Germania: divieto di pubblicazione di procedimenti giudiziari

Brevissima esposizione della normativa prevista dal codice penale tedesco
A

È punito con la pena detentiva fino ad un anno o con la pena pecuniaria chiunque:

1) nonostante la sussistenza di un divieto - sancito per legge - rende pubblico quanto avvenuto in un’udienza tenutasi a porte chiuse oppure pubblica un documento redatto da una pubblica autorità o che comunque fa parte degli atti processuali;

2) contrariamente all’obbligo di segretezza, disposto dall’autorità giudiziaria in ossequio ad una norma di legge, rende pubblico fatti appresi in occasione di un’udienza tenutasi a porte chiuse ovvero un documento, redatto da una pubblica autorità o che comunque è entrato a far parte degli atti di un processo;

3) pubblica integralmente il capo di imputazione o altri documenti redatti da una pubblica autorità o che comunque fanno parte degli atti di un procedimento penale, di un procedimento per decreto penale o di un procedimento disciplinare oppure ne pubblica testualmente una parte rilevante per estratto, prima della pubblica udienza oppure prima della conclusione del procedimento (cioè prima del passaggio in giudicato della sentenza).

B

Con questi divieti il legislatore si è prefisso l’obiettivo di tutelare l’amministrazione della giustizia in genere. Inoltre, con le fattispecie sub 1) e 2), si prosegue anche lo scopo di tutelare la sicurezza dello Stato e gli interessi alla segretezza dello stesso, mentre con quella sub 3) si vuole tutelare l’indagato/imputato dai danni che potrebbero derivare da una pubblicazione anzitempo del contenuto di atti processuali. Un altro fine della norma de qua è quello di non pregiudicare la "Unvoreingenommenheit" dei testi e/o dei giudici popolari eventualmente chiamati a far parte del collegio giudicante e a prevenire, in tal modo, possibili ricusazioni.

C

Il disposto sub 1) si riferisce a giornalisti della carta stampata, della radio e della televisione. Per pubblicazione si intende la diffusione della notizia - non ancora nota all’opinione pubblica - ad una cerchia indeterminata di persone. Oggetto del reato possono essere il capo di imputazione, la sentenza (non ancora passata in giudicato), i verbali di interrogatorio nonché i verbali di udienza. Il reato sub 1) è reato di pericolo.

D

Possono commettere il reato sub 2) tutte le persone presenti all’udienza tenutasi a porte chiuse. Viola l’obbligo di segretezza chi informa una terza persona in ordine a fatti di cui essa non era ancora conoscenza e che l’autore del reato ha appreso direttamente in occasione di un’udienza svoltasi a porte chiuse. L’obbligo di segretezza può riguardare non soltanto l’interesse alla sicurezza dello Stato, ma anche l’interesse ad evitare la diffusione di segreti industriali, di produzione o di invenzioni. Non integrano il reato de quo pubblicazioni indispensabili per fini investigativi, fatte da organi di polizia o giudiziari e quelle necessarie al fine di individuare testimoni importanti.

E

Oggetto del reato sub 3) sono documenti relativi ad uno dei procedimenti sopra indicati. I documenti devono essere rilevanti, cioè di notevole importanza per il procedimento o per le parti processuali; secondo una tesi minoritaria, sarebbero rilevanti quelli atti a provocare una discussione pubblica in ordine alla possibile conclusione del procedimento. Autore del reato può essere anche l’imputato stesso. Il reato sussiste anche se l’imputato ha dato il suo consenso alla pubblicazione.

Qualora vengano pubblicate soltanto parti rilevanti dei documenti sopra specificati, ai fini della sussistenza del reato è necessario che la pubblicazione abbia ad oggetto parti nel loro tenore letterale. La pubblicazione di riassunti non integra la fattispecie sub 3).

Anche per la sussistenza del reato de quo è richiesto il dolo, perlomeno eventuale.

F

La normativa ora esposta - alquanto rigida - è stata oggetto di notevole critica non soltanto da parte di giornalisti. Vi sono state proposte di legge - che si sono richiamate ai principi sanciti nell’art.5 del Grundgesetz (= Cost. federale)**, cioè al diritto all’informazione nella sua duplice accezione di diritto di informare e diritto di essere informati - di cui una intesa addirittura alla abrogazione totale di una normativa del genere, eccessivamente restrittiva per i media nell’adempimento del loro diritto-dovere all’informazione e poco gradita alla opinione pubblica per i vincoli imposti agli operatori di radio e TV nonché a quelli della carta stampata. Questa proposta, presentata più volte e anche da partiti politici diversi, non ha tuttavia trovato - finora - una maggioranza in sede parlamentare, avendo il legislatore ritenuto che si debba accordare la prevalenza agli interessi menzionati nella parte introduttiva del presente articolo.

