x

x

Diffamazione sui social è configurabile anche senza l’indicazione di nominativi

Nuova sentenza della Cassazione in tema di offese a mezzo canali social
Social Network
Social Network

Diffamazione sui social è configurabile anche senza l’indicazione di nominativi

Diffamazione sui social network è configurabile anche in assenza di indicazione nominativa dell’offeso.

La cassazione torna ad occuparsi del reato di diffamazione aggravato sui social network, nel caso specifico su Facebook per delle frasi offensive ai danni dei carabinieri.

In una recente sentenza la n. 44662/2021 la cassazione sez. V ha statuito che non è diffamazione l’offesa su Facebook se il destinatario è online

Nel caso in esame, con la sentenza n. 2598 del 24 gennaio 2022 la sezione III è stata chiamata a decidere sul caso di un ragazzo che ha postato su Facebook delle frasi offensive rivolte ai carabinieri.

Il quesito all’attenzione della Suprema Corte è riassumibile nel seguente modo: è configurabile il reato di diffamazione aggravata nel caso in cui le espressioni virtuali dell’imputato non hanno alcun riferimento ai destinatari delle stesse, nè la possibilità di desumere indirettamente l’identità?

La vicenda riguarda un giovane che dopo un controllo operato dai carabinieri torna a casa e posta su Facebook delle frasi offensive nei confronti dell’Arma dei carabinieri senza far riferimento ai singoli militari.

La cassazione con la sentenza n. 2598/2022 ha stabilito il seguente principio: “Non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione e lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone. L'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque sia entrato in contatto con la propalazione diffamatoria. Al verificarsi di tali presupposti, dunque, dovrà in coerenza ritenersi configurabile il reato in esame anche quando l'espressione lesiva dell'altrui reputazione risulti apparentemente riferita, in assenza di indicazioni nominative, a un ampio novero di persone, identificato in ragione della appartenenza a un gruppo o una determinata categoria: ciò potrà verificarsi laddove, per le concrete dinamiche in fatto, la propalazione offensiva finisca per riguardare singole individualità ricomprese all'interno di tale più ampio novero di soggetti che siano (e possano sentirsi) concretamente e coerentemente individuabili come destinatarie di detta espressione”.

Secondo la cassazione non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione e lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone.