Il rimpatrio del libico Almasri: tutte le ragioni per una seconda denuncia

Il rimpatrio del libico Almasri: tutte le ragioni per una seconda denuncia
Dopo la denuncia dell'Avv. Li Gotti (un grido di dolore!), ecco una nuova denuncia, tecnicamente argomentata, nei confronti della Presidente del Consiglio nonché dei Ministri della Giustizia, dell'Interno e degli Affari Esteri.
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Oggetto: denuncia ex artt 110, 328 e 378 c.p. nonché artt. 11 e 95 Cost.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI ROMA
Il sottoscritto Rosario Russo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denuncia quanto segue.
Najeem Osema Almasri Habish fu attinto da mandato di arresto internazionale emesso in data 18.1.2025 dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, commessi nella prigione di Mitiga (Libia) e puniti con la pena massima dell'ergastolo. Mandato siffatto fu trasmesso, per l’immediata esecuzione, dalla Corte Penale al Ministro della Giustizia della Repubblica italiana, essendo stata ivi accertata la presenza del ricercato[1].
Con provvedimento del 21 gennaio 2025, su conforme richiesta del Procuratore Generale (ivi contestualmente trascritta), la Corte d’Appello di Roma ha deciso l'immediata scarcerazione di Almasri, statuendo:
- l’irritualità del suo fermo operato dalla D.I.G.O.S. di Torino in data 19 gennaio 2025;
- l’impossibilità di applicare la misura cautelare disposta dalla Corte Internazionale, giacché: a) il 20 gennaio 2025 il P.G. capitolino aveva compulsato il Ministro della Giustizia per ottenere la dovuta trasmissione degli atti emessi dalla Corte Internazionale; b) vana essendo rimasta tale istanza, il Procuratore Generale di Roma non aveva potuto attivare l’applicazione della misura cautelare stessa (artt. 2 e 11 della legge 20 dicembre 2012 , n. 237[2]).
In altri termini l’arresto chiesto dalla Corte internazionale alla Corte d’appello di Roma sembra essere stato precluso dall’inerzia del Ministro della Giustizia, nonostante l’esplicita sollecitazione rivoltagli dal P.G. di Roma. La decisione postulata dalla Corte dell’Aia presupponeva che il Ministro della Giustizia consegnasse gli atti trasmessigli dalla Corte penale stessa al Procuratore Generale, affinché questi li potesse depositare innanzi alla Corte romana per attivare il procedimento. Il silente e reiterato inadempimento del Ministro della Giustizia ha impedito perciò alla Corte d’Appello di emettere la decisione di merito?[3] Qualunque questione processuale o di merito non doveva essere decisa dalla Corte d’Appello previa acquisizione della documentazione proveniente – per tramite del Ministro della Giustizia - dalla Corte Penale?
Inoltre, anche dopo la scarcerazione dell’Almasri deliberata dalla Corte romana, la statuizione meramente processuale da essa adottata (“non posso decidere”) di per sé non invalidava il provvedimento restrittivo emesso dalla Corte Penale Internazionale[4]. Il procedimento era perciò doverosamente riattivabile sol che lo volesse fattivamente e correttamente il Ministro della Giustizia? Ma sembra prevalso tutt’altro orientamento di difficile decifrazione. Siccome considerato ‘pericolosissimo’, a fortiori perché ormai libero, l’Almasri è stato espulso e immediatamente tradotto ...in Libia a bordo di un aereo di stato italiano[5], per effetto del provvedimento adottato dal Ministro dell’Interno, dopo averne data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri! Tutto era possibile temere, tranne che proprio l’Autorità Italiana assicurasse al ricercato la più sicura via di fuga, riportandolo con la massima urgenza nel luogo (la Libia) più inaccessibile ai provvedimenti della Corte Europea stessa!
Nessuna spiegazione è stata fornita alla Corte Penale, con cui è mancata qualunque interlocuzione, sebbene doverosamente prescritta a carico delle autorità italiane[6].
