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In Europa poca cooperazione per il trasferimento di fondi illeciti

Commissione europea
Commissione europea

Abstract

La Commissione, pur ritenendo “soddisfacente” il livello di attuazione del  capo IV del Regolamento da parte degli Stati membri, evidenzia delle carenze nella cooperazione transfrontaliera.

Indice

1. Le carenze nella cooperazione

2. Le sanzioni “poco dissuasive”

 

1. Le carenze nella cooperazione

Il Regolamento (UE) 2015/847 prevede al capo IV che le Autorità nazionali con poteri sanzionatori per le violazioni delle disposizioni sul trasferimento fondi cooperino strettamente tra loro, non solo per assicurare che tali sanzioni producano i risultati voluti, ma anche per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri (art. 17, paragrafo 4). La Commissione UE, nell’analizzare il livello di attuazione di questa disposizione, riscontra un’applicazione “incorretta” dell’obbligo di cooperazione in diversi Stati membri ed una inosservanza, nella maggioranza di essi, del dovere di coordinamento imposto dal Regolamento. In alcuni casi poi, denuncia l’Istituzione, non vi è stata nessuna misura di attuazione al riguardo.

Scopo del Regolamento sul trasferimento fondi è l’agevolazione dell’individuazione di casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e le relative indagini. A tal fine, vengono imposti ai prestatori di servizi di pagamento precisi obblighi di trasparenza, soprattutto nella raccolta dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario dei trasferimenti. In questo contesto, alle Autorità nazionali di vigilanza è richiesto di controllare il rispetto delle disposizioni del Regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento.

 

2. Le sanzioni “poco dissuasive”

Le sanzioni e le misure amministrative per le violazione del Regolamento devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e coerenti rispetto a quelle previste dalla direttiva antiriciclaggio (UE/849/2015). Ciò viene stabilito dall’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento stesso, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere di non stabilirle qualora siano già previste delle sanzioni penali per le medesime violazioni. Nel complesso, sotto il primo aspetto, la Commissione rileva l’adozione da parte di quasi tutti gli Stati di sanzioni efficaci per le infrazioni delle disposizioni sul trasferimento fondi. Tuttavia, tali sanzioni risultano incoerenti rispetto a quelle della normativa antiriciclaggio. Spesso, infatti, si applicano le prime a scapito delle seconde o si stabiliscono sanzioni pecuniarie di livello insufficiente, con il risultato di attuare sanzioni  incoerenti e non dissuasive.

Un’altra carenza significativa si attesta sulle sanzioni contro le persone giuridiche. In alcuni Stati, contrariamente a quanto previsto dal Regolamento, non vengono punite adeguatamente le violazioni commesse a beneficio dell’ente attraverso le condotte dei soggetti che detengano una posizione preminente o di vigilanza in seno alla persona giuridica stessa.

In generale, la Commissione ritiene “soddisfacente” il livello di attuazione del capo IV del Regolamento da parte degli Stati membri, pur segnalando le carenze suindicate. L’Istituzione considera “essenziale eliminare tutte le lacune giuridiche, poiché una politica sanzionatoria efficace riveste un'importanza fondamentale per garantire la conformità al regolamento”.