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Chiamate tra operatori e consumatori: per il Garante francese sono registrabili senza consenso

Il Garante francese ha pubblicato una guida in cui fa chiarezza sul tema della registrazione delle chiamate tra operatori professionali e consumatori
Chiamate tra operatori e consumatori
Chiamate tra operatori e consumatori

Chiamate tra operatori e consumatori: per il Garante francese sono registrabili senza consenso


Il 27 aprile 2022 il Garante francese ha pubblicato una guida volta a fare chiarezza sul tema della registrazione delle chiamate tra un operatore professionale e un consumatore al fine di provare l’avvenuto perfezionamento di un contratto in forma orale.

In altre parole, la guida del Garante francese vuole rispondere alla seguente domanda:

L’operatore professionale che effettua una vendita “via telefono” può registrare la chiamata con la quale il consumatore manifesta l’intenzione di voler procedere all’acquisto senza avere il consenso specifico del soggetto registrato?

A questa domanda il Garante francese risponde affermativamente, puntualizzando i limiti che l’operatore professionale dovrà osservare per evitare di violare il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR).


Quando può effettuarsi la registrazione?

In primo luogo, il Garante francese chiarisce che la registrazione della chiamata è giustificata fintanto che si parla di contratti conclusi in forma orale. Ovviamente, nel caso in cui il contratto sia stipulato per iscritto, la registrazione non potrà effettuarsi poiché non si rende infatti necessaria per provare l’avvenuto perfezionamento dei rapporti tra le parti.

Ancora, il Garante francese procede sottolineando che, in ogni caso, la registrazione della conversazione non può avvenire sistematicamente e che, inoltre, la registrazione non può essere raccolta nemmeno nei casi in cui il contratto deve stipularsi obbligatoriamente per iscritto.

Nella sostanza, richiamando i principi di necessità, limitatezza e proporzionalità del GDPR, il Garante francese chiarisce che la raccolta della registrazione ai fini di offrire la prova dell’avvenuta stipulazione del contratto è possibile ma deve avvenire nel rispetto del GDPR.


Che cosa è possibile registrare?

Altro elemento importante evidenziato dal Garante francese riguarda l’ampiezza della registrazione. Si può registrare l’intera telefonata oppure solamente la parte in cui il consumatore esprime il proprio consenso?

Tenendo a mente i principi di necessità e limitatezza del trattamento, va da sé che la risposta giusta non può che essere la seconda.

Il professionista sarà pertanto giustificato a effettuare la registrazione fintanto che si limiti a registrare la semplice raccolta del consenso alla conclusione del contratto da parte del consumatore chiamato. Tutto il resto della telefonata, in quanto superfluo al perseguimento della finalità di dare prova dell’avvenuta stipulazione del contratto, non potrà pertanto essere oggetto di registrazione.

Qual è la base giuridica per la registrazione?

Il Garante francese non manca di chiarire altresì quale sia la base giuridica correlata a questa ipotesi di registrazione della voce del consumatore.

Dato che il trattamento si inserisce nell’ambito di una fase precontrattuale, secondo il Garante francese la base giuridica corretta per questo trattamento è rappresentata dall’esecuzione di misure precontrattuali a favore del consumatore. In questo senso, la raccolta della voce non è tanto diversa dalla raccolta della firma nel diverso caso della stipulazione di un contratto in forma scritta.

Di conseguenza, il professionista non sarà obbligato a richiedere il consenso alla registrazione al consumatore registrato.


E l’informativa privacy?

In chiusura, il Garante francese richiama i professionisti a fare attenzione a tutti gli altri obblighi correlati al trattamento del dato vocale raccolto con la registrazione, primo fra tutti quello dell’informativa privacy.

Il fatto che il professionista possa registrare la voce dell’interessato senza dovergli chiedere il consenso, non significa che egli, in qualità di titolare del trattamento, non dovrà informare il consumatore su tutti gli aspetti relativi al trattamento dei suoi dati personali raccolti.

Così, prima di procedere alla registrazione, il professionista-chiamante dovrà informare il consumatore-chiamato della raccolta dei suoi dati personali (voce e numero di utenza telefonica), delle finalità alla base della registrazione (avvenuta prova della stipula del contratto) e rendere tutte le altre informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del GDPR (ad esempio, tempi di conservazione e diritti dell’interessato).