x

x

La nascita e la diffusione della mediazione negli Usa, in Europa e in Italia

La nascita della mediazione negli Usa; il mediatore Europeo; la mediazione nell’Unione europea; il difensore civico in Italia
La nascita della mediazione negli USA

Il processo di introduzione della mediazione negli USA è iniziato nel 1979 con Sanders, dell’università di Hardward, il quale ha ideato la teoria, poi applicata in concreto, della “multidoorhouse”. In base alla suddetta teoria, al fine di prevenire o risolvere i conflitti sul nascere, in ogni Tribunale, prima di adire il giudice, le parti avrebbero dovuto, utilizzando uno dei vari strumenti di ADR, cercare di risolvere il conflitto senza necessariamente addivenire alla causa. Pertanto, vennero messi a disposizione delle parti varie ipotesi di ADR, tipo la mediazione, l’arbitrato, l’arb-med., ecc... A seguito di ciò, la figura del mediatore ottenne tanto successo che nacque una apposita figura professione con la seguenti caratteristiche:

1) il mediatore può essere anche individuale (a differenza di quanto è previsto dalla recente normativa italiana);

2) il mediatore può lavorare anche sono online: infatti, negli USA la mediazione può essere svolta anche solo online, senza alcun incontro “fisico” tra mediatore e le parti;

3) il mediatore viene pagato in base alla tariffa oraria;

4) non vi è il vincolo alla riservatezza perchè il mediatore può anche diventare arbitro della medesima controversia.

Inoltre, la scienza della risoluzione e prevenzione dei conflitti venne studiata in modo approfondito nelle università americane, in particolare ad Harward, famosa per l’omonimo corso. Detto corso si basava sul testo di Ury, Patton e Fisher “Getting To Yes” del 1981 (in italiano il testo de quo è “l’arte del negoziato”), ove sono menzionate tecniche generali di mediazione e conciliazione. Tale corso, peraltro seguitissimo e diffusissimo, ha avuto il difetto di essere meccanico e scientifico. Infatti, se il principale pregio è che quel testo, e quindi il corrispondente corso, insegna come negoziare al meglio e come ottenere un certo risultato, d’altro canto il metodo è scientifico, logico, procedurale e prevedibile. Pertanto, il principale difetto è che quell’approccio manca di spiritualità, genialità e filosofia. Pertanto, ora il corso di Harward si basa sul testo “Getting To a Deeper Yes”, testo che è stato perfezionato con maestri di arti orientali e filosofi, e che è molto più spirituale e filosofico del precedente.

Il Mediatore Europeo

Il mediatore europeo è un istituto previsto dal trattato di Maastricht del 1992.

Tale figura sarebbe una sorta di difensore civico. Infatti, il difensore civico o Ombudsman è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall’ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio, ripresentare detti reclami, sovrintendere al corretto funzionamento della P.A. e risolvere o prevenire i conflitti, o i potenziali tali, tra P.A. e cittadini.

È detto anche ombudsman, termine che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia da secoli. L’istituto in esame è risultato avere caratteristiche abbastanza variabili nei diversi stati. Anche per questo ha assunto diverse denominazioni nei vari paesi membri, basti pensare al francese Mediateur o allo spagnolo Defensor de Pueblo. Ciò è spiegabile osservando che le diversità culturali e sociali all’interno dei diversi Stati influenzano direttamente l’ordinamento giuridico e le sue modifiche. Tornando al mediatore europeo, questo conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni ed organi dell’Unione Europea (UE). Esempi di tali istituzioni sono la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea ed il Parlamento europeo. Esempi di organi che possono essere oggetto di indagine da parte del Mediatore europeo sono la Fondazione europea per la formazione professionale e l’Agenzia europea dell’ambiente. Solo la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado, nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, non rientrano nella giurisdizione del Mediatore.

Il Mediatore europeo normalmente conduce le sue indagini sulla base di denunce, ma ha anche la possibilità di aprire indagini di propria iniziativa. In genere, il Mediatore indaga su casi di cattiva o carente amministrazione. Tali casi si verificano quando un’istituzione comunitaria non agisce nel rispetto della legge, non rispetta i principi della buona amministrazione oppure viola i diritti umani. Alcuni esempi sono:

irregolarità amministrative

ingiustizia

discriminazione

abuso di potere

mancanza di risposta

rifiuto di accesso all’informazione

ritardo ingiustificato

A seguito dell’indagine posta in essere, il mediatore può informare l’istituzione denunciata del ricorso lasciando ad essa la risoluzione del problema. Se il problema non è risolto in maniera soddisfacente nel corso delle indagini, il Mediatore cercherà di addivenire ad una soluzione amichevole che elimini il caso di cattiva amministrazione e soddisfi il denunciante. Se il tentativo di conciliazione fallisce, il Mediatore può formulare delle raccomandazioni all’istituzione al fine di risolvere il problema. Se l’istituzione non accetta la raccomandazione, il Mediatore può presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.

Oggi, il Mediatore europeo è il professor P. Nikiforos Diamandouros, già difensore civico nazionale della Grecia, che è stato eletto dal Parlamento europeo ed è entrato in servizio il 1 Aprile 2003. Da ricordare che il Parlamento europeo ha eletto il primo Mediatore europeo nel 1995.

La scena europea

In Gran Bretagna la negoziazione è stata introdotta sin dall’inizio degli anni ’80. Essa si è sviluppata soprattutto in ambito familiare, ponendo grande enfasi sulla volontarietà e spontaneità alla soluzione proposta alla parti in conflitto. In Gran Bretagna vi sono dei condici deontologici per i mediatori che sono molto rigidi e molto completi.

In Francia la negoziazione si è sviluppata e diffusa soprattutto in ambito familiare. Inoltre sussiste la negoziazione obbligatoria ante causam. E’ molto diffusa la negoziazione presso le camere di commercio e ha assoluta rilevanza il “mediateur della Repubblique”, una specie di ombudsman francese, che, con grande autorevolezza e organizzazione ramificata, svolge la funzione di difensore civico. Specificatamente, in Francia il mediatore della Repubblica è una "autorità indipendente" preposta a migliorare, attraverso la sua azione, i rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione. Il mediatore interviene nelle liti tra questi ultimi, tentando di proporre, agli uni e all’altra, delle soluzioni eque, in grado di soddisfare entrambe le parti. Ispirato all’Ombudsman scandinavo, la sua funzione è, essenzialmente, quella di far emergere le carenze dell’amministrazione. Esso è nominato dal Consiglio dei ministri per un mandato di 6 anni non rinnovabile. La caratteristica della non rinnovabilità è una condizione essenziale per l’effettiva indipendenza della figura del mediatore, rafforzata dalla sottrazione dello stesso da ogni dipendenza gerarchica. Non può ricevere ordini né essere rimosso prima della scadenza del mandato se non a seguito di una formale messa in stato d’accusa. Il Mediatore non può essere adito direttamente dai singoli ma solo attraverso l’"intermediazione" di un parlamentare. Nei fatti, accade che il Mediatore riceva direttamente dei ricorsi: in tali casi, lo stesso trasmette la pratica ad un membro del Parlamento perché provveda a promuovere il ricorso nelle forme volute dalla legge.

In Germania la negoziazione si è sviluppata e diffusa soprattutto in ambito familiare. E’ molto diffusa la negoziazione presso le camere di commercio in ambito commerciale. Ha grandissima rilevanza la mediazione ambientale. Inoltre, in Germania è molto diffusa la mediazione riguardo ai reati commessi da soggetti minorenni: tale procedura ha conosciuto le prime sperimentazioni a partire dal 1985, e in seguito si è diffusa su tutto il territorio. Essa viene posta in essere prima o durante un intervento sanzionatorio penale. Tale la mediazione ha come idea la comprensione delle cause che hanno mosso i protagonisti del reato, e persegue tre scopi fondamentali: 1) la composizione del conflitto tre reo e vittima; 2) la riparazione dei danni materiali e morali per mezzo di prestazioni pecuniarie o simboliche da parte del reo; 3) la valutazione delle prestazioni riparatorie nel procedimento penale al fine di evitare un processo formale o almeno di ridurre la pena.

Lo stesso dicasi in Austria, ove viene applicata la mediazione stragiudiziale, definita dal legislatore con la sigla ATA (Auβergerichtlicher Tatausgleich). Per avviare la mediazione non è necessaria una confessione formale, ma è sufficiente che il minore risponda del reato, e sia disposto a rimediare alle conseguenze del suo gesto, risarcendo i danni secondo le sue possibilità. Quando la mediazione ha esito positivo il pubblico ministero, sulla base della relazione dei Servizi sociali, può decidere di non proseguire il procedimento nei confronti del minore.