In sintesi, nel giro di poche ore, a seguito dell’ordine di arresto emesso dalla Corte Penale trasmesso al Ministro della Giustizia:
- A) per tramite della D.I.G.O.S., il Ministro dell’Interno procede al fermo del ricercato Almasri, annullato dalla Corte d’Appello di Roma:
- B) la stessa Corte nega anche di potere decidere sull’arresto, rilevando che – sebbene specificamente compulsato dal P.G. – senza alcuna ostesa ragione il Ministro della Giustizia non ha prodotto gli atti emessi dalla Corte Penale (quelli stessi utilizzati anche dal Ministro dell’Interno);
- C) essendo stato così restituito alla libertà l’Almasri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Interno e il Ministro degli Affari Esteri concordano sull’estrema pericolosità del ricercato libico e ...perciò lo traducono con urgenza in Libia, per tal via definitivamente ‘vanificando’ ad ogni effetto il mandato della Corte Penale, sebbene rimasto «in vigore» (Art. 58, 4° citato Statuto: «Il mandato d'arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non abbia deciso diversamente»)!
Tanto si denuncia perché sia accertata la sussistenza e la rilevanza dei fatti esposti.
Rosario Russo
QUESTURA Dl MILANO
COMMISSARIATO Dl P.S. "MONFORTE-VITTORIA"
Ufficio Denunce
Via Carlo Poma Ne 8 - 20129 MILANO
027541131 0275411366 comm.monfortevittoria.mi@pecps.poliziadistato.it
Oggetto: verbale di ratifica presentazione denuncia/querela presentata da:
Rosario Russo -------------------------------------------
L'anno 2025, addi 18 del mese di febbraio, alle ore 17:45 in Milano, Via Carlo Poma nr. 8, presso l'Ufficio Denunce del Commissariato di P.S. "Monforte-Vittoria" della Questura di Milano, innanzi all'Uff./Agt. di P.G. V.lSP. ARMENANTE Pasquale e all'Agt. Di P.G. Agt. MARTINELLI Ilaria in servizio presso il predetto Ufficio, è presente RUSSO Rosario, il quale presenta denuncia/querela composta da numero 3 pagine.
Con la presente manifesto la volontà che i responsabili dei fatti sopra narrati siano perseguiti, a norma di legge, per ogni reato che l'A.G. riterrà essersi configurato. --1/
Il denunciante viene informato dei diritti della persona offesa dal reato secondo quanto previsto dall'art. 90 bis C.P.P.
Il denunciante/querelante, informato dall'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiara: "eleggo domicilio presso l' indirizzo di domicilio alla via B. Eustachi, 9 a Milano (Ml)"
La persona offesa, viene informata con allegato della facoltà di nominare un difensore, dichiara; "mi riservo di nominare un difensore successivamente
Copia del presente verbale viene rilasciato alla persona interessata per tutti gli usi consentiti dalla Legge.
Firme e timbro
[1] La Presidente del Consiglio aveva dichiarato pubblicamente il 28 gennaio 2024: «La richiesta di arresto della Procura della Cpi non è stata trasmessa al Ministero della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d’Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida». Per conseguenza - esclusa qualunque colpa in capo al Ministro della Giustizia - nel riferire di essere stata denunciata e proclamando di «non essere ricattabile», la Premier aveva ritenuto di potere pesantemente censurare il P.R. di Roma e perfino il denunciante Avv. Luigi Li Gotti, affermando pubblicamente: “Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri. Avviso di garanzia inviato anche ai ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e ad Alfredo Mantovano, presumo al seguito di una denuncia che è stata presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi”.
Tuttavia è stata definitivamente accertata l’avvenuta trasmissione al Ministero della Giustizia della richiesta di arresto disposta dalla Corte Europea, come ammesso il 5 febbraio 2025, dinnanzi alle due Camere, dai Ministri dell’Interno e della Giustizia.
[2] Legge 20 dicembre 2012 , n. 237
Art. 2 Attribuzioni del Ministro della giustizia
1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.
2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.
Art. 11 Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna
1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.
2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
.....
[3] Articolo 59 della Legge 12 luglio 1999, n. 232 (Statuto della Corte Penale Internazionale)
Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva
1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto.
2. Ogni persona arrestata è senza indugio deferita all'autorