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Il rapporto tra i partiti politici europei e le Eurofondazioni 

partiti politici e eurofondazioni
partiti politici e eurofondazioni

Il rapporto tra i partiti politici europei e le Eurofondazioni 

 

Un partito politico a livello europeo è un partito dell’Unione Europea che lavora a livello transnazionale. Nello specifico, si tratta di un’organizzazione che segue un proprio programma politico e che è costituita da partiti nazionali e/o singole persone e che è regolarmente registrata presso l’“Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee” (APPF). L’Autorità è stata istituita a norma del Regolamento UE Euratom n. 1141/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell’irrogazione di eventuali sanzioni applicabili. A livello normativo, si è registrata una significativa evoluzione storica sulla disciplina dei partiti che ha avuto inizio nel 1992 tramite il Trattato di Maastricht, il quale ha aggiunto al Trattato di Roma del 1957 una nozione di partito (art. 138 A). Successivamente a tale data, altre previsioni hanno contribuito a formare il complesso mosaico normativo di riferimento: si pensi agli artt. J 18 e e K 13 del Trattato di Amsterdam del 1997 sul finanziamento ai partiti; all’art. 2, sez. 19 del Trattato di Nizza del 2001 sulla co-decisione sul finanziamento; all’art. 7 del Regolamento CE n. 2004/2003 sul divieto di finanziamento non europeo; o ancora, alla raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 sul simbolo comune ed, infine, alla regolamentazione approvata il 22 ottobre 2014 sullo statuto degli europartiti e delle fondazioni.    

Sia nel Trattato sull’Unione Europea (TUE) sia nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), è possibile rinvenire una disciplina chiara dei c.d. europartiti. Infatti, l’art. 10, comma 4 TUE afferma che “I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione”, evidenziando, quindi, il ruolo strategico che tali organizzazioni hanno nel contesto politico transnazionale. L’art. 224 TFUE, poi, riporta che “Il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’art. 10, par. 4 TUE, in particolare le norme relative al loro finanziamento”.

Ma come è finanziato un partito politico europeo? Da questo punto di vista, solo dal 2018 il finanziamento viene erogato sotto forma di contributi. Le norme relative a tale forma di finanziamento figurano al titolo XI del regolamento finanziario ed il finanziamento può coprire fino al 90% delle spese rimborsabili di un partito. Il resto dovrebbe essere coperto da risorse proprie, quali le quote associative e le donazioni. Il contributo può essere utilizzato per far fronte alle spese direttamente collegate agli obiettivi statutari del partito, vale a dire le cosiddette spese rimborsabili quali le spese per riunioni e di rappresentanza, le spese per pubblicazioni, le spese amministrative, le spese per il personale, di viaggio e le spese relative alle campagne per le elezioni europee. Il contributo non può, invece, essere utilizzato per far fronte a spese quali quelle per campagne referendarie ed elettorali (salvo per le elezioni europee), il finanziamento diretto o indiretto di partiti nazionali candidati alle elezioni e, infine, gli oneri per il servizio del debito. I finanziamenti disponibili per i partiti sono iscritti alla linea di bilancio 402 del bilancio del Parlamento europeo.

Per beneficiare di un contributo del Parlamento, un partito deve soddisfare determinate condizioni:

  • deve essere registrato dall'Autorità,
  • deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno 1 deputato,
  • deve essere sottoposto ad audit da parte di un revisore esterno incaricato dal Parlamento europeo,
  • non deve essere oggetto di sanzioni imposte dall'Autorità.

Ogni partito che soddisfi le condizioni summenzionate può presentare una richiesta di finanziamento per un dato esercizio, inviando al Parlamento la sua domanda e il bilancio di previsione. Una volta valutate e approvate le domande, i fondi disponibili nel bilancio del Parlamento sono distribuiti ai partiti in base a una chiave predefinita:

  • il 10 % è ripartito in parti uguali,
  • l'90 % è ripartito in proporzione al numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito.

Ciò costituisce un contributo provvisorio, che è versato all'inizio di ogni anno (prefinanziamento). L'importo del contributo provvisorio non deve superare l'importo richiesto nella domanda di finanziamento, né il 90 % delle spese rimborsabili iscritte nel bilancio di previsione. L'importo del contributo finale è, poi, calcolato previa approvazione delle relazioni annuali dei partiti da parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo. L'importo del contributo finale non deve superare quello del contributo provvisorio né il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

Con riferimento, ora, alla disciplina delle Fondazioni politiche a livello europeo (o “Eurofondazioni”), appare doveroso fornire una prima nozione introduttiva. Una Fondazione politica europea è un’organizzazione affiliata ad un partito del quale sostiene ed integra gli obiettivi. Svolge attività di osservazione, di analisi e contribuisce al dibattito sui temi di politica pubblica europea. Sviluppa, inoltre, attività connesse a tali temi (ad esempio organizzando seminari, formazioni, conferenze e studi).