** Si veda il mio articolo sui principi fondamentali del Grundgesetz pubblicato su "filodiritto".

A

È punito con la pena detentiva fino ad un anno o con la pena pecuniaria chiunque:

1) nonostante la sussistenza di un divieto - sancito per legge - rende pubblico quanto avvenuto in un’udienza tenutasi a porte chiuse oppure pubblica un documento redatto da una pubblica autorità o che comunque fa parte degli atti processuali;

2) contrariamente all’obbligo di segretezza, disposto dall’autorità giudiziaria in ossequio ad una norma di legge, rende pubblico fatti appresi in occasione di un’udienza tenutasi a porte chiuse ovvero un documento, redatto da una pubblica autorità o che comunque è entrato a far parte degli atti di un processo;

3) pubblica integralmente il capo di imputazione o altri documenti redatti da una pubblica autorità o che comunque fanno parte degli atti di un procedimento penale, di un procedimento per decreto penale o di un procedimento disciplinare oppure ne pubblica testualmente una parte rilevante per estratto, prima della pubblica udienza oppure prima della conclusione del procedimento (cioè prima del passaggio in giudicato della sentenza).

B

Con questi divieti il legislatore si è prefisso l’obiettivo di tutelare l’amministrazione della giustizia in genere. Inoltre, con le fattispecie sub 1) e 2), si prosegue anche lo scopo di tutelare la sicurezza dello Stato e gli interessi alla segretezza dello stesso, mentre con quella sub 3) si vuole tutelare l’indagato/imputato dai danni che potrebbero derivare da una pubblicazione anzitempo del contenuto di atti processuali. Un altro fine della norma de qua è quello di non pregiudicare la "Unvoreingenommenheit" dei testi e/o dei giudici popolari eventualmente chiamati a far parte del collegio giudicante e a prevenire, in tal modo, possibili ricusazioni.

C

Il disposto sub 1) si riferisce a giornalisti della carta stampata, della radio e della televisione. Per pubblicazione si intende la diffusione della notizia - non ancora nota all’opinione pubblica - ad una cerchia indeterminata di persone. Oggetto del reato possono essere il capo di imputazione, la sentenza (non ancora passata in giudicato), i verbali di interrogatorio nonché i verbali di udienza. Il reato sub 1) è reato di pericolo.

D

Possono commettere il reato sub 2) tutte le persone presenti all’udienza tenutasi a porte chiuse. Viola l’obbligo di segretezza chi informa una terza persona in ordine a fatti di cui essa non era ancora conoscenza e che l’autore del reato ha appreso direttamente in occasione di un’udienza svoltasi a porte chiuse. L’obbligo di segretezza può riguardare non soltanto l’interesse alla sicurezza dello Stato, ma anche l’interesse ad evitare la diffusione di segreti industriali, di produzione o di invenzioni. Non integrano il reato de quo pubblicazioni indispensabili per fini investigativi, fatte da organi di polizia o giudiziari e quelle necessarie al fine di individuare testimoni importanti.

E

Oggetto del reato sub 3) sono documenti relativi ad uno dei procedimenti sopra indicati. I documenti devono essere rilevanti, cioè di notevole importanza per il procedimento o per le parti processuali; secondo una tesi minoritaria, sarebbero rilevanti quelli atti a provocare una discussione pubblica in ordine alla possibile conclusione del procedimento. Autore del reato può essere anche l’imputato stesso. Il reato sussiste anche se l’imputato ha dato il suo consenso alla pubblicazione.

Qualora vengano pubblicate soltanto parti rilevanti dei documenti sopra specificati, ai fini della sussistenza del reato è necessario che la pubblicazione abbia ad oggetto parti nel loro tenore letterale. La pubblicazione di riassunti non integra la fattispecie sub 3).

Anche per la sussistenza del reato de quo è richiesto il dolo, perlomeno eventuale.

F

La normativa ora esposta - alquanto rigida - è stata oggetto di notevole critica non soltanto da parte di giornalisti. Vi sono state proposte di legge - che si sono richiamate ai principi sanciti nell’art.5 del Grundgesetz (= Cost. federale)**, cioè al diritto all’informazione nella sua duplice accezione di diritto di informare e diritto di essere informati - di cui una intesa addirittura alla abrogazione totale di una normativa del genere, eccessivamente restrittiva per i media nell’adempimento del loro diritto-dovere all’informazione e poco gradita alla opinione pubblica per i vincoli imposti agli operatori di radio e TV nonché a quelli della carta stampata. Questa proposta, presentata più volte e anche da partiti politici diversi, non ha tuttavia trovato - finora - una maggioranza in sede parlamentare, avendo il legislatore ritenuto che si debba accordare la prevalenza agli interessi menzionati nella parte introduttiva del presente articolo.

** Si veda il mio articolo sui principi fondamentali del Grundgesetz pubblicato su "filodiritto".