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Divieto di partiti politici contrari ai principi dell’ordinamento costituzionale

RFT
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Divieto di partiti politici contrari ai principi dell’ordinamento costituzionale - RFT

 

Abstract: L’art. 21, Abs, 2, GG, è espressione della volontà della Costituzione federale, di risolvere un problema limite (“Grenzproblem”) dell’ordinamento democratico-liberale. Cosí si è espressa la Corte costituzionale federale nella propria sentenza 5, 85 (139), con riferimento al “Parteiverbot”, di esclusiva competenza di esso “Bundesverfassungsgericht”.

 

Ai sensi dell’art. 21, Abs. 2, della Costituzione federale (GG), sono “verfassungswidrig”, partiti politici, i cui scopi o il comportamento degli aderenti agli stessi, sono volti alla soppressione o a recare nocumento all’ordinamento liberal - democratico; altresí, se costituiscono pericolo per l’esistenza della RFT.

Con questa norma, i Costituenti hanno inteso assicurare la persistenza della freiheitlich demokratischen Grundordnung. La norma di cui all’art. 21, Abs. 2, è di applicazione immediata (vedasi BVerfGE, sentenza di data 23.10.52 – 1 BvB 1/51 (cosiddetto SRP-Verbot) e di data 17.8.56 – 1 BvB 2/51 (KPD - Verbot)).

Un “Verbot verfassungsfeindlicher Parteien”, esisteva giè prima del 1933 per effetto di due “Republikschutzgesetze” del 1922 e del 1930; con gli stessi, s’intendeva – principalmente – salvaguardare la "bestehende Staatsform" contro rigurgiti di stampo monarchico. A queste due leggi – nonchè all’art. 48 WRV - è stato più volte fatto ricorso per proibire partiti contrari all’allora vigente ordinamento costituzionale, instaurato dopo il 1918. Contro i provvedimenti di divieto, era ammissibile il ricorso allo “Staatsgerichtshof”, poi al RG.

La legislazione emanata durante il vigore della Costituzione di Weimar, non era di rango costituzionale (a differenza di quella attuale (art. 21 GG)) e per il divieto sussisteva la competenza, sia dello Stato, che dei “Länder”.

È da notare, che la norma di cui all’art. 21, Abs. 2, GG, è l’unico limite (“einzige Schranke”) della “Parteifreiheit”(libertè dei partiti), per cui, “interventi” nella predetta libertà, sono giustificabili soltanto in base a questa norma.

L’art. 21, Abs. 2, GG, analogamente all’art. 18 GG, è espressione della “wehrhaften Demokratie“ (democrazia, che intende difendersi) ed è lex specialis rispetto all’art. 9, Abs.2, GG (vedasi BVerfGE: 2, 1/13 e 12, 296/304 f).

La legittimazione a proporre istanza “auf Verfassungswidrigkeit” di un partito, non spetta a un partito nei confronti di un altro partito. Quest’istanza può aver per oggetto la dichiarazione “auf Verfassungswidrigkeit” di un partito e non il riconoscimento della Verfassungsmäßigkeit del partito.

La Costituzione federale del 1949, all’Abs. 2 dell’art. 21, prevede, che la statuizione di divieto di un partito politico, è di competenza esclusiva della Corte costituzionale federale. Partiti politici, nella RFT, non vengono considerati semplici associazioni ai sensi dell’art. 9 GG; si parla, in proposito di “Parteiprivileg” (e vedremo in che cosa consiste).

L’Abs. 2 dell’art. 21 GG costituisce, come già detto, l’unico limite alla “Parteifreiheit”, laddove proibisce attività ai partiti aventi per scopo la soppressione o recare nocumento al funzionamento dell’ordinamento democratico. In altre parole, s’intende prevenire, che possa essere abusato della “Parteifreiheit” anche a detrimento di altri partiti politici.

L’art. 21, Abs. 2, GG, ha una doppia “Schutzwirkung” nel senso, che, da un lato, tutela l’ordinamento costituzionale, ma anche, dall’altro lato, gli altri partiti, fino a quando non ne sarà ravvisata – dalla Corte costituzionale federale (BVerfGE) – la “Verfassungswidrigkeit”.

Come si accerta la “Verfassungswidrigkeit” di un partito? Si tiene conto degli obiettivi, che il partito si propone, del suo programma, delle dichiarazioni rilasciate dagli organi della Partei, del “materiale” pubblicitario.

La “Verfassungswidrigkeit” è stata ravvista dalla Corte costituzionale federale, se un partito misconosce i diritti fondamentali di libertà, della personaintende abolire importanti istituzioni previste dal “Grundgesetz”, mettere in pericolo la sovranità della RFT, abolire la divisione dei poteri, la responsabilità del governo nei confronti del parlamento, l’indipendenza della giurisdizione, il sistema di pluralità dei partiti politici.

Inoltre è rilevante, ai fini di un “Parteiverbot”, il comportamento degli aderenti al partito, se nello stesso, è riscontrabile una “Grundtendenz” alla “Verfassungsfeindlichkeit.” Vengono considerati aderenti al partito, coloro che “sich für die Partei einsetzen” (BVerfGE: 2, 1 (22)).

Ai fini del “Parteiverbot”non è necessario, che al partito o ad aderenti al medesimo, possa essere ascritta concretamente un’azione “sovvertitrice" o un tentativo in tal senso. Neppure è rilevante, che una progettata azione si dimostri atta a essere coronata da successo o ad avere comunque concretamente uno degli scopi di cui sopra (anche in una prospettiva futura).

Quand’è che si può parlare di “Beseitigung“ (soppressione) der freiheitlich demokratischen Grundordnung”? Qualora s’intenda sopprime l’ordinamento, che garantisce la “demokratische Willensbildung” oppure i diritti fondamentali individuali (e politici). Entrambi - con riferimento agli artt. 1 e 20 GG – sono assicurati (rafforzati) per effetto dell’art. 79, Abs. 3, GG, che prevede, la non modificabilità a seguito di revisione della Costituzione federale.

In sostanza, si vuole garantire un ordinamento alieno da ogni ricorso alla violenza o all’arbitrio, con rispetto della volontà del popolo, come espressa liberamente dalla maggioranza dei cittadini.

Di “Beeiträchtigung” (art. 21, Abs. 2, GG) si parla, se un partito si propone di ridurre la funzionalità dell’ordinamento oppure lo scopo, di sopprimere o di sostituire, in tutto o in parte, l’ordinamento liberal-democratico.

Motivo per un “Parteiverbot” può essere anche un’attività diretta a mettere in pericolo l’esistenza della RFT oppure l’integrità territoriale della medesima, come definita nel preambolo al GG.

La formulazione dell’art. 21, Abs. 2, GG, non implica la sussistenza di un pericolo concreto per l’ordinamento, nè che l’attività contraria alla Costituzione federale, si prospetti tale da avere “Erfolg”. In tal modo, i Costituenti hanno inteso rendere possibile, un “Intervento” della Corte costituzionale federale, già in uno stadio preliminare (“principiis obsta”), sulla base di un’“objektiven Gefährlichkeit” del partito. Si è voluto realizzare, un “vorgelagerten Schutz” (una tutela “anticipata”).

Come si accerta (e in che modo si dichiara) la “Verfassungswidrigkeit”, con conseguente divieto di un partito?

A differenza di quanto leggiamo nell’art. 8 GG, nell’art. 21., Abs. 2, GG, non troviamo la parola “verboten” (vietato) o “Verbot” (divieto). Tuttavia, come già sopra cennato, l’accertata “Verfassungswidrigkeit”, equivale a un divieto del partito e il relativo procedimento, è un “Verbotsverfahren”.

A mente del § 43 del “Bundesverfassungsgerichtsverfahrensgesetz” – BVerfGG”, legittimati alla proposizione di un “Verbotsverfahren”, sono il “Bundestag”, il “Bundesrat” e il Governo federale.

Legittimati sono, inoltre, i Governi dei “Länder”, se l’attività del “verfassungsfeindlichen” partito, è circoscritta a un solo “Land” della RFT. Tra i legittimati, non vi è sussidiarietè. Generalmente, a proporre “Verbotsverfahren”, è il Governo federale (come è avvenuto nei casi della “Sozialistischen Reichspartei- SRP” e della “KPD”). Non sono escluse istanze comuni proposte dagli organi suddetti; neppure “Anträge” distinti contro lo stesso partito.