In Spagna, infine, la negoziazione si è sviluppata e diffusa soprattutto in ambito familiare, in materia di consumo, cooperative, settore bancario ed assicurazioni, in materia di proprietà intellettuale, nel settore del risarcimento del danno medico-paziente e nel settore pubblicitario.

Il difensore civico in Italia

In Italia, la figura più famosa e diffusa di mediatore è stata senz’altro quella del difensore civico comunale. Questa è essenzialmente una figura di garanzia a tutela del cittadino. In buona sostanza, l’ufficio del difensore civico è stato istituito nel 1990 per rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione. L’azione del difensore civico dovrebbe essere quella di garantire in concreto ed attuare il funzionamento della P.A. ai sensi dell’art 97 della Costituzione.

In particolare, l’intervento del difensore civico può essere richiesto anche dal singolo cittadino, anche se minorenne ed anche da persona priva della cittadinanza italiana, purchè residente, domiciliata o esercente la propria attività nel territorio del comune considerato. Il difensore civico comunale può, altresì, raccogliere le istanze presentate dai cittadini in materia di competenza del difensore civico regionale e trasmetterle a tale ufficio affinché vengano trattate e questo può avvenire in materia di disservizi occorsi, ad esempio, presso le ASL o presso uffici della regione stessa.

Lo statuto comunale è la fonte che regola le attribuzioni del difensore civico ed i rapporti con il consiglio comunale, mentre nella normativa di riferimento, particolare rilevanza assumono gli artt. 127 e 136 del Decreto Legislativo 267/00 (testo unico degli enti locali).

L’art. 127 attribuisce al Difensore Civico locale il compito di controllare le deliberazioni delle giunte e dei consigli quando ne facciano richiesta un certo numero di consiglieri assegnati ai rispettivi enti: 1/4 di quelli provinciali, e 1/4 o 1/5 di quelli comunali, a seconda che i Comuni superino o meno i quindicimila abitanti, per delibere emanate in materia di appalti, dotazioni organiche e assunzioni di personale.

L’art. 136 individua, invece, nel difensore civico regionale l’organo competente a nominare il commissario ad acta in caso di omissioni o ritardi da parte degli enti locali nel compiere atti obbligatori per legge.

Tra le attribuzioni del difensore civico, ricordiamo gli ampi poteri di indagine allo stesso attribuiti che si concretizzano nella facoltà di:

- rassegnare verbalmente o per iscritto pareri ai richiedenti;

- chiedere verbalmente o per iscritto, nonché ottenere copia, incondizionatamente e senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti, documenti e le informazioni relativi all’oggetto del suo intervento, in possesso dei seguenti soggetti: Amministrazione comunale; Istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune o soggetti alla sua vigilanza; consorzi, cooperative ed associazioni alle quali l’Amministrazione partecipa; Concessionari dei servizi pubblici.

- Convocare il responsabile del servizio interessato del procedimento per ottenere chiarimenti e ricercare congiuntamente soluzioni;

- Segnalare per iscritto al Sindaco le disfunzioni e le inadempienze riscontrate;

- Proporre al presidente del Consiglio Comunale di iscrivere all’ordine del giorno questioni di particolare rilevanza;

- Presenziare senza diritto di voto alle sedute pubbliche di commissioni concorsuali, pubblici incanti, licitazioni private,appalti;

- Intervenire su atti e provvedimenti, anche definitivi, proponendo all’organo competente un riesame della decisione;

- Prospettare situazioni, sollecitando gli opportuni provvedimenti.

- Il difensore Civico Comunale può segnalare al segretario Generale del Comune i casi particolarmente gravi per l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente o del funzionario che:

1. impedisca o ritardi l’acceso del difensore civico agli atti, notizie od informazioni;

2. si rifiuti o non si renda disponibile all’esame congiunto delle pratiche a lui affidate;

3. nella formazione dell’atto non tenga conto delle osservazioni formulate dal difensore civico o non dia motivazione dell’inosservanza;

4. ostacoli, impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico.

- Il difensore civico può segnalare alla corte dei Conti le eventuali irregolarità accertate, al fine di dare corso all’azione di responsabilità.

- E’ tenuto a segnalare alla procura della Repubblica competente per territorio quanto a sua conoscenza, ogni qualvolta ritenga di trovarsi di fronte ad una notizia di reato.

Purtroppo tale istituto non ha funzionato sia per i pochi poteri di azione e concreti riconosciuto dall’ordinamento, sia per la scarsa, se non nulla, terzietà ed infatti è stato soppresso dall’art 2 comma 186 lettera a) della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).

La nascita della mediazione negli USA

Il processo di introduzione della mediazione negli USA è iniziato nel 1979 con Sanders, dell’università di Hardward, il quale ha ideato la teoria, poi applicata in concreto, della “multidoorhouse”. In base alla suddetta teoria, al fine di prevenire o risolvere i conflitti sul nascere, in ogni Tribunale, prima di adire il giudice, le parti avrebbero dovuto, utilizzando uno dei vari strumenti di ADR, cercare di risolvere il conflitto senza necessariamente addivenire alla causa. Pertanto, vennero messi a disposizione delle parti varie ipotesi di ADR, tipo la mediazione, l’arbitrato, l’arb-med., ecc... A seguito di ciò, la figura del mediatore ottenne tanto successo che nacque una apposita figura professione con la seguenti caratteristiche:

1) il mediatore può essere anche individuale (a differenza di quanto è previsto dalla recente normativa italiana);

2) il mediatore può lavorare anche sono online: infatti, negli USA la mediazione può essere svolta anche solo online, senza alcun incontro “fisico” tra mediatore e le parti;

3) il mediatore viene pagato in base alla tariffa oraria;

4) non vi è il vincolo alla riservatezza perchè il mediatore può anche diventare arbitro della medesima controversia.

Inoltre, la scienza della risoluzione e prevenzione dei conflitti venne studiata in modo approfondito nelle università americane, in particolare ad Harward, famosa per l’omonimo corso. Detto corso si basava sul testo di Ury, Patton e Fisher “Getting To Yes” del 1981 (in italiano il testo de quo è “l’arte del negoziato”), ove sono menzionate tecniche generali di mediazione e conciliazione. Tale corso, peraltro seguitissimo e diffusissimo, ha avuto il difetto di essere meccanico e scientifico. Infatti, se il principale pregio è che quel testo, e quindi il corrispondente corso, insegna come negoziare al meglio e come ottenere un certo risultato, d’altro canto il metodo è scientifico, logico, procedurale e prevedibile. Pertanto, il principale difetto è che quell’approccio manca di spiritualità, genialità e filosofia. Pertanto, ora il corso di Harward si basa sul testo “Getting To a Deeper Yes”, testo che è stato perfezionato con maestri di arti orientali e filosofi, e che è molto più spirituale e filosofico del precedente.

Il Mediatore Europeo

Il mediatore europeo è un istituto previsto dal trattato di Maastricht del 1992.

Tale figura sarebbe una sorta di difensore civico. Infatti, il difensore civico o Ombudsman è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall’ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio, ripresentare detti reclami, sovrintendere al corretto funzionamento della P.A. e risolvere o prevenire i conflitti, o i potenziali tali, tra P.A. e cittadini.

È detto anche ombudsman, termine che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia da secoli. L’istituto in esame è risultato avere caratteristiche abbastanza variabili nei diversi stati. Anche per questo ha assunto diverse denominazioni nei vari paesi membri, basti pensare al francese Mediateur o allo spagnolo Defensor de Pueblo. Ciò è spiegabile osservando che le diversità culturali e sociali all’interno dei diversi Stati influenzano direttamente l’ordinamento giuridico e le sue modifiche. Tornando al mediatore europeo, questo conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni ed organi dell’Unione Europea (UE). Esempi di tali istituzioni sono la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea ed il Parlamento europeo. Esempi di organi che possono essere oggetto di indagine da parte del Mediatore europeo sono la Fondazione europea per la formazione professionale e l’Agenzia europea dell’ambiente. Solo la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado, nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, non rientrano nella giurisdizione del Mediatore.

Il Mediatore europeo normalmente conduce le sue indagini sulla base di denunce, ma ha anche la possibilità di aprire indagini di propria iniziativa. In genere, il Mediatore indaga su casi di cattiva o carente amministrazione. Tali casi si verificano quando un’istituzione comunitaria non agisce nel rispetto della legge, non rispetta i principi della buona amministrazione oppure viola i diritti umani. Alcuni esempi sono:

irregolarità amministrative

ingiustizia

discriminazione

abuso di potere

mancanza di risposta

rifiuto di accesso all’informazione

ritardo ingiustificato

A seguito dell’indagine posta in essere, il mediatore può informare l’istituzione denunciata del ricorso lasciando ad essa la risoluzione del problema. Se il problema non è risolto in maniera soddisfacente nel corso delle indagini, il Mediatore cercherà di addivenire ad una soluzione amichevole che elimini il caso di cattiva amministrazione e soddisfi il denunciante. Se il tentativo di conciliazione fallisce, il Mediatore può formulare delle raccomandazioni all’istituzione al fine di risolvere il problema. Se l’istituzione non accetta la raccomandazione, il Mediatore può presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.

