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Software - Tribunale di Milano: risoluzione di contratto di fornitura software e sito web

Software - Tribunale di Milano: risoluzione di contratto di fornitura software e sito web
Software - Tribunale di Milano: risoluzione di contratto di fornitura software e sito web

Il contratto stipulato tra una software house e una società editrice, avente ad oggetto la fornitura di un prodotto informatico – nel caso di specie un software di gestione – e l’attività di implementazione dello stesso per consentirne l’interazione con un sito web della società committente, è configurabile come un negozio bilaterale con obbligazioni di risultato e non come mera licenza d’uso del software.

L’utilità economica dell’obbligazione posta a carico della software house, infatti, è costituita da tutte quelle prestazioni accessorie e successive alla mera fornitura del software che realizzano il risultato oggetto del contratto e ne determinano la corretta esecuzione.

Pertanto, qualora venissero a mancare tali prestazioni – accessorie ma comunque determinanti il valore economico del contratto e il raggiungimento del risultato – la parte committente avrebbe diritto ad invocare l’inesattezza della prestazione, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, con una recente pronuncia del 22 maggio 2017.

Nel caso oggetto del giudizio una società editrice, mediante la stipula di due contratti, aveva commissionato a una software house:

a. la fornitura di un software gestionale e l’implementazione dello stesso con le funzionalità necessarie a permettere l’interazione con un sito web, per l’importo complessivo di euro 45.000,00, e

b. la realizzazione del medesimo sito per l’attività di vendita on line e dell’interfaccia che consentisse la suddetta interazione con il software, per l’importo complessivo di euro 14.226,20.

La committente, ritenendo inesatta e in alcuni casi del tutto mancante la prestazione della software house, si era rifiutata di corrispondere il prezzo pattuito nei contratti, pertanto, la software house aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo di euro 87.066,20.

Con opposizione al citato decreto la committente chiedeva al Tribunale la revoca dello stesso, la risoluzione dei contratti e il risarcimento del danno. 

Le complesse consulenze tecniche d’ufficio (“CTU”), disposte dal giudice nel corso del giudizio, hanno fatto emergere numerosi e importanti difetti e malfunzionamenti strutturali nel software, così come, in alcuni casi, vere e proprie carenze nell’adempimento contrattuale; a titolo esemplificativo possono citarsi i seguenti:

  • mancanza di preventivo studio di fattibilità dell’intero progetto di implementazione;
  • errata configurazione del software sul server;
  • mancata fornitura della manualistica sul funzionamento del software;
  • malfunzionamenti delle implementazioni gestionali relative a fatturazione, contabilizzazione e rendicontazione;
  • mancata realizzazione dell’interfaccia del software con il sito web della committente;
  • invio tardivo delle informazioni necessarie per la centralizzazione dei dati sul software.

Oltre ai suddetti inadempimenti, durante il giudizio, è stato accertato che la software house non aveva prestato ulteriori prestazioni aggiuntive, “(…) la cui utilità era venuta meno a seguito del mancato conseguimento delle utilità dei due contratti principali”. Si tratta, in particolare, della fornitura di hardware e della formazione del personale del committente.

In conclusione, per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine alle domande della committente, e il quantum del danno subito dalla medesima società, sulla base delle risultanze probatorie e delle CTU, il Tribunale ha stabilito che:

a. l’opposizione al decreto ingiuntivo è fondata, pertanto, la committente è liberata dall’obbligo di pagamento della somma di euro 87.066,20;

b. a causa dell’accertata risoluzione dei due contratti per inadempimento della software house, quest’ultima deve provvedere alla restituzione della somma di euro 5.400,00, già versata dalla committente a titolo di acconto;

c. la committente ha dimostrato di aver patito la “(…) perdita di una chance di guadagno funzionalmente connessa alla lesione subita a causa dell’illecito contrattuale, ai sensi dell’articolo 1223 del Codice Civile. Pertanto, in via equitativa, il danno subito dalla committente è quantificato in euro 16.000,00, oltre interessi sino al saldo, con conseguente condanna della software house al pagamento di tale importo;

d. le spese di lite, quantificate in euro 15.000,00, sono a carico della software house, così come le spese per le CTU liquidate nel corso del giudizio.

La sentenza è interamente consultabile sulla rivista on line “Giurisprudenza delle Imprese”.

(Tribunale Ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa – Sezione “A” Civile, Sentenza del 22 maggio 2017, n.5752/2017)