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Garante privacy: correttezza nei solleciti agli utenti per il pagamento del canone RAI

Nella riunione del 5 marzo 2008, il Garante per la protezione dei dati personali - a seguito di numerosi reclami e segnalazioni di cittadini - ha condotto un’istruttoria in riferimento al trattamento di dati personali effettuato dall’Agenzia delle Entrate (Sportello abbonamenti TV) e presso RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. per finalità di promozione e recupero del canone radiotelevisivo anche sulla base dell’utilizzazione di agenti privati (c.d. "ispettori Rai"). Le segnalazioni giunte dai cittadini, infatti, lamentavano comportamenti irrituali che sarebbero stati posti in essere da parte di "ispettori", contraddistinti dall’utilizzo di toni minacciosi e di modalità ritenute "inquisitorie" e "intimidatorie" nella raccolta di dati personali, anche in relazione alla prospettazione di possibili accertamenti intrusivi in caso di mancato conferimento di determinate informazioni.

Innanzitutto, il Garante ha preso atto che la convenzione in fase di applicazione tra l’Agenzia delle Entrate e la RAI, con la quale quest’ultima è stata designata quale responsabile del trattamento dei dati contenuti nell’archivio degli abbonati, nonché dei dati relativi a cittadini maggiorenni ricavati da archivi comunali e banche dati di società che erogano servizi di pubblica utilità (ai sensi della legge n. 127/1997 e della legge n. 166/1991 di conversione del d.l. n. 103/1991 sullo scambio di dati tra l’amministrazione finanziaria e altri soggetti pubblici e privati), prevede che la RAI possa individuare per iscritto "addetti" incaricati di compiere le operazioni necessarie per adempiere a quanto previsto nella convenzione (art. 1, comma 3), il che non contrasterebbe dunque con la normativa in tema di protezione dei dati personali.

Tuttavia, oggetto di censura in riferimento alla normativa in tema di trattamento dei dati personali, sono state le condotte poste in essere dagli addetti; condotte che hanno convinto l’Autorità della necessità di prescrivere all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che concerne l’attività svolta per suo conto da RAI, l’adozione di misure che garantiscano che il trattamento di dati personali effettuato in particolare a cura degli incaricati sia sempre, e in ogni caso, conforme ai principi del Codice.

Queste, allora, le prescrizioni adottate, alle quali gli Enti interessati avrebbero dovuto adeguarsi entro il 30 aprile 2008 (non si hanno riscontri in senso affermativo o negativo):

a) evitare di indurre in errore gli interessati, come pure l’utilizzo di eventuali artifici, anche per quanto concerne le informazioni che gli agenti forniscono ai medesimi interessati circa la propria attività, le proprie qualità e le proprie effettive funzioni di incaricati del trattamento di dati personali per finalità di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi;

b) garantire, altresì, che l’informativa sul trattamento dei dati personali fornita preventivamente agli interessati rechi corrette indicazioni circa la reale obbligatorietà o facoltatività del conferimento di dati;

c) evitare, nelle sollecitazioni rivolte di persona ai medesimi interessati, l’indebita prospettazione di controlli intrusivi in caso di mancato conferimento da parte degli stessi di dati di carattere personale.

In definitiva, allora, sono stati banditi i comportamenti aggressivi e intimidatori mantenuti dagli ispettori nei confronti degli utenti. Infine, entro il 30 aprile l’Agenzia delle Entrate dovrà poi comunicare al Garante in che cosa consistano le misure necessarie impartite ai suoi agenti affinché i trattamenti dei dati siano conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Nella riunione del 5 marzo 2008, il Garante per la protezione dei dati personali - a seguito di numerosi reclami e segnalazioni di cittadini - ha condotto un’istruttoria in riferimento al trattamento di dati personali effettuato dall’Agenzia delle Entrate (Sportello abbonamenti TV) e presso RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. per finalità di promozione e recupero del canone radiotelevisivo anche sulla base dell’utilizzazione di agenti privati (c.d. "ispettori Rai"). Le segnalazioni giunte dai cittadini, infatti, lamentavano comportamenti irrituali che sarebbero stati posti in essere da parte di "ispettori", contraddistinti dall’utilizzo di toni minacciosi e di modalità ritenute "inquisitorie" e "intimidatorie" nella raccolta di dati personali, anche in relazione alla prospettazione di possibili accertamenti intrusivi in caso di mancato conferimento di determinate informazioni.

Innanzitutto, il Garante ha preso atto che la convenzione in fase di applicazione tra l’Agenzia delle Entrate e la RAI, con la quale quest’ultima è stata designata quale responsabile del trattamento dei dati contenuti nell’archivio degli abbonati, nonché dei dati relativi a cittadini maggiorenni ricavati da archivi comunali e banche dati di società che erogano servizi di pubblica utilità (ai sensi della legge n. 127/1997 e della legge n. 166/1991 di conversione del d.l. n. 103/1991 sullo scambio di dati tra l’amministrazione finanziaria e altri soggetti pubblici e privati), prevede che la RAI possa individuare per iscritto "addetti" incaricati di compiere le operazioni necessarie per adempiere a quanto previsto nella convenzione (art. 1, comma 3), il che non contrasterebbe dunque con la normativa in tema di protezione dei dati personali.

Tuttavia, oggetto di censura in riferimento alla normativa in tema di trattamento dei dati personali, sono state le condotte poste in essere dagli addetti; condotte che hanno convinto l’Autorità della necessità di prescrivere all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che concerne l’attività svolta per suo conto da RAI, l’adozione di misure che garantiscano che il trattamento di dati personali effettuato in particolare a cura degli incaricati sia sempre, e in ogni caso, conforme ai principi del Codice.

Queste, allora, le prescrizioni adottate, alle quali gli Enti interessati avrebbero dovuto adeguarsi entro il 30 aprile 2008 (non si hanno riscontri in senso affermativo o negativo):

a) evitare di indurre in errore gli interessati, come pure l’utilizzo di eventuali artifici, anche per quanto concerne le informazioni che gli agenti forniscono ai medesimi interessati circa la propria attività, le proprie qualità e le proprie effettive funzioni di incaricati del trattamento di dati personali per finalità di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi;

b) garantire, altresì, che l’informativa sul trattamento dei dati personali fornita preventivamente agli interessati rechi corrette indicazioni circa la reale obbligatorietà o facoltatività del conferimento di dati;

c) evitare, nelle sollecitazioni rivolte di persona ai medesimi interessati, l’indebita prospettazione di controlli intrusivi in caso di mancato conferimento da parte degli stessi di dati di carattere personale.

In definitiva, allora, sono stati banditi i comportamenti aggressivi e intimidatori mantenuti dagli ispettori nei confronti degli utenti. Infine, entro il 30 aprile l’Agenzia delle Entrate dovrà poi comunicare al Garante in che cosa consistano le misure necessarie impartite ai suoi agenti affinché i trattamenti dei dati siano conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia.