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Per i cookie nuove Linee Guida dal Garante.

Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Marina di Ravenna

Le nuove Linee Guida cookie

I Cookie ritornano a far parlare di sé, ancora una volta, alla luce dei numerosi reclami, segnalazioni e richieste di pareri pervenute agli Uffici del Garante ma anche del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR). Urgeva dunque un aggiornamento del precedente provvedimento (n. 229, dell’8 maggio 2014), volto ad “individuare le modalità semplificate per rendere l’informativa online agli utenti sull’archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati” come pure a “fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all’acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge”.

Le nuove Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento sono state finalmente pubblicate lo scorso 10 giugno 2021 (provvedimento n.231).

 

Cookie: il quadro di intervento

Com’è noto i cookie sono stringhe di testo utilizzate dai siti web per archiviare e recuperare informazioni a lungo termine sugli utenti. Le informazioni codificate nei cookie possono includere dati personali, come un indirizzo IP, un nome utente, un identificativo univoco o un indirizzo e-mail e possono essere tutte utilizzati per tenere traccia e memorizzare le abitudini e le specifiche configurazioni che caratterizzano l’internauta, veicolare la pubblicità comportamentale e misurare l’efficacia del messaggio pubblicitario.

È chiaro che l’utente che non voglia essere profilato dai cookie deve poter negare il proprio consenso e/o comunque disporre di tutele giuridiche contro i sistemi di tracciamento.

Il primo passo richiesto dalle Linee guida è pertanto costituito da una corretta attuazione delle modalità per l’acquisizione del consenso all’uso dei dati e per rendere l’informativa.

 

Il banner cookie

Affinché il consenso dell’utente per l’installazione dei cookie risulti acquisito legittimamente, il titolare dovrà approntare un banner ben distinguibile sulla propria pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati.

Il banner cookie a comparsa dovrà allora contenere:

  • un pulsante X da inserire in alto a destra, con l’avvertenza che la chiusura del banner comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici;
  • un’informativa minima che spieghi l’utilizzo dei cookie effettuato dal sito web e la finalità del tracciamento;
  • il link all’informativa privacy estesa, sempre e comunque accessibile;
  • un comando per accettare tutti i cookie o l’impiego di eventuali altri strumenti di tracciamento;
  • il link ad un’altra area nella quale sarà possibile scegliere in dettaglio i cookie e le funzionalità che si vogliono installare o cui si rifiuta il consenso. Tale area dovrà essere raggiungibile anche tramite link presente nel footer di ogni pagina ed è buona prassi rendere graficamente visibile lo stato dei consensi resi in precedenza consentendone sempre l’eventuale modifica.

Quanto sopra, dovrà peraltro essere reso con comandi, grafica, colori e funzioni uniformi, a tutto vantaggio della trasparenza, chiarezza e intuitività, di modo che l’utente non venga in alcun modo indotto a preferire una scelta piuttosto che un’altra.

 

Cookie wall e scrolling

È evidente che il semplice “scroll down” del cursore di pagina non è di per sé adatto alla raccolta di un idoneo consenso all’installazione e all’utilizzo di cookie di profilazione ovvero di altri strumenti di tracciamento.

Il consenso, quindi, potrà dirsi validamente prestato solo se espressione di un’azione positiva e consapevole che sia riscontrabile e dimostrabile nella quale deve sostanziarsi la manifestazione del volere dell’interessato.

Esclusivamente nel caso in cui il sito utilizzi unicamente cookie tecnici, si ritiene invece  sufficiente l’obbligo della sola informativa, anche inserita nell’informativa privacy o nell’home page.

Parimenti, condividendo l’opinione dell’EDPB in tema di consenso (provvedimento n. 5/2020, del 4 maggio 2020), il Garante ritiene il c.d. “cookie wall”, sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, tendenzialmente illecito, fatta salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, in cui il sito web permetta di accedere ai medesimi contenuti o servizi equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione di cookie.

 

Informativa cookie

Il Garante rinnova inoltre le proprie raccomandazioni riguardo l’informativa cookie da rendere agli utenti, specificandone il contenuto alla luce dei requisiti di trasparenza imposti agli articoli 12 e 13 del GDPR, compresa l’indicazione degli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. Il titolare potrà comunque scegliere la modalità o l’impiego combinato di diverse modalità di presentazione dell’informativa (oltre che multilayer, anche multichannel e con l’ausilio in aggiunta di pop up, video, interazioni vocali) fermo l’obbligo di completezza, chiarezza espositiva, efficacia e fruibilità senza discriminazioni.

 

Adeguamento dei cookie

In considerazione della potenziale complessità di eventuali adeguamenti dei sistemi e dei trattamenti già in atto ai principi espressi dalle Linee guida “cookie”, il Garante ha stabilito che i titolari dei siti avranno 6 mesi di tempo per conformarsi.