampo
 

Odio razziale e ricorso: i “like” non bastano

L’indagato proponeva ricorso contro l’ordinanza del Tribunale, indicando quale primo motivo il vizio di motivazione in merito alla ricorrenza del delitto.

In breve, secondo il difensore dell’indagato, gli indizi a carico dell’indagato non potevano ritenersi sufficienti a sostenere l’applicazione della misura cautelare, trattandosi solamente di tre “like”.

Tali “like” dovevano ritenersi una semplice espressione di gradimento dell’indagato e non implicavano alcuna condivisione degli scopi illeciti di alcuna comunità neonazista.

Inoltre, il difensore sottolineava che i “like” incriminati riguardavano contenuti che non travalicavano mai nell’antisemitismo, restando dunque contenuti entro i limiti della libera manifestazione di pensiero, e che essi non potevano comunque ritenersi minimamente idonei a rappresentare il pericolo concreto richiesto ai fini dell’integrazione del reato. Detto altrimenti, data la vastità e varietà del pubblico social, i “like” non erano idonei ad avere alcuna influenza sul comportamento o sul pensiero degli appartenenti a questa platea.
 

Odio razziale ed esito della Cassazione: un “like” è sufficiente

Come anticipato, la Cassazione ha ritenuto il suddetto motivo di ricorso inammissibile, confermando dunque la misura cautelare applicata.

Le argomentazioni addotte dalla Corte sulla rilevanza dei “like” nel caso di specie sono state esposte in maniera molto succinta, quasi schematica.

In primo luogo, la Corte ha eliminato qualsiasi dubbio circa la natura palesemente antisemita dei contenuti apprezzati dall’indagato, i quali si riferivano espressamente agli ebrei come “il vero nemico” e negavano la Shoa.

Partendo da questa premessa, il cuore del ragionamento svolto dai giudizi ha riguardato la verifica circa l’effettiva rilevanza di un “like” ai fini dell’integrazione del pericolo concreto richiesto dalla fattispecie delittuosa di cui all’articolo 640bis.

Condividendo l’orientamento del Tribunale del riesame di Roma, la Cassazione ha ritenuto che anche un semplice “like” comporta il concreto pericolo di diffusione del messaggio antisemita apprezzato tra un numero indeterminato di persone poiché, considerando le modalità di funzionamento del social in esame (Facebook), il “like” rappresenta una forma di gradimento considerata dagli algoritmi del social per valorizzare i contenuti.

Siccome, argomenta la Corte, la capacità di un contenuto postato su Facebook di raggiungere il pubblico dei social dipendente dalle interazioni che gli utenti hanno con il contenuto e che il “like”, agli “occhi” dell’algoritmo, fa sì che il contenuto acquisisca un valore maggiore rispetto agli altri, ecco perché può ritenersi che anche un semplice “like” integri un pericolo concreto di istigazione all’odio razziale.
 

Odio razziale e rilevanza penale del “like”

La sentenza in commento non ha rappresentato la prima volta in cui il tema della rilevanza penale del “like” è entrato nei tribunali e nelle corti italiane, sebbene i casi siano ancora limitati.

Una vicenda simile a quella relativa al caso in esame avveniva anche per il Foro di Genova, dove la Procura contestava ad alcuni utenti Facebook il reato di istigazione all’odio razziale per aver messo un “like” a post contro l’etnia rom.

Ancora, ebbe molta risonanza il caso di sette persone incriminate per il reato di diffamazione aggravata a causa di un “like” ad un post Facebook che definiva quali “fannulloni e assenteisti” il Sindaco di un Comune in Provincia di Brindisi e alcuni dipendenti comunali.   

La diffamazione a mezzo internet, non solo mediante un semplice “like”, è stata oggetto anche di un’altra recente decisione della Corte di Cassazione (commentata in un altro contributo), nella quale gli Ermellini hanno statuito che non osta all’integrazione del reato di diffamazione a mezzo internet la mancata indicazione del nominativo del soggetto al quale le offese sono rivolte se, alla luce delle circostanze del caso concreto, tale persona sia comunque individuabile, anche da parte di un gruppo limitato di persone.
 

Odio razziale e prospettive future: il Digital Service Act

Un “like”, dunque, può tranquillamente essere sufficiente a comportare rischi penali per l’utente social.

E per quanto riguarda la responsabilità del social network?

Come noto, è al vaglio delle Istituzioni Europee, l’approvazione del Digital Service Act, ovverosia del Regolamento UE che, tra le altre cose, disciplina la responsabilità delle piattaforme online che comportano rischi particolari di diffusione di contenuti illegali e danni alla società quali, ad esempio, incitamento all’odio, contenuti discriminati, violazioni del diritto d’autore e lesione dei diritti dei consumato.

L’obiettivo del Digital Service Act è quello di imporre alle grandi piattaforme (per fare qualche esempio, Facebook, Google, Apple) un monitoraggio dei contenuti pubblicati sui social, al fine di evitare, o quanto meno di ridurre il rischio, che tali strumenti possano essere utilizzati per veicolare illeciti e/o discriminazioni.

La proposta, illustrata sinteticamente in un dossier della Camera dei Deputati, è attualmente stata approvata dal Parlamento Europeo, entrando quindi in fase di negoziazione con il Consiglio UE, al fine di definire il testo finale.

Una volta approvato, il testo comporterà la necessità di fare attenzione ai “like” non solo da parte degli utenti, bensì anche alla stessa piattaforma social.