x

x

Giudice di Pace di Castellammare di Stabia: insidia stradale e risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

dr. Giuseppe D’Angelo

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ****/2009 del R.G.

TRA

******** *****, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), via C. Fusco n. 39, presso l’avv. Andrea Porzio che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione;

ATTORE

E

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati municipali Donatangelo Cancelmo e Anna Formicola domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), via R. Raiola n. 44 (Palazzo Di Nola) presso l’Avvocatura Municipale, in virtù di procura in calce alla citazione notificata;

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale

CONCLUSIONI

All’udienza del **.0*.2009 il procuratore dell’attore concludeva per l’accoglimento della domanda; il procuratore del convenuto Comune di Castellammare di Stabia per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata al Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’attore, premesso:

- che, il giorno 09.11.2007, alle 15,40 circa, in Castellammare di Stabia, l’attore percorreva la via Passeggiata Archeologica alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa ET2, con telaio *****************, di sua proprietà, a velocità moderata, rovinava al suolo «in un dissesto stradale»;

- che tale dissesto consisteva nella presenza di un tombino sprofondato non visibile poiché ricoperto “d’acqua,fango, fogliame e detriti vari”, né tale pericolo era in alcun modo segnalato, tale da costituire insidia per chiunque;

- a causa del sinistro esso attore conducente riportava lesioni di cui ai certificati in atti (trauma contusivo escoriato al ginocchio destro, contusione gomito destro, escoriazione palmo mano destra, con prognosi di gg. cinque) e quantificate in comparsa conclusionale in €. 2.969,71, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal sinistro al saldo, ridotti ad €. 2.582,28 (cfr. atto citazione) per economia processuale, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda;

- che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa del Comune di Castellammare di Stabia, Ente tenuto alla manutenzione della strada in questione, ai sensi dell’art. 2051, ed anche ai sensi dell’art. 2043, poiché la buca non era visibile a causa del transito delle auto, né prevedibile;

- che, la rituale richiesta di risarcimento danni, inoltrata al Comune di Castellammare di Stabia, non aveva ricevuto esito positivo;

tanto premesso:

conveniva in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni subite, nella misura di cui in premessa, oltre interessi e svalutazione, dalla domanda al saldo, spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.

Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, resistendo all’avversa domanda con eccezioni di rito, chiedendone il rigetto.

Nel corso di causa le parti ribadivano e puntualizzavano le rispettive posizioni, veniva esibita documentazione, prova per testi, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, dopo di che la causa veniva spedita a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le legittimazioni delle parti in causa risultano dimostrate dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale.

Passando, quindi, all’esame nel merito, la domanda è risultata parzialmente fondata e va in parte accolta per quanto di ragione.

Sul fatto storico, è rimasto dimostrato che il giorno 09.11.2007, alle 15,40 circa, mentre l’attore, alla guida della Piaggio Vespa ET2, con telaio *****************, di sua proprietà, percorreva a velocità moderata la via Passeggiata Archeologica in Castellammare di Stabia (NA), rovinava al suolo «a causa di un dissesto stradale», riportando lesioni il conducente.

Quel che occorre ora valutare è se tale dissesto, posto sul manto stradale, potesse costituire insidia e trabocchetto, non potendo il conducente il ciclomotore attorea prevedere che tale buca vi fosse.

Alla luce delle risultanze istruttorie, a questo giudicante appare che la condotta di entrambe le parti, attore e convenuto Comune di Castellammare di Stabia, non sia immune da colpe, e che abbia, anche se in misura diversa, contribuito alla verificazione dell’evento.

Difatti se è vero che la Pubblica Amministrazione e, nel caso che ne occupa, il Comune di Castellammare di Stabia (NA) « incontra nell’esercizio del suo potere discrezionale in ordine all’esecuzione e alla manutenzione di opere pubbliche i limiti derivanti sia da norme di legge e regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.) in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l’opera pubblica, in specie una strada aperta al pubblico transito, non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto» (Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 1995, n. 809) è altrettanto vero che anche l’utente della strada debba procedere alla guida del proprio ciclomotore con attenzione e prudenza, cosa non avvenuta da parte del conducente il ciclomotore attoreo.

Difatti, lo stesso, procedeva su tale strada certamente a non moderata velocità, (date le lesioni reclamate in rapporto all’insidia) e con fare distratto. Difatti non accorgersi della presenza di un dissesto abbastanza ampio posto sulla carreggiata, in pieno giorno (ore 15,40), in una strada abbastanza dissestata (cfr. docunentaz. fot.) che avrebbe dovuto indurre il centauro ad una maggiore prudenza, è certamente prova di negligenza nella guida. A tal proposito il teste ha riferito che l’attore a volte transitava per quella strada e, quindi, si presume che la conoscesse e che nelle circostanze di cui ai fatti di causa stesse circolando con fare distratto oppure a velocità non consentita.

Se il attore avesse seguito le prescrizioni di normale prudenza, certamente avrebbe subito un danno in misura minore. Ma d’altro canto, l’istruttoria espletata ha chiarito che la sconnessione era presente sulla carreggiata. Il che evidenzia la grave inadempienza del Comune di Castellammare di Stabia (NA), che ha omesso la riparazione di una strada a grande volume di traffico, esponendo gli utenti della strada a grave pregiudizio fisico.

E che sia possibile ipotizzare il concorso di colpa in giudizi di questo tipo, è affermato dalla costante giurisprudenza della S. C., qui condivisa: « Non sussiste incompatibilità tra la responsabilità colposa della p.a. per danno provocato da c.d. insidia o trabocchetto stradale ed il concorso del fatto colposo del danneggiato; deve pertanto escludersi che il nesso di causalità tra la situazione di pericolo occulto e l’evento dannoso venga meno in astratto solo perché l’utente abbia tenuto un comportamento irregolare, dovendosi semmai valutare in concreto, da parte del giudice di merito, l’entità dell’apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso». (Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152, Com. Mazzo di Valtellina c. De Carli e altro, in Nuova giur. civ. commentata 2003, I, 799 nota (FUSARO).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, appare equo ripartire la colpa nella misura del 30% a carico del attore ******** ***** e del 70% a carico del convenuto Comune di Castellammare di Stabia.

Il procuratore del attore, ha invocato, invece, l’applicazione, nella fattispecie di cui al processo, dell’art. 2051 C.C. e non dell’art. 2043.

Il giudicante, invece, seguendo altra corrente giurisprudenziale, é del parere che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 2043 del C.C., poiché «la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa» (Cassazione civile, sez. III, 01 dicembre 2004, n. 22592, Pellizzoni c. Com. Tolmezzo, in Giust. civ. Mass. 2005, 1 e Resp. civ. e prev. 2005, 376 nota BONA) -Conforme- (Cassazione civile , sez. III, 07 febbraio 2005, n. 2410, Picerno c. Anas, in Giust. civ. Mass. 2005, 5) –Conforme- (Cassazione civile , sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384, Pino e altro. c. Com. Malvagna, in Foro it. 2006, 12 3358).

Circa il quantum debeatur, sulla scorta della deposizione testimoniale e del certificato di P. S. rilasciato dal Presidio Ospedaliero di Castellammare di Stabia, e da varia certificazione in atti, risulta accertato che, in seguito all’impatto, l’attore ebbe a subire lesioni, di cui alla certificazione in atti.

Pertanto il giudicante, dopo attenta lettura di tale documentazione, applicando tabelle del Danno Biologico ex art. 5, co. 2, L. 57/2001, così come aggiornate dal Decreto 30.06.2008 del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2008, poiché il danno é qui valutato all’attualità, così lo determina:

a) danno biologico da i.p. 1% = €. 626.22 (età anni 38);

b) I.T.T. gg. 5 al 100% = €. 212,40 (€. 42,48 x 5);

c) I.T.P. gg. 15 al 50% = €. 318,60 (€. 21,24 x 15);

d) I.T.P. gg. 5 al 25% = €. 53,10 (€. 10,62 x 5)

per un complessivo risarcimento danni per lesioni di €. 1.210,32.

Inoltre il giudice, dopo la sentenza n. della S.C. a sezioni unite n. 3677 del 16.02.2009, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni (3° comma: L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto) e 2059 c.c., deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute e che nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, conseguentemente, il giudice, procedendo ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. Così come da recentissimo dictum: «In materia di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un’ adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima». (Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334) tesi accolta anche dalla sentenza del 24.11.2008 della Corte d’Appello Perugia: «É da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"»; conforme Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23).

Pertanto, alla luce degli esposti principi, appare aderente alla fattispecie concreta liquidare a titolo di danno o pregiudizio morale l’ulteriore somma di € 200,00.

Pertanto, il danno da lesioni ammonta a complessivi €. 1.410,32 che, per il riconosciuto concorso di colpa dell’attore, viene ridotto del 30% a complessivi €. 987,22.

Su tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo, poiché trattasi di atto illecito.

Non possono essere riconosciute né le spese mediche né altri danni poiché non dimostrati né documentati.

Su tutti gli importi dianzi liquidati non può essere riconosciuta alcuna svalutazione, poiché la rivalutazione monetaria è in re ipsa, stante che il credito da fatto illecito è liquidato all’attualità con questa sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, tenendo conto della natura della causa, dell’attività prestata, della caratteristica della ordinarietà delle questioni coinvolte, adeguando la nota spese esibita ai parametri della tariffa professionale, valori medi, dello scaglione fino a €. 1.600,00 e al 30% per il dichiarato concorso di colpa, applicando le Tariffe Forensi in vigore dal 02.06.2004 (Decreto Ministero della Giustizia del 08.04.2004 n. 127).

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunziando sulla domanda in esame proposta da Marrazzo Bruno, ogni altra eccezione, deduzione, richiesta, conclusione e difesa respinta, così provvede:

a) dichiara il concorso di colpa dell’attore ******** ***** al 30% nella produzione del sinistro e, per l’effetto, condanna il convenuto Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a ******** *****, per le lesioni subite, la complessiva somma, già ridotta del 30%, di €. 987,22, oltre interessi legali su tale somma a decorrere dal dì del sinistro al saldo entro il limite di competenza del giudice adito;

b) condanna il convenuto Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’attore, che liquida nella somma, già ridotta del 30%, di €. 735,00 ivi compresi €. 385,00 per onorario, €. 245,00 per diritti, €. 105,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, oltre il 12,5% per spese forfetarie generali su diritti e onorari attribuendole all’avv. Andrea Porzio, procuratore dell’attore, per dichiarata anticipazione.

Così deciso, in Castellammare di Stabia, il 25 settembre 2009.

IL GIUDICE DI PACE

dr. Giuseppe D’Angelo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

dr. Giuseppe D’Angelo

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ****/2009 del R.G.

TRA

******** *****, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), via C. Fusco n. 39, presso l’avv. Andrea Porzio che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione;

ATTORE

E

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati municipali Donatangelo Cancelmo e Anna Formicola domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), via R. Raiola n. 44 (Palazzo Di Nola) presso l’Avvocatura Municipale, in virtù di procura in calce alla citazione notificata;

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale

CONCLUSIONI

All’udienza del **.0*.2009 il procuratore dell’attore concludeva per l’accoglimento della domanda; il procuratore del convenuto Comune di Castellammare di Stabia per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata al Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’attore, premesso:

- che, il giorno 09.11.2007, alle 15,40 circa, in Castellammare di Stabia, l’attore percorreva la via Passeggiata Archeologica alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa ET2, con telaio *****************, di sua proprietà, a velocità moderata, rovinava al suolo «in un dissesto stradale»;

- che tale dissesto consisteva nella presenza di un tombino sprofondato non visibile poiché ricoperto “d’acqua,fango, fogliame e detriti vari”, né tale pericolo era in alcun modo segnalato, tale da costituire insidia per chiunque;

- a causa del sinistro esso attore conducente riportava lesioni di cui ai certificati in atti (trauma contusivo escoriato al ginocchio destro, contusione gomito destro, escoriazione palmo mano destra, con prognosi di gg. cinque) e quantificate in comparsa conclusionale in €. 2.969,71, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal sinistro al saldo, ridotti ad €. 2.582,28 (cfr. atto citazione) per economia processuale, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda;

- che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa del Comune di Castellammare di Stabia, Ente tenuto alla manutenzione della strada in questione, ai sensi dell’art. 2051, ed anche ai sensi dell’art. 2043, poiché la buca non era visibile a causa del transito delle auto, né prevedibile;

- che, la rituale richiesta di risarcimento danni, inoltrata al Comune di Castellammare di Stabia, non aveva ricevuto esito positivo;

tanto premesso:

conveniva in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni subite, nella misura di cui in premessa, oltre interessi e svalutazione, dalla domanda al saldo, spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.

Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, resistendo all’avversa domanda con eccezioni di rito, chiedendone il rigetto.

Nel corso di causa le parti ribadivano e puntualizzavano le rispettive posizioni, veniva esibita documentazione, prova per testi, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, dopo di che la causa veniva spedita a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le legittimazioni delle parti in causa risultano dimostrate dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale.

Passando, quindi, all’esame nel merito, la domanda è risultata parzialmente fondata e va in parte accolta per quanto di ragione.

Sul fatto storico, è rimasto dimostrato che il giorno 09.11.2007, alle 15,40 circa, mentre l’attore, alla guida della Piaggio Vespa ET2, con telaio *****************, di sua proprietà, percorreva a velocità moderata la via Passeggiata Archeologica in Castellammare di Stabia (NA), rovinava al suolo «a causa di un dissesto stradale», riportando lesioni il conducente.

Quel che occorre ora valutare è se tale dissesto, posto sul manto stradale, potesse costituire insidia e trabocchetto, non potendo il conducente il ciclomotore attorea prevedere che tale buca vi fosse.

Alla luce delle risultanze istruttorie, a questo giudicante appare che la condotta di entrambe le parti, attore e convenuto Comune di Castellammare di Stabia, non sia immune da colpe, e che abbia, anche se in misura diversa, contribuito alla verificazione dell’evento.

Difatti se è vero che la Pubblica Amministrazione e, nel caso che ne occupa, il Comune di Castellammare di Stabia (NA) « incontra nell’esercizio del suo potere discrezionale in ordine all’esecuzione e alla manutenzione di opere pubbliche i limiti derivanti sia da norme di legge e regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.) in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l’opera pubblica, in specie una strada aperta al pubblico transito, non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto» (Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 1995, n. 809) è altrettanto vero che anche l’utente della strada debba procedere alla guida del proprio ciclomotore con attenzione e prudenza, cosa non avvenuta da parte del conducente il ciclomotore attoreo.

Difatti, lo stesso, procedeva su tale strada certamente a non moderata velocità, (date le lesioni reclamate in rapporto all’insidia) e con fare distratto. Difatti non accorgersi della presenza di un dissesto abbastanza ampio posto sulla carreggiata, in pieno giorno (ore 15,40), in una strada abbastanza dissestata (cfr. docunentaz. fot.) che avrebbe dovuto indurre il centauro ad una maggiore prudenza, è certamente prova di negligenza nella guida. A tal proposito il teste ha riferito che l’attore a volte transitava per quella strada e, quindi, si presume che la conoscesse e che nelle circostanze di cui ai fatti di causa stesse circolando con fare distratto oppure a velocità non consentita.

Se il attore avesse seguito le prescrizioni di normale prudenza, certamente avrebbe subito un danno in misura minore. Ma d’altro canto, l’istruttoria espletata ha chiarito che la sconnessione era presente sulla carreggiata. Il che evidenzia la grave inadempienza del Comune di Castellammare di Stabia (NA), che ha omesso la riparazione di una strada a grande volume di traffico, esponendo gli utenti della strada a grave pregiudizio fisico.

E che sia possibile ipotizzare il concorso di colpa in giudizi di questo tipo, è affermato dalla costante giurisprudenza della S. C., qui condivisa: « Non sussiste incompatibilità tra la responsabilità colposa della p.a. per danno provocato da c.d. insidia o trabocchetto stradale ed il concorso del fatto colposo del danneggiato; deve pertanto escludersi che il nesso di causalità tra la situazione di pericolo occulto e l’evento dannoso venga meno in astratto solo perché l’utente abbia tenuto un comportamento irregolare, dovendosi semmai valutare in concreto, da parte del giudice di merito, l’entità dell’apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso». (Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152, Com. Mazzo di Valtellina c. De Carli e altro, in Nuova giur. civ. commentata 2003, I, 799 nota (FUSARO).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, appare equo ripartire la colpa nella misura del 30% a carico del attore ******** ***** e del 70% a carico del convenuto Comune di Castellammare di Stabia.

Il procuratore del attore, ha invocato, invece, l’applicazione, nella fattispecie di cui al processo, dell’art. 2051 C.C. e non dell’art. 2043.

