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La tutela del soggetto debole (bis)

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La tutela del soggetto debole (bis)

 

Abstract Ita

Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di ricordare brevemente, in un solo scritto, le più evidenti disposizioni contenenti forme di tutela del soggetto debole nei principali settori del diritto italiano, con particolare riferimento alla figura del lavoratore e dell’imprenditore.

 

Abstract Eng

Focusing on the position of businesses and workers/employees, this research wants to reach the goal to describe (passing shortly through fifteen subjects in a unique paper and by an analysis of the main articles of codes and laws) how the Italian legal system protects weak people.

 

 

Premessa

Appare doveroso, nonostante l’abstract di intuitiva evidenza, meglio precisare in premessa gli scopi del presente contributo. Ogni branca del diritto ha dei punti di contatto con le altre, nessuna materia è scollegata rispetto all’altra e tutte convergono (non nella loro interezza, chiaramente, ma certamente sotto molti aspetti) verso alcune direzioni comuni: tra queste, c’è sicuramente la tutela del soggetto debole. L’obiettivo reale di questo contributo è, pertanto, quello di evidenziare la forte compenetrazione esistente tra tutte le materie e la loro capacità di costruire un sistema di tutele omogeneo. Il presente lavoro affronta l’argomento senza operare una comparazione con i sistemi giuridici di altri Stati; si concentra solo sul sistema nazionale. Ciò nonostante, appare opportuno evidenziare l’esistenza di fonti sovranazionali che, non solo in ragione degli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, bensì in ragione della loro quotidiana presenza nei contributi e negli scritti giuridici di qualsiasi genere, costituiscono un naturale cappello introduttivo. Ad esse, pertanto, è dedicato il secondo §.

 

La tutela del soggetto debole nel diritto dell’unione europea

Il Trattato di Lisbona ha rappresentato una tappa fondamentale per il progresso del sistema europeo. Ad esso si deve non solo il pregio di aver fatto cadere nel dimenticatoio il concetto di Comunità europea a vantaggio della unificante definizione di Unione europea, bensì anche quello di aver rafforzato concetti già insiti in Carte di particolare rilievo (si pensi alla Carta di Nizza del 2000; Roberto Adam – A. Tizzano, Lineamenti di diritto dell’unione europea, II Ed., Giappichelli, Torino). Con Lisbona (2009) si apre una fase di riscoperta dei valori della “dignità umana, libertà, uguaglianza, profonda tutela dei diritti umani, parità di genere e solidarietà”.  Non a caso, la “nuova” (ma il termine è improprio, pertanto è giusto virgolettarlo) Unione europea ha avuto come principale obiettivo la promozione del benessere sociale, della pace e della tutela dei diritti dei più poveri, dei minori e dei diritti umani dei più deboli. In altri termini, tra i tanti e virtuosi obiettivi post Lisbona, si può sicuramente annoverare la tutela del soggetto debole, senza scomodare le più specifiche questioni inerenti alla capacità cautelativa delle direttive self-executing (ci si riferisce alla capacità delle direttive - qualora vi siano delle disposizioni che per natura, spirito e lettera, consentano di riconoscere efficacia immediata nei rapporti tra gli Stati membri ed i singoli, e, dunque, quando, avendo le stesse un contenuto precettivo chiaro, siano attributive di un diritto (e solo di questo, mai di un obbligo) ai cittadini - di ingerire direttamente nell’ordinamento nazionale (si ritiene che la sostanza prevalga sulla forma e che le stesse assumano implicitamente la veste di decisioni, come tali obbligatorie in tutti i loro elementi) e di divenire strumento di tutela invocabile in giudizio da parte dei destinatari del diritto, seppur solo nei rapporti verticali (solo Privato – Stato in qualità di ente pubblico, e mai Stato/ente pubblico nei confronti del privato) e non nei rapporti orizzontali (Privato – Privato). Roberto Adam – A. Tizzano, Lineamenti di diritto dell’unione europea, II Ed., Giappichelli, Torino, pp. 146 e ss.).