Oggi, il Mediatore europeo è il professor P. Nikiforos Diamandouros, già difensore civico nazionale della Grecia, che è stato eletto dal Parlamento europeo ed è entrato in servizio il 1 Aprile 2003. Da ricordare che il Parlamento europeo ha eletto il primo Mediatore europeo nel 1995.

La scena europea

In Gran Bretagna la negoziazione è stata introdotta sin dall’inizio degli anni ’80. Essa si è sviluppata soprattutto in ambito familiare, ponendo grande enfasi sulla volontarietà e spontaneità alla soluzione proposta alla parti in conflitto. In Gran Bretagna vi sono dei condici deontologici per i mediatori che sono molto rigidi e molto completi.

In Francia la negoziazione si è sviluppata e diffusa soprattutto in ambito familiare. Inoltre sussiste la negoziazione obbligatoria ante causam. E’ molto diffusa la negoziazione presso le camere di commercio e ha assoluta rilevanza il “mediateur della Repubblique”, una specie di ombudsman francese, che, con grande autorevolezza e organizzazione ramificata, svolge la funzione di difensore civico. Specificatamente, in Francia il mediatore della Repubblica è una "autorità indipendente" preposta a migliorare, attraverso la sua azione, i rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione. Il mediatore interviene nelle liti tra questi ultimi, tentando di proporre, agli uni e all’altra, delle soluzioni eque, in grado di soddisfare entrambe le parti. Ispirato all’Ombudsman scandinavo, la sua funzione è, essenzialmente, quella di far emergere le carenze dell’amministrazione. Esso è nominato dal Consiglio dei ministri per un mandato di 6 anni non rinnovabile. La caratteristica della non rinnovabilità è una condizione essenziale per l’effettiva indipendenza della figura del mediatore, rafforzata dalla sottrazione dello stesso da ogni dipendenza gerarchica. Non può ricevere ordini né essere rimosso prima della scadenza del mandato se non a seguito di una formale messa in stato d’accusa. Il Mediatore non può essere adito direttamente dai singoli ma solo attraverso l’"intermediazione" di un parlamentare. Nei fatti, accade che il Mediatore riceva direttamente dei ricorsi: in tali casi, lo stesso trasmette la pratica ad un membro del Parlamento perché provveda a promuovere il ricorso nelle forme volute dalla legge.

In Germania la negoziazione si è sviluppata e diffusa soprattutto in ambito familiare. E’ molto diffusa la negoziazione presso le camere di commercio in ambito commerciale. Ha grandissima rilevanza la mediazione ambientale. Inoltre, in Germania è molto diffusa la mediazione riguardo ai reati commessi da soggetti minorenni: tale procedura ha conosciuto le prime sperimentazioni a partire dal 1985, e in seguito si è diffusa su tutto il territorio. Essa viene posta in essere prima o durante un intervento sanzionatorio penale. Tale la mediazione ha come idea la comprensione delle cause che hanno mosso i protagonisti del reato, e persegue tre scopi fondamentali: 1) la composizione del conflitto tre reo e vittima; 2) la riparazione dei danni materiali e morali per mezzo di prestazioni pecuniarie o simboliche da parte del reo; 3) la valutazione delle prestazioni riparatorie nel procedimento penale al fine di evitare un processo formale o almeno di ridurre la pena.

Lo stesso dicasi in Austria, ove viene applicata la mediazione stragiudiziale, definita dal legislatore con la sigla ATA (Auβergerichtlicher Tatausgleich). Per avviare la mediazione non è necessaria una confessione formale, ma è sufficiente che il minore risponda del reato, e sia disposto a rimediare alle conseguenze del suo gesto, risarcendo i danni secondo le sue possibilità. Quando la mediazione ha esito positivo il pubblico ministero, sulla base della relazione dei Servizi sociali, può decidere di non proseguire il procedimento nei confronti del minore.

In Spagna, infine, la negoziazione si è sviluppata e diffusa soprattutto in ambito familiare, in materia di consumo, cooperative, settore bancario ed assicurazioni, in materia di proprietà intellettuale, nel settore del risarcimento del danno medico-paziente e nel settore pubblicitario.