Il giudicante, invece, seguendo altra corrente giurisprudenziale, é del parere che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 2043 del C.C., poiché «la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa» (Cassazione civile, sez. III, 01 dicembre 2004, n. 22592, Pellizzoni c. Com. Tolmezzo, in Giust. civ. Mass. 2005, 1 e Resp. civ. e prev. 2005, 376 nota BONA) -Conforme- (Cassazione civile , sez. III, 07 febbraio 2005, n. 2410, Picerno c. Anas, in Giust. civ. Mass. 2005, 5) –Conforme- (Cassazione civile , sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384, Pino e altro. c. Com. Malvagna, in Foro it. 2006, 12 3358).

Circa il quantum debeatur, sulla scorta della deposizione testimoniale e del certificato di P. S. rilasciato dal Presidio Ospedaliero di Castellammare di Stabia, e da varia certificazione in atti, risulta accertato che, in seguito all’impatto, l’attore ebbe a subire lesioni, di cui alla certificazione in atti.

Pertanto il giudicante, dopo attenta lettura di tale documentazione, applicando tabelle del Danno Biologico ex art. 5, co. 2, L. 57/2001, così come aggiornate dal Decreto 30.06.2008 del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2008, poiché il danno é qui valutato all’attualità, così lo determina:

a) danno biologico da i.p. 1% = €. 626.22 (età anni 38);

b) I.T.T. gg. 5 al 100% = €. 212,40 (€. 42,48 x 5);

c) I.T.P. gg. 15 al 50% = €. 318,60 (€. 21,24 x 15);

d) I.T.P. gg. 5 al 25% = €. 53,10 (€. 10,62 x 5)

per un complessivo risarcimento danni per lesioni di €. 1.210,32.

Inoltre il giudice, dopo la sentenza n. della S.C. a sezioni unite n. 3677 del 16.02.2009, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni (3° comma: L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto) e 2059 c.c., deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute e che nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, conseguentemente, il giudice, procedendo ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. Così come da recentissimo dictum: «In materia di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un’ adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima». (Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334) tesi accolta anche dalla sentenza del 24.11.2008 della Corte d’Appello Perugia: «É da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"»; conforme Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23).

Pertanto, alla luce degli esposti principi, appare aderente alla fattispecie concreta liquidare a titolo di danno o pregiudizio morale l’ulteriore somma di € 200,00.

Pertanto, il danno da lesioni ammonta a complessivi €. 1.410,32 che, per il riconosciuto concorso di colpa dell’attore, viene ridotto del 30% a complessivi €. 987,22.

Su tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo, poiché trattasi di atto illecito.

Non possono essere riconosciute né le spese mediche né altri danni poiché non dimostrati né documentati.

Su tutti gli importi dianzi liquidati non può essere riconosciuta alcuna svalutazione, poiché la rivalutazione monetaria è in re ipsa, stante che il credito da fatto illecito è liquidato all’attualità con questa sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, tenendo conto della natura della causa, dell’attività prestata, della caratteristica della ordinarietà delle questioni coinvolte, adeguando la nota spese esibita ai parametri della tariffa professionale, valori medi, dello scaglione fino a €. 1.600,00 e al 30% per il dichiarato concorso di colpa, applicando le Tariffe Forensi in vigore dal 02.06.2004 (Decreto Ministero della Giustizia del 08.04.2004 n. 127).

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunziando sulla domanda in esame proposta da Marrazzo Bruno, ogni altra eccezione, deduzione, richiesta, conclusione e difesa respinta, così provvede:

a) dichiara il concorso di colpa dell’attore ******** ***** al 30% nella produzione del sinistro e, per l’effetto, condanna il convenuto Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a ******** *****, per le lesioni subite, la complessiva somma, già ridotta del 30%, di €. 987,22, oltre interessi legali su tale somma a decorrere dal dì del sinistro al saldo entro il limite di competenza del giudice adito;

b) condanna il convenuto Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’attore, che liquida nella somma, già ridotta del 30%, di €. 735,00 ivi compresi €. 385,00 per onorario, €. 245,00 per diritti, €. 105,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, oltre il 12,5% per spese forfetarie generali su diritti e onorari attribuendole all’avv. Andrea Porzio, procuratore dell’attore, per dichiarata anticipazione.

Così deciso, in Castellammare di Stabia, il 25 settembre 2009.

IL GIUDICE DI PACE

dr. Giuseppe D’Angelo