I predetti organi hanno un obbligo di proposizione o vi è, in proposito, un “pflichtgemäßes Ermessen” oppure un “politisches Ermessen"?

Nella sentenza, che ha pronunziato il divieto della KPD, il BVerfGE ha parlato di “politischem Ermessen”.

Da più parti, è stato negato, che il divieto di un partito politico, possa essere oggetto di “Opportunitätserwägungen”(valutazioni/apprezzamenti di opportunità). Ormai si propende per l’esistenza di un obbligo di promuovere il “Verbotsverfahren”, se appare sussistere “Verfassungswidrigkeit” di un partito, anche se all’organo proponente, non possa non essere riconosciuto un certo “Prognosespielraum”.

Qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 21, Abs. 2, S. 1, GG, e il “materiale” probatorio è di una certa consistenza, oggigiorno, viene ravvisata la “verfassungsrechtliche Pflicht zur Antragstellung” (specie da parte del Governo federale). Una colpevole “Duldung”, comporterebbe, che la “Schutzwirkung” dell’art. 21 GG verrebbe “trascurata” da organi costituzionali.

È richiesto, altresí, che i legittimati agiscano con tempestività; la “Verfassungswidrigkeit”, non può “auf Dauer offen bleiben”.

Contro la dichiarazione (sentenza) di “Verfassungswidrigkeit”, al partito, non sono riconosciuti mezzi di impugnazione o reclami.

È ammissibile – ai fini della dichiarazione di “Verfassungswidrigkeit”, – che “Verfassungsschutzbehörden” procedano a “Observation” del partito in odore di “Verfassungswidrigkeit”?

La risposta è affermativa, soltanto se l’ “Observation” ha uno scopo meramente preparatorio; altrimenti, si risolverebbe in un’”Einschränkung der Betätigungsfreiheit” del partito.

Ogni “Verbotsantrag” deve essere corredato da tutti i mezzi di prova “atti” a “sostenere” quest’istanza, a motivarla. In particolare, l’attività del partito (e degli aderenti), informazioni di organi di polizia e di agenti operanti sotto copertura.

La dichiarazione di “Verfassungswidrigkeit”, è preceduta da un “Vorverfahren” (procedimento preliminare (§§ 45, 47 BVerfGG)).

Nell’ambito del “Vorverfahren”, ai rappresentanti del partito, deve essere data la facoltè, di prendere posizione sull’istanza di divieto. Segue la decisione del BVerfGE, che può essere anche di inammissibilità; l’istanza può essere rigettata, se non è “hinreichend begründet” (motivata in modo adeguato). Vi è inammissibilità anche, qualora la Corte costituzionale federale, abbia già adottato una decisione nei confronti del medesimo partito e se, nel frattempo, non sono intervenuti mutamenti dal punto di vista fattuale (o normativo).

Nell’ambito del “Vorverfahren”, può essere tenuta una “mündliche Verhandlung”, che, a sua volta, può essere preceduta da una “Voruntersuchung”, condotta da un giudice, che non parteciperà alla decisione finale.

Il BVerfGE ha facoltà di disporre sequestri o perquisizioni, osservando, in proposito, la normativa dettata dalla StPO (CPP); questa facoltè, il BVerfGE, l’ha esercitata, nei procedimenti contro la SRP e la KPD.

L’udienza dinanzi al BVerfGE può aver luogo soltanto, se l’ordinanza, che la dispone, è stata adottata con il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi del collegio, in quanto si tratta di una “nachteiligen Entscheidung für den Antragsgegner” (decisione svantaggiosa per il “convenuto”).

Può il BVerfGE adottare anche un provvedimento d’urgenza (“einstweilige Anordnung”)?

La risposta a questa domanda è affermativa, se si tratta di prevenire un grave danno, a “neutralizzare” una “drohende Gefahr” oppure se ricorre altro, grave motivo (§ 32 BVerfGG). Ai sensi del § 32, Abs. 1, BVerfGG, con provvedimento d’urgenza può essere inibita ogni attività politica a un partito politico. Di questa norma, il BVerfGE, si è avvalso nel procedimento contro la SRP, alla quale, dopo l’audizione della stessa, è stata proibita “jegliche Betätigung” (vedasi BVerfGE: 1, 394).

L` “Hauptverfahren” si svolge oralmente e devono essere osservati i §§ 25 e segg. BVerfGG.

Se il BVerfGE reputa fondato l’ “Antrag” (istanza), accerta, che il partito politico è “verfassungswidrig” (persegue obiettivi in contrasto con i principi/dettami della Costituzione federale (GG)).

Contestualmente, viene disposto lo scioglimento del partito e statuito il divieto, di fondare“Ersatzorganisationen”. Per “Ersatzorganisationen”, s’intendono organizzazioni, che, con riferimento alla loro attività o gli obiettivi, che perseguono/intendono perseguire, sono molto simili al partito dichiarato “verfassungsfeindlich” e che, intendono, di fatto, sostituire (BVerfGE: 6, 300/307).

L’esecuzione della sentenza del BVerfGE, statuente il divieto, è di competenza delle autoritè dei “Länder”. Eventuali impugnazioni, se previste, in sede esecutiva, non hanno effetto sospensivo.

L’accertamento della “Verfassungswidrigkeit”, ha per conseguenza la “perdita” dello “status” di partito politico (che cessa di esistere) insieme alle giè esistenti organizzazioni, riconducibili al partito. In tal modo, il legislatore, ha inteso impedire, che il disciolto partito, possa “operare” (di nuovo) sotto altro nome.

deputati del partito, di cui è stata dichiarata la “Verfassungswidrigkeit”, perdono i loro mandati; questo vale, sia per il “Bund”, che per i “Länder”. Le legislazioni di alcuni “Länder” prevedono il “Mandatsverlust” anche per gli eletti a organi comunali.

Il “Mandatsverlust” per i deputati al “Bundestag”, avviene a seguito di provvedimento adottato dall’”Ältestenrat”.

Il “Parteiverbot” non contrasta con gli artt. 10 e 11 CEDU (vedasi decisione della Corte EDU di data 30.1.1998 e di data 25.5.1998, nonchè di data 8.12.1999). In particolare, questa Corte, non ha accolta una “Beschwerde” della KPD (decisione del 20.7.1957, EA, 1957, 10, 127).

L’art. 21, Abs. 3, GG prevede, che partiti politici e aderenti agli stessi, che, con il loro comportamento, perseguono obiettivi diretti a sopprimere l’ordinamento liberal democratico o a menomarne il “funzionamento” oppure a mettere in pericolo l’esistenza della RFT, sono esclusi dal finanziamento pubblico dei partiti politici (in proposito, il 23.1.24, è stata emanata una sentenza del BVerfGE, che costituirà oggetto di un prossimo articolo).

Accertata la “Verfassungswidrigkeitvengono meno anche le agevolazioni fiscali previste in favore dei partiti ed essi non possono neppure più ricevere “Zuwendungen”.

Nella RFT, finora, soltanto due volte, la Corte costituzionale federale ha proceduto a vietare un partito politico. Come già sopra accennato, si è trattato della “Sozialistischen Reichspartei (SRP)” di orientamento nazionalista e della “Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)”, di orientamento stalinista”. Queste decisioni sono del 1952 e rispettivamente del 1956.

Anche contro la “Nationaldemokratischen Partei (NPD)”, sono state inoltrate 2 richieste, intese ad accertarne la “Verfassungsfeindlichkeit”,

Entrambi questi procedimenti, sono stati “eingestellt”. Il primo, per motivi procedurali. Per quanto riguarda il secondo, il BVerfGE ha affermato, che è ben vero che la NPD persegue “verfassungsfeindliche Ziele”, ma nonsarebbero state allegate prove atte a far ritenere la dedotta “Verfassungsfeindlichkeit” della NPD.

Vedremo, come la Corte costituzionale federale deciderà, se – come appare probabile - verrè proposto “Antrag auf Verbot” di un partito di tendenze, si dice, nazionaliste (AFD).

In data 23.1.24 la Corte costituzionale federale ha emanato una sentenza, per effetto della quale, il partito NPD, di fatto operante sotto la denominazione “Patria”, è stato escluso – per la durata di sei anni – dal finanziamento pubblico dei partiti. Il BVerfGE ha applicato l’art. 21, Abs. 3, GG, in conseguenza del quale, cesseranno pure le agevolazioni fiscali, previste in favore dei partiti politici e il partito non potrà ricevere “Zuwendungen”.