Il difensore civico in Italia

In Italia, la figura più famosa e diffusa di mediatore è stata senz’altro quella del difensore civico comunale. Questa è essenzialmente una figura di garanzia a tutela del cittadino. In buona sostanza, l’ufficio del difensore civico è stato istituito nel 1990 per rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione. L’azione del difensore civico dovrebbe essere quella di garantire in concreto ed attuare il funzionamento della P.A. ai sensi dell’art 97 della Costituzione.

In particolare, l’intervento del difensore civico può essere richiesto anche dal singolo cittadino, anche se minorenne ed anche da persona priva della cittadinanza italiana, purchè residente, domiciliata o esercente la propria attività nel territorio del comune considerato. Il difensore civico comunale può, altresì, raccogliere le istanze presentate dai cittadini in materia di competenza del difensore civico regionale e trasmetterle a tale ufficio affinché vengano trattate e questo può avvenire in materia di disservizi occorsi, ad esempio, presso le ASL o presso uffici della regione stessa.

Lo statuto comunale è la fonte che regola le attribuzioni del difensore civico ed i rapporti con il consiglio comunale, mentre nella normativa di riferimento, particolare rilevanza assumono gli artt. 127 e 136 del Decreto Legislativo 267/00 (testo unico degli enti locali).

L’art. 127 attribuisce al Difensore Civico locale il compito di controllare le deliberazioni delle giunte e dei consigli quando ne facciano richiesta un certo numero di consiglieri assegnati ai rispettivi enti: 1/4 di quelli provinciali, e 1/4 o 1/5 di quelli comunali, a seconda che i Comuni superino o meno i quindicimila abitanti, per delibere emanate in materia di appalti, dotazioni organiche e assunzioni di personale.

L’art. 136 individua, invece, nel difensore civico regionale l’organo competente a nominare il commissario ad acta in caso di omissioni o ritardi da parte degli enti locali nel compiere atti obbligatori per legge.

Tra le attribuzioni del difensore civico, ricordiamo gli ampi poteri di indagine allo stesso attribuiti che si concretizzano nella facoltà di:

- rassegnare verbalmente o per iscritto pareri ai richiedenti;

- chiedere verbalmente o per iscritto, nonché ottenere copia, incondizionatamente e senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti, documenti e le informazioni relativi all’oggetto del suo intervento, in possesso dei seguenti soggetti: Amministrazione comunale; Istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune o soggetti alla sua vigilanza; consorzi, cooperative ed associazioni alle quali l’Amministrazione partecipa; Concessionari dei servizi pubblici.

- Convocare il responsabile del servizio interessato del procedimento per ottenere chiarimenti e ricercare congiuntamente soluzioni;

- Segnalare per iscritto al Sindaco le disfunzioni e le inadempienze riscontrate;

- Proporre al presidente del Consiglio Comunale di iscrivere all’ordine del giorno questioni di particolare rilevanza;

- Presenziare senza diritto di voto alle sedute pubbliche di commissioni concorsuali, pubblici incanti, licitazioni private,appalti;

- Intervenire su atti e provvedimenti, anche definitivi, proponendo all’organo competente un riesame della decisione;

- Prospettare situazioni, sollecitando gli opportuni provvedimenti.

- Il difensore Civico Comunale può segnalare al segretario Generale del Comune i casi particolarmente gravi per l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente o del funzionario che:

1. impedisca o ritardi l’acceso del difensore civico agli atti, notizie od informazioni;

2. si rifiuti o non si renda disponibile all’esame congiunto delle pratiche a lui affidate;

3. nella formazione dell’atto non tenga conto delle osservazioni formulate dal difensore civico o non dia motivazione dell’inosservanza;

4. ostacoli, impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico.

- Il difensore civico può segnalare alla corte dei Conti le eventuali irregolarità accertate, al fine di dare corso all’azione di responsabilità.

- E’ tenuto a segnalare alla procura della Repubblica competente per territorio quanto a sua conoscenza, ogni qualvolta ritenga di trovarsi di fronte ad una notizia di reato.

Purtroppo tale istituto non ha funzionato sia per i pochi poteri di azione e concreti riconosciuto dall’ordinamento, sia per la scarsa, se non nulla, terzietà ed infatti è stato soppresso dall’art 2 comma 186 lettera a) della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).