 

La tutela del soggetto debole nel diritto costituzionale

I principi poc’anzi espressi trovano conferma nel tessuto costituzionale, non solo in ragione degli articoli già richiamati, che coordinano i rapporti tra Stato ed Unione europea, o di norme (oggetto di continui dibattiti dottrinali e giurisprudenziali anche nel diritto penale) dedicate alla tutela delle garanzie democratiche ed all’iter di formazione di leggi e decreti, bensì in ragione di esplicite disposizioni che si vogliono in questa sede riportare: “[art. 2. Solidarietà] La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità”; “[art. 3 Uguaglianza] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”; “[art. 13 Libertà individuale]E’ punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”; “[art. 24 Diritto di difesa] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”; “[art. 27 Rieducazione]Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;“[art. 30 Tutela dei figli]Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [nei riguardi dei figli]”; “[art. 31 Provvidenza]Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”; “[art. 34 Diritto all’istruzione] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”; “[art. 36 Equa retribuzione] Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”;“[art. 37 Tutela della donna lavoratrice] La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”;“[art. 38 Tutela dell’inabile] Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”; “[art. 48 Diritto di voto] Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”; [art. 51 Parità di genere] A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”; “[art. 111 Giurisdizione] La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale”; “[art. 113 Tutela giurisdizionale] Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”. Il complesso di disposizioni qui appena riportato rende assolutamente evidente la centralità di principi non distanti da quelli che hanno costituito il substrato di Lisbona e, più in generale, una particolare attenzione nei confronti delle categorie che, in linea generale o nell’ambito di particolari settori, assumono la veste di soggetti meritevoli di protezione. Non è un caso che in molti scritti dedicati ai diritti fondamentali si possa leggere che il primo principio fondamentale è la “dignità dell’uomo”. Pur non essendoci nella Costituzione italiana una disposizione apposita, si è scelto di iniziare l’elenco proprio con l’art. 2, il quale, toccando il tema del principio personalista, implicitamente attribuisce alla dignità della persona il ruolo di valore fondamentale, elemento primario, pilastro dei diritti fondamentali (si pensi agli scritti di Mortati).

 

La tutela del soggetto debole nel diritto del lavoro privato

Forma lampante di tutela della dignità dell’uomo è certamente il diritto al lavoro. Il lavoro dignitoso e rispettoso delle qualità del lavoratore è la ratio dell’art. 2103 del codice civile, commi primo, secondo e terzo. “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”. Le mansioni rappresentano un criterio di determinazione qualitativa della prestazione (E. Ghera, A. Garilli, D. Garofalo, Diritto del lavoro, II Ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 128 e ss.)  e l’inquadramento del lavoratore rappresenta una forma di valutazione della generica capacità professionale (cd. professionalità) del lavoratore (E. Ghera, A. Garilli, D. Garofalo, op. cit., pp. 134 – 135). Non deve stupire, pertanto, la scelta di inserire una disposizione che impedisca lo svilimento immotivato delle qualità professionali del lavoratore il quale costituisce, nei rapporti di lavoro, la parte contrattualmente debole. La dignità del lavoratore raggiunge la massima tutela quando la sua attività è coerente con il suo profilo professionale e non svilita mediante asservimento della prestazione a scopi personali del datore di lavoro.

 

La tutela del soggetto debole nel diritto del lavoro pubblico

Lo stesso livello di tutela della professionalità del lavoratore privato si evince attraverso l’esame dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in ordine all’applicabilità dell’art. 2103 cc. nel settore pubblico. Nel diritto del lavoro pubblico le uniche questioni veramente problematiche sorte sono, non a caso, a favore del lavoratore.  Più precisamente, ci si è interrogati in ordine alla applicabilità o meno dell’art. 2103 cc. in ipotesi di adibizione del lavoratore pubblico a mansioni superiori, tenendo conto che l’assunzione del lavoratore pubblico è subordinata all’espletamento di un concorso e che, di regola e con poche eccezioni, non sono ammesse adibizioni a mansioni superiori in assenza di preventivo espletamento di una procedura concorsuale. Proprio i rilievi qui espressi avevano indotto i commentatori pre-processo di privatizzazione ad escludere categoricamente l’applicabilità dell’articolo (e dunque, la possibilità di riconoscere comunque al lavoratore una retribuzione) in ipotesi di adibizione del lavoratore pubblico ad una mansione superiore rispetto a quella nella quale era stato inquadrato. Il divieto in questione è rimasto in piedi anche al termine del processo di privatizzazione, ma nei soli limiti dell’inquadramento del lavoratore, potendo invece essere riconosciuto al lavoratore il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni cui è stato effettivamente e concretamente adibito.

 

La tutela del soggetto debole nel diritto sindacale

I cenni cautelativi della posizione del lavoratore, connessi ai fondamentali principi di dignità e tutela della professionalità del lavoratore emergono in modo lampante nel terreno del diritto sindacale. La tutela del lavoratore, soggetto debole, si è detto, nel diritto del lavoro, trova il suo naturale sbocco nel diritto sindacale e, precisamente, nelle lotte dedicate al riconoscimento, ai lavoratori, di rappresentanze sindacali anche nell’ambito delle realtà aziendali. Non basta l’inderogabilità in peius, nei contratti individuali, delle condizioni stabilite nei contratti collettivi (è ammessa solo in melius); si rende necessaria una tutela nell’ambito dei luoghi di lavoro, ovvero dei luoghi in cui effettivamente e concretamente il lavoratore svolge le sue principali funzioni. E’ questa la primaria ragione delle “lotte sindacali” e delle tormentate evoluzioni normative, volte a far emergere l’effettiva rappresentatività dei lavoratori, che hanno caratterizzato l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300 del 1970, il quale, dopo le modifiche del 1995 e del 2013, così recita: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva […] nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.

 

La tutela del soggetto debole nel diritto civile

 Esaminati i fili conduttori giuslavoristici, non si fa più fatica a comprendere la ragione per la quale, al di là dei molteplici istituti posti a tutela dei soggetti deboli di stampo civilistico, dei quali si è già dato conto nel precedente contributo e che in questa sede non si intendono ripetere, si tenda a considerare soggetto debole il consumatore o l’impresa debole nei cd. contratti asimmetrici (che, in altri ambiti, sono identificati con gli acronimi B2B e B2C, business to business e business to customer).

 

La tutela del soggetto debole nel diritto processuale civile

 A tutela dei soggetti imprenditori, il codice del processo civile pone gli articoli nn. 77 e 78 cpc, i quali si occupano rispettivamente della rappresentanza del procuratore e dell’institore e del curatore speciale. Ma l’apice della tutela processualcivilistica, prescindendo dalla figura dell’imprenditore o del lavoratore, probabilmente, si rinviene nelle scelte dei fori competenti ex art. 20 cpc, specie quando si pone il problema del ristoro dei danni da lesione dei diritti della personalità o dei danni da diffamazione per incardinare i quali, specie a mezzo di alcune pronunce delle SSUU civili (es. SSUU del 13 Ottobre 2009, n. 21661), si è posto l’accento sul domicilio o sede dell’offeso.

 

La tutela del soggetto debole nel diritto amministrativo

Tutte le riflessioni fin qui espresse ci si chiede come possano relazionarsi con una materia particolare qual è il diritto amministrativo. La stessa, infatti, impronta l’intera sua scienza sulla dicotomia potere pubblico-potere privato e, così facendo, sbilancia necessariamente sé stessa a sfavore del privato, il quale, nel rapporto con la parte pubblica, viene considerato il soggetto più debole. Tale considerazione emerge dalla stessa evoluzione normativa che ha interessato il procedimento amministrativo. Prima che si inserissero, con legge n. 241 del 1990, le tutele procedimentali, il primo contatto tra PA e privato avveniva direttamente al momento dell’emanazione del procedimento amministrativo. Ancora, al fine di ridurre i cd. “ricorsi al buio”, si sono introdotti i cd. motivi aggiunti (oggetto anche di evoluzioni normative), la disciplina dell’innesto di cui all’art. 116 cpa o ancora, le tutele avverso i ritardi della pubblica amministrazione, volendo citare solo pochi esempi banali, senza scendere in tecnicismi o affrontare l’articolata tematica dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni).

 

La tutela del soggetto debole nel diritto processuale amministrativo

 Delle diverse forme di tutela nel diritto processuale amministrativo nei confronti del privato che si è detto essere la parte debole, quella che più di tutte merita attenzione in questa sede è quella dei motivi aggiunti. Più in particolare, quello che si intende ricordare in questa sede non è l’evoluzione normativa pre e post anni 2000, che ha interessato l’istituto. Quello che si intende ricordare è la ratio dello stesso, ovvero la garanzia di parità di armi tra privato e pubblica amministrazione. Con i motivi aggiunti di cui all’attuale art. 43 cpa anche una eventuale motivazione postuma non mette più in difficoltà il privato, il quale ha la possibilità di difendersi e di ristabilire l’equilibrio di posizioni processuali.

 

La tutela del soggetto debole nel diritto penale

Tornando a soffermare l’attenzione su aspetti più specifici e più vicini alle figure dell’imprenditore e del lavoratore in via indiretta, il codice penale presenta delle tutele che possono intrecciarsi con la quotidianità dell’impresa in modo del tutto inaspettato. Più precisamente (e, forse, calcando un po' la mano, ma lo scopo del saggio è proprio questo; è inutile, d’altra parte, ripetere concetti che possono trovarsi in ogni testo) l’imprenditore diventa soggetto da tutelare quando si trova a relazionarsi con figure particolari (ad esempio, il Revisore dei conti) che possono macchiarsi di delitti come il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio di cui all’art. 326 cp. e abuso d’ufficio ex art. 323 cp.

 

La tutela del soggetto debole nel diritto processuale penale

A livello processuale, ancora, oltre alle garanzie dettate dai regimi di inutilizzabilità ed alle normali tutele processuali spettanti ad indagati ed imputati, si pone in particolare a tutela del lavoratore l’art. 36 del codice di procedura penale, il quale chiarisce che “Il giudice ha l’obbligo di astenersi : b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge”.

 

La tutela del soggetto debole nella normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro (nel codice civile)

La tutela del lavoratore, ancora, emerge nella normativa in materia di sicurezza e luoghi di lavoro. In questa sede si vuole ricordare l’art. 2087 cc., il quale obbliga il datore di lavoro a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore (Sul tema, in modo approfondito: F. Fedele – A. Morrone, La sicurezza sul lavoro per argomenti, Aracne, 2010, pp. 15 e ss.).

 

La tutela del soggetto debole nel diritto commerciale

 Tutte le considerazioni fin qui svolte ben si amalgamano con le tutele dei lavoratori ma, soprattutto (e per quel che interessa in questa sede) degli imprenditori nel diritto commerciale: la distinzione tra libero professionista, piccolo imprenditore ed imprenditore ex artt. 2082 e 2083 cc., ma soprattutto le tutele nelle procedure di gestione della crisi d’impresa attraverso concordati preventivi, trust liquidatori, accordi di ristrutturazione ed altri strumenti di risanamento aziendale.

 

La tutela del soggetto debole nella contabilità pubblica e nelle scienze delle finanze

 La tutela del soggetto debole ancora e dulcis in fundo emerge nell’ambito della contabilità pubblica e delle scienze delle finanze. Più precisamente, la stessa si rinviene nell’ambito delle esenzioni dal pagamento IMU o in altri strumenti di alleggerimento delle tasse. La materia, infatti, pur potendo essere considerata un completamento del diritto amministrativo (es. il regime dei controlli e dei beni pubblici, ad esempio, sono argomenti affrontati tanto nell’una quanto nell’altra disciplina), si dedica anche agli alleggerimenti delle imposte e, pertanto, implicitamente, si dedica anche alla tutela di chi è da esse gravato.
 

Riflessioni conclusive

 Per quanto brevissimo e sommario sia l’excursus di materie qui espresso (anzi, forse sarebbe preferibile definirlo un breve e semplice elenco interdisciplinare di disposizioni fondamentali), appare evidente come in ciascuna disciplina vi sia sempre un nucleo di norme posto a tutela del soggetto che o per espresso riconoscimento o per peculiare situazione, acquisisce la veste di soggetto o “debole” a tutti gli effetti o “più debole rispetto ad un altro soggetto con il quale è costretto a relazionarsi”. Il modus operandi dell’ordinamento, pertanto, può dirsi identico in ogni disciplina: esiste sempre un nucleo di disposizioni (rectius: di norme, discorrendosi in questo contesto della loro interpretazione) pensato per proteggere la parte (normalmente la parte privata) che nella “relazione” oggetto di esame della disciplina normativa è costretto a subire una imposizione o si trova in una posizione forse neppure definibile “di debolezza”, bensì anche solo semplicemente di “sbilanciamento” rispetto all’altra. Almeno da un punto di vista teorico, pertanto, sembra possibile affermare che ogni disciplina giuridica parte da un punto comune: “il riequilibrio delle posizioni delle parti, siano esse tutte pubbliche, tutte private o pubbliche e private, che si trovano a relazionarsi tra loro per effetto di una fonte normativa”.

 

 

NB.

Lo scritto, pubblicato come bozza draft su Academia.edu il 03.11.2021, va a completare un precedente articolo: “La tutela del soggetto debole: istituti, rimedi e problematiche attuali”, in Diritto.it, Luglio 2019.

Bibliografia e letture consigliate

Roberto Adam – A. Tizzano, Lineamenti di diritto dell’unione europea, II Ed., Giappichelli, Torino;

E. Ghera, A. Garilli, D. Garofalo, Diritto del lavoro, II Ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 128 e ss.;

F. Fedele – A. Morrone, La sicurezza sul lavoro per argomenti, Aracne, 2010, pp. 15 e ss..