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Le fondazioni politiche

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Le fondazioni politiche

 

Le fondazioni politiche sono organizzazioni senza scopo di lucro che hanno, come obiettivo principale, la promozione della partecipazione democratica e della cultura politica. Le fondazioni politiche, di norma, sono collegate a partiti politici o a gruppi parlamentari ma, non di rado, ci si imbatte anche in fondazioni indipendenti. In Italia, la disciplina di riferimento è la legge 6 novembre 2012 n. 190 (la c.d. “Legge Severino”, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”). All’interno del testo normativo è prevista la possibilità, per i partiti politici, di costituire fondazioni e, in particolare, è stabilito che le stesse fondazioni politiche siano riconosciute come enti giuridici autonomi e regolati da specifiche norme statutarie.

Le attività svolte all’interno della fondazione possono essere diverse, tra le quali troviamo la ricerca e la formazione politica, la promozione della cultura e delle arti, l’organizzazione di eventi e conferenze e la pubblicazione di riviste e libri. Le fondazioni politiche svolgono un ruolo importante anche a livello internazionale, in quanto promuovono lo scambio culturale e politico tra diversi paesi. In particolare, molte fondazioni italiane sono attive a livello europeo e internazionale, collaborando con altre organizzazioni simili in tutto il mondo. Tuttavia, non possono svolgere attività di propaganda elettorale né possono finanziare direttamente i partiti politici.

Dal punto di vista fiscale, sono esenti da tasse ed imposte, purché la loro attività sia coerente con lo scopo istituzionale. È importante notare che le fondazioni politiche possono ricevere finanziamenti da diverse fonti, tra cui le donazioni da parte di privati (che sono deducibili dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle imprese), le erogazioni pubbliche, e i finanziamenti provenienti da organismi internazionali. Accanto alle fondazioni politiche italiane, appare utile un accenno alle fondazioni politiche europee, le quali possono essere definite come organizzazioni affiliate ad un partito politico europeo che sostengono ed integrano gli obiettivi del partito stesso. Queste fondazioni possono ricevere finanziamenti anche dal Parlamento europeo, sotto forma di sovvenzione di funzionamento.

Le norme relative a questo tipo di finanziamento sono specificate al titolo VIII del regolamento finanziario. La sovvenzione può coprire fino all'95 % delle spese ammissibili della fondazione, mentre il resto deve essere coperto da risorse proprie provenienti dalle quote di adesione e da donazioni. Le norme relative al finanziamento sono stabilite da un regolamento adottato dal Consiglio e dal Parlamento a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In materia, si applicano il Regolamento UE, EURATOM n. 1141/20214, la Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 2019 e le Norme sui contributi (Titolo VIII) del regolamento finanziario. Il finanziamento, peraltro, è subordinato ad alcune specifiche condizioni quali la registrazione della Fondazione dall’Autorità e l’affiliazione della stessa Fondazione ad un partito politico europeo registrato, che possa perciò beneficiare dei finanziamenti europei.

Le fondazioni devono dichiarare tutte le entrate e tutte le spese nelle loro relazioni annuali. Tali relazioni annuali sono costituite essenzialmente da una relazione di audit, compresi i rendiconti finanziari, un rendiconto finanziario basato sulla struttura del bilancio di previsione, il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività, un elenco delle donazioni ed una relazione di attività.

Infine, per quanto attiene agli obblighi di trasparenza e accountability a livello interno, si noti che con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono state introdotte misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento. Successivamente, sulla materia è intervenuto il D.L. 34/2019, principalmente per ridefinire gli obblighi di trasparenza posti in capo alle fondazioni politiche. Alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati si applicano gli obblighi stabiliti per i partiti politici e per i movimenti. La Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti è il soggetto che ha in capo l’applicazione delle sanzioni.