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In Europa il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi, ma manca il registro italiano

Sydney
Ph. Antonio Capodieci / Sydney

Abstract:

Il Regolamento ha istituito un registro generale che consente di accedere alle informazioni relative alla titolarità effettiva, secondo la normativa europea antiriciclaggio

                     

Indice:

1. Il Regolamento sull’interconnessione dei registri centrali

2. Le informazioni contenute in BORIS

 

1. Il Regolamento sull’interconnessione dei registri centrali

Lo scorso 22 marzo 2021 è entrato in vigore, per gli Stati membri dell’Unione Europea – e quindi anche per l’Italia –, il Regolamento di esecuzione n.369/2021 della Commissione, riguardante l’interconnessione tra i registri centrali nazionali dei beneficial owner, in linea con la IV e V Direttiva sull’AML.

Il Regolamento ha istituito un registro generale denominato con l’acronimo inglese BORIS” (Business Registers Interconnection System) il quale, tramite l’interconnessione tra registri delle imprese nazionali, fornisce un accesso pubblico unico per tutti gli Stati membri alle informazioni relative alla titolarità effettiva, secondo la normativa europea antiriciclaggio.

Il sistema BORIS, sia per le società che per i trust, dovrà essere alimentato con informazioni minime obbligatorie, che potranno essere implementate con dati aggiuntivi, quali le informazioni di contatto, in conformità con le normative sulla privacy o, ancora, ulteriori dati rispondenti ai singoli diritti nazionali.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, potranno accedere al sistema BORIS i cc.dd. utenti qualificati”, tra i quali rientrano: le FIU (Financial Intelligence Unit), per l’Italia l’UIF; le Autorità competenti, ovverosia le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo; infine, nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati.

 

2. Le informazioni contenute in BORIS

Per quanto concerne, invece, le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust o istituto giuridico affine, viene definito il «record sulla titolarità effettiva», che include dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, sul/sui titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, nonché su uno o più interessi detenuti da tali titolari. Con riferimento ai titolari effettivi, le informazioni minime obbligatorie comprendono: il nome, il mese e l’anno di nascita, la cittadinanza e il Paese di residenza della persona fisica, nonché la natura e l’entità dell’interesse. Resta ferma la possibilità per ogni Stato membro di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive.

Il principale obiettivo perseguito dal Regolamento succitato è, quindi, quello di favorire l’interscambio di informazioni, grazie ad un servizio centrale di ricerca comunitario, favorendo, dunque, la trasparenza in merito alla titolarità effettiva e, complessivamente, l’azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In Italia l’adozione del Registro nazionale ha subito una battuta di arresto, in conseguenza della censura del Consiglio di Stato al Decreto del MEF che avrebbe dovuto istituirlo. Si attendono, quindi, nuove iniziative da parte dei Ministero nei prossimi mesi.