A livello normativo, sono senz’altro meritevoli di particolare attenzione la Decisione dell’Ufficio del Parlamento Europeo del 29 marzo 2004 ed il Regolamento CE n. 1524/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007, poiché sono stati proprio questi atti a dare, ai partiti, la possibilità di creare delle fondazioni. Anche una fondazione politica europea, così come i partiti, può ricevere dei finanziamenti dal Parlamento europeo. Il finanziamento è erogato sotto forma di sovvenzione di funzionamento. Le norme relative a questo tipo di finanziamento sono specificate al titolo VIII del regolamento finanziario e la sovvenzione può coprire fino al 95 % delle spese ammissibili della fondazione, mentre il resto deve essere coperto da risorse proprie provenienti dalle quote di adesione e da donazioni.

La sovvenzione può essere usata per far fronte alle spese direttamente collegate alle attività stabilite nel programma di attività della fondazione, vale a dire le cosiddette spese ammissibili quali:

 

  • spese per riunioni e conferenze,
  • spese per pubblicazioni e studi,
  • spese amministrative, spese per il personale e spese di viaggio.

La sovvenzione non può essere usata, invece, per far fronte a spese quali:

  • spese per campagne referendarie ed elettorali,
  • finanziamento diretto o indiretto ai partiti nazionali, ai candidati alle elezioni e alle fondazioni politiche nazionali,
  • oneri per il servizio del debito

A fronte di tutto quanto sopra, appare evidente come la disciplina degli europartiti e quella delle eurofondazioni seguano la stessa impostazione generale, seppur con delle diversità che sono insite alla natura stessa degli organismi in trattazione.

Ma qual è il reale collegamento tra questi due tipi di organizzazioni?

La vera ragion d’essere del loro collegamento riposa proprio sulla funzione dell’una per l’altro. La Fondazione politica, infatti, funge proprio da centro di ricerca e di appoggio. Peraltro, se è vero che la Fondazione (o più in generale “Think Tank) mantiene una posizione “indipendente”, è anche vero che l’alea di una vicinanza con determinate aree politiche è certa. I destinatari del lavoro sviluppato, infatti, rientrano sempre in una specifica famiglia politica. Il partito che “fruirà” dell’attività della Fondazione, difatti, fruirà di analisi delle politiche pubbliche, di politica sociale, di strategia politica o, ancora, di analisi economiche, commerciali e, a volte, anche di consulenze militari. Andrà quindi, verosimilmente, a fondare la sua linea politica anche sulla base delle ricerche condotte. Non v’è chi non veda, allora, come la funzione delle Fondazioni sia di notevole caratura e come un contesto geopolitico come l’Unione Europea, funga da vera “cassa di risonanza” in termini di rilevanza ed impatto sulla collettività tutta.

Un ulteriore aspetto rilevante e che riveste un ruolo chiave all’interno di questo complesso e affascinante meccanismo è, senza dubbio, quello della trasparenza. L’APPF, come detto, è l’Autorità designata per intraprendere e perseguire una serie di controlli sull’operato degli organismi iscritti ed erogare eventuali sanzioni al fine di garantire alla popolazione un quadro chiaro e dettagliato. Proprio per questo, l’APPF presenta, annualmente, una relazione di attività, riepilogando le tasks gestite, le metodologie impiegate e gli approfondimenti acquisiti durante l’anno di riferimento. Nell’ultimo report, relativo all’anno 2023, proprio in vista delle prossime elezioni europee che si terranno da 6 al 9 giugno 2024, è stata presentata anche un’anteprima delle attività previste dall’Autorità stessa.

A livello interno, invero, numerose perplessità sono emerse, e persistono tutt’ora, sulla reale trasparenza dei metodi di finanziamento dei partiti politici, soprattutto se in presenza di realtà articolate come quelle delle fondazioni. In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata con un’importante decisione nel 2020 (Cass., Sez. VI, sent. 15 settembre 2020 n. 28796). Secondo il principio di diritto ricavabile dalla sentenza, le “articolazioni di un partito politico", in presenza delle quali può essere integrato il delitto di cui all’art. 7, c. 3, l. 195/1974, sono da intendersi non solo le strutture che un partito contempli formalmente nello statuto come propria articolazione organizzativa, ma anche quegli enti, tra cui le fondazioni, che, a prescindere dalla loro veste giuridica, si pongono stabilmente al servizio del partito, in modo tale che la loro reale funzione possa dirsi quella di uno strumento nelle mani del partito stesso o di suoi esponenti, circostanza da verificare in concreto alla luce di un’analisi delle modalità operative dell’ente, dell’attività svolta nonché dei flussi finanziari in entrata e in uscita (massima non ufficiale).

Non è questa la sede opportuna per approfondire un argomento senz’altro delicato e farraginoso ma ciò che rileva e rimane, alla fine di questo non esaustivo approfondimento, è la certezza, non solo, del legame intercorrente tra Partiti e Fondazioni ma, soprattutto, dell’imprescindibile e doveroso riguardo che si deve avere nei confronti del principio di trasparenza sulla loro attività. Tutto ciò, a tutela dei principi democratici che sorreggono il nostro sistema europeo, che va sempre alimentato da spinte propulsive di idee ed ideali delle persone, per le persone.