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Avvocato e accaparramento di clientela

L’offerta di prestazione professionale tramite modulo nomina scaricabile da Internet configura violazione disciplinare
Avvocato
Ph. Anuar Arebi / Avvocato

La cassazione a Sezioni Unite con la decisione n. 7501 dell’8 marzo 2022 ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 97 del 2021, in merito alla configurabilità della violazione dell’art. 37, comma 4, del Codice Deontologico Forense in tema di accaparramento di clientela.

La massima della cassazione:

Deve essere sanzionato con l’avvertimento l’avvocato laddove consente che si possa scaricare da un sito web il modello per la sua nomina a difensore configurandosi l’accaparramento di clientela laddove è evidente l’offerta al pubblico della prestazione professionale che ricorre nella presenza della documentazione su Internet”.

In sostanza si è ritenuto che la pubblicazione su un sito internet di un modulo di nomina a difensore e della procura speciale per la denuncia all’autorità giudiziaria costituiscano una offerta al pubblico, o comunque ad una molteplicità indiscriminata di persone, delle prestazioni professionali dell’avvocato, tale da configurare la fattispecie dell’art. 37, comma 4, del CDF, stante la natura di luogo pubblico virtuale di internet


La vicenda

Con esposto al COA di Trento del 9 ottobre 2015 la [ALFA] S.p.A., in persona del direttore ing. [OMISSIS], ha lamentato la pubblicazione sul sito del “comitato [OMISSIS]” del facsimile della nomina dell’avv. [RICORRENTE] quale difensore della parte offesa nel procedimento per disastro ambientale causato dalla [BETA] S.p.A., per invitare chiunque lo volesse a muovere causa all’azienda.

All’esito dell’attività istruttoria pre-procedimentale di cui all’art. 58 della L.P., con delibera del 6 novembre 2017, il CDD di Trento ha disposto l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. [RICORRENTE] per i seguenti capi di incolpazione:

1. Violazione dell’art. 9 cod. deontol. (doveri di probità, dignità e decoro e indipendenza).

2. Violazione dell’art. 37 cod. deontol. (divieto di accaparramento di clientela), ed in particolare dei commi 4 e 5 dell’art. 37, per aver offerto ed offrire, tramite il sito web del comitato [OMISSIS] ([OMISSIS]), senza esserne richiesto, direttamente e a chiunque consulti ed utilizzi tale sito, le proprie prestazioni professionali ed in particolare agli interessati alla proposizione di denuncia per il fatto del disastro ambientale causato dall’attività dal 1979 a oggi dell’acciaieria di [BETA] e per i reati connessi”.

3. Violazione dell’art. 23 cod. deontol. (conferimento dell’incarico), ed in particolare del comma 2, per avere invitato/invitare – tramite un apposito link del sito web del comitato [OMISSIS] ([OMISSIS]) – chi volesse nominarlo a difensore nel procedimento per disastro ambientale causato dall’attività dal 1979 a oggi dell’acciaieria di [BETA] e per i reati connessi, di scaricare dal soprariportato link del sito del comitato [OMISSIS] un modulo (DOC o PDF), di compilarlo e firmarlo e di inviarlo all’indirizzo dello studio dell’avv. [RICORRENTE], senza possibilità per l’avv. [RICORRENTE] di potersi accertare personalmente dell’identità della persona che gli conferisce il mandato.

All’esito dell’istruttoria espletata, il CDD di Trento ha ritenuto l’avv. [RICORRENTE] “responsabile dell’addebito di cui al punto 2 del capo di incolpazione (violazione dell’art. 37, comma 4, c.d.f.)” prosciogliendolo dai restanti addebiti. Il CDD nella motivazione della decisione rileva che i testimoni escussi hanno confermato che l’incolpato era a conoscenza del fatto che il proprio recapito professionale e i documenti (moduli di procura) a lui riferibili fossero reperibili sul sito internet del “comitato [OMISSIS]” e, inoltre, che l’incolpato assentì alla pubblicazione degli stessi sul sito. Con l’assenso a tale modus procedendi, soggiunge il CDD di Trento, l’avv. [RICORRENTE] ha posto in essere modalità di acquisizione della clientela non conformi alle prescrizioni di cui all’art. 37 del vigente CDF, in quanto la pubblicazione sul web di modelli precompilati, avallata dall’incolpato, era tale da raggiungere, in maniera strumentale e anomala, una pluralità di soggetti.

Il CDD infliggeva, quindi, all’avv. [RICORRENTE] la sanzione dell’avvertimento.


La decisione confermata dalle Sezioni Unite

Appare di tutta evidenza che la pubblicazione su un sito internet di un modulo di nomina a difensore e della procura speciale per la denuncia all’autorità giudiziaria costituiscano una offerta al pubblico, o comunque ad una molteplicità indiscriminata di persone, delle prestazioni professionali dell’avvocato, tale da configurare la fattispecie dell’art. 37, comma 4, del CDF, stante la natura di luogo pubblico virtuale di internet.

All’avvocato è fatto divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 37 cdf). Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto per l’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019)

La cassazione a sezioni unite ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense in merito alla configurabilità della violazione dell’art. 37, comma 4, del Codice Deontologico Forense.