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Niente copyright per il “format” alberghiero

Polinesia
Ph. Simona Balestra / Polinesia

È la conclusione di una causa iniziata (e persa) da una società (“Attrice”) che gestisce alberghi nella riviera Romagnola, con la formula del family hotel, contro una società concorrente che è stata accusata di aver “copiato” il format alberghiero dell’Attrice.

Oltre al plagio del format, l’Attrice denunciava:

  • violazione del proprio marchio registrato;
  • concorrenza sleale parassitaria della concorrente per avere: (i) utilizzato in maniera sostanzialmente identica l’intera formula per l’offerta dei servizi ideata dall’Attrice; (ii) riprodotto i contenuti e la veste grafica del sito web; (iii) sfruttato il marchio, il know how e gli investimenti dell’Attrice per la realizzazione del format;
  • spionaggio commerciale della concorrente per aver carpito informazioni, know how e materiali riservati dell’Attrice dagli stessi fornitori di servizi di comunicazione, grafiche e realizzazione del sito web di cui si era avvalsa l’Attrice per la realizzazione del progetto.

Il Tribunale di Bologna, che ha deciso la causa, ha respinto tutte le richieste dell’Attrice e l’ha condannata al pagamento delle spese legali, liquidate in oltre 7.500,00 euro.

La sentenza è significativa per il mondo imprenditoriale del settore alberghiero e dell’hospitality perché chiarisce quali tutele giuridiche possono essere attivate (e quali no) per proteggere investimenti, know how e iniziative finalizzate a personalizzare l’offerta di servizi in tale settore. 

Senza voler entrare nel dettaglio della sentenza, perdendosi in terminologie e concetti eccessivamente giuridici, si riportano di seguito i passaggi salienti e gli spunti operativi del provvedimento:

  1. il “format” è protetto dal diritto d’autore solo se costituisce un insieme strutturato e ripetibile di elementi qualificanti e caratterizzanti, riferibili alla letteratura, alla musica, alle arti figurative (e audiovisive), al teatro, alla cinematografia o all’architettura. Ad esempio, costituiscono format tutelati dal diritto d’autore “l’idea base” o lo “schema di riferimento” di un programma televisivo, così come il “canovaccio di uno spettacolo teatrale”;
  2. i servizi alberghieri, pertanto, anche se strutturati e studiati secondo una formula personalizzata, non rientrano nelle suddette categorie previste dalla legge sul diritto d’autore e non possono godere della relativa tutela (anche se depositati come format presso la S.I.A.E., come si vedrà di seguito);
  3. il deposito presso la S.I.A.E. delle opere inedite – come è stato fatto dall’Attrice con la formula “format Club Family Hotel - Vacanza All Inclusive” – non garantisce che l’opera depositata soddisfi i requisiti previsti dalla legge per godere della copertura del diritto d’autore, ma si limita esclusivamente a fornire la prova dell’esistenza alla data del deposito;
  4. in un contesto come quello in oggetto – servizi turistici e vacanze in strutture alberghiere situate in località di mare destinati alle famiglie – è stata ritenuta lecita (pertanto non sleale e parassitaria) la concorrenza effettuata dal competitor, sullo stesso territorio, che ha utilizzato contenuti, fotografie, messaggi, materiali, fornitori di servizi e, in generale, idee e iniziative del tutto simili a quelle dell’Attrice, nonostante gli investimenti di tempo e denaro di quest’ultima destinati alla personalizzazione della propria offerta;
  5. la formula utilizzata, il sito web e gli investimenti dell’Attrice – secondo il Tribunale di Bologna – non sono sufficienti per caratterizzare e distinguere l’offerta dei servizi da quelle dei competitor nel medesimo mercato della riviera Romagnola, indubbiamente molto competitivo e nel quale è particolarmente difficile (e conseguentemente oneroso) distinguersi e godere della tutela concorrenziale;
  6. non si può considerare spionaggio commerciale: (i) l’aver “preso spunto” da informazioni, contenuti e materiali “tranquillamente reperibili” e accessibili da chiunque e da fonti destinate al pubblico (sito web, locandine, cartellonistica); (ii) il fatto di aver utilizzato e richiesto informazioni alle aziende che avevano già fornito servizi web, di comunicazione e grafica all’Attrice per la personalizzazione dell’offerta.

Su quest’ultimo punto, in particolare, si sarebbero potuti aprire spazi di tutela maggiori per l’Attrice se fossero stati stipulati accordi di riservatezza (Non-Disclosure Agreement) e patti di non concorrenza con fornitori di servizi, dei quali non viene fatta menzione nella sentenza in oggetto.

In conclusione, a corollario della sentenza, il dato significativo e pratico che emerge è il seguente: in settori altamente competitivi come quello in oggetto, gli imprenditori devono ponderare attentamente le attività di personalizzazione della propria offerta, calibrando gli investimenti anche sulla base degli strumenti giuridici effettivamente disponibili e attivabili per tutelare i risultati di tali investimenti, riducendo così il rischio di vedere vanificati impegni economici, creativi e di tempo e restare “disarmati” davanti alle attività di concorrenti particolarmente aggressivi.

Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in Materia di Impresa Civile, sentenza n.172/2021, scaricabile e consultabile su Giuraemilia.it.