Natura e disciplina giuridica delle organizzazioni non governative

L'estate sta finendo
Ph. Luca Martini / L'estate sta finendo

Natura e disciplina giuridica delle organizzazioni non governative

 

Un’Organizzazione non governativa (ONG) è un’organizzazione privata e, quindi, non nata per volontà dello Stato, che, operando in modo indipendente, persegue finalità politico-sociali senza fini di lucro. La ragione della sua attività, pertanto, è di tipo ideale, quale una missione o una vocazione. Le ONG si caratterizzano per alcuni elementi fondamentali:

  1. La natura privatistica dell’organizzazione
  2. L’assenza dello scopo di lucro
  3. Il carattere internazionale dell’attività svolta nel perseguimento di attività finalizzate alla cooperazione allo sviluppo
  4. La natura pacifica del loro operato

In generale, le ONG si dividono in due grandi categorie: quelle che concentrano la loro attività agendo come delle vere e proprie lobby (esercitando pressione su determinati temi di loro interesse) e quelle che agiscono in modo “diretto” sul territorio di riferimento e nei confronti dei civili destinatari delle loro attività. In ogni caso, le attività di advocacy e di policy making sono tra le principali attività svolte da questi enti, al fine di difendere e tutelare i diritti umani fondamentali, di denunciarne l’eventuale violazione e di promuovere l’avanzamento dei progetti e delle cause perseguite.


Sulla disciplina interna delle ONG

A livello interno, le organizzazioni senza scopo di lucro rientrano nella vasta categoria giuridica delle associazioni senza fini di lucro e, pertanto, sono disciplinate dal Libro I, Titolo II, Capo II e III del codice civile nonché dalla L. n. 125 del 2014 sulla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Tale legge ha riformato la precedente L. n. 49/1987.

Ai sensi dell’art. 2, L. 125/2014, “l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e le associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. (…) Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:

  1. dei principi di efficacia concordati a livello internazionale;
  2. di criteri di efficienza, trasparenza ed economicità da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo

Rispetto agli ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo, si noti come l’insieme delle attività di cooperazione è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:

  • iniziative in ambito multilaterale;
  • partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea;
  • iniziative a dono nell’ambito di relazioni bilaterali;
  • iniziative finanziate con crediti concessionali;
  • interventi internazionali di emergenza umanitaria;
  • contributi ad iniziative della società civile.

Le Organizzazioni non governative compaiono all’interno della L. 125/2014 all’art. 23, comma 2, il quale disciplina espressamente che “sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

  1. le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
  2. le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
  3. le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro;
  4. i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

Ancora più nello specifico, l’art. 26 della medesima legge cita le ONG al comma 2, punto a), ribadendo la loro qualificazione di “soggetti della cooperazione allo sviluppo”.


Sulla disciplina internazionale delle ONG

Ampliando l’analisi delle organizzazioni oggetto di questa trattazione da un punto di vista internazionale, meritevole di attenzione è, senz’altro, l’art. 71 della Carta ONU, il quale afferma che “Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato”. La rilevanza di tale norma riposa sul riconoscimento, alle stesse ONG, di un vero e proprio status. Secondo gli atti adottati dalle Nazioni Unite, una ONG, per essere considerata tale, deve anzitutto impegnarsi a promuovere il lavoro della stessa Onu ed essere diffusa in diversi stati. V’è, dunque, il carattere dell’internazionalità a costituire un requisito essenziale per tali realtà. In tale ambito, una ONG può, peraltro:

  • Ricoprire un ruolo “consultivo” (attraverso la presentazione di una formale richiesta alla sezione NGO presso il Dipartimento degli affari economici e sociali);
  • essere affiliata al DPI (Dipartimento delle informazioni pubbliche) ottenendo lo status di ONG associata;
  • richiedere lo status di ONG “accreditata” (presentando una richiesta al Segretario della Conferenza al quale compete una valutazione preliminare sulla richiesta) al fine di presentare documenti sul tema oggetto della conferenza.

Tornando, invece, all’interno dei confini dell’Unione Europea, la Commissione ha instaurato, nel tempo, rapporti con le ONG nei diversi settori di competenza, pur non avendo, però, dato il via alla costituzione di un formale status consultivo e non prevendendo, quindi, una qualche forma di accreditamento.

Questa breve digressione sulle principali norme a disciplina delle Organizzazioni non governative non fa che confermare la complessità e, soprattutto, la non esaustività delle fonti ad oggi in vigore. La materia è, senza dubbio, di difficile regolazione perché tenta di dare razionalità ad una forma associativa di inevitabile carattere sovranazionale che è tenuta, comunque, a sottostare a forme di controllo interno, soprattutto in tema di finanziamenti pubblici. Un ruolo chiave, nella sua disciplina, è affidato, ancora una volta, all’Unione Europea, realtà dalla quale promanano e continueranno a promanare tutte quelle indicazioni di carattere più o meno imperativo necessarie per la regolazione anche dei fenomeni associativi. Restiamo, dunque, in attesa di cogliere ogni eventuale e futuro intervento normativo che aggiungerà un nuovo tassello al complesso mosaico del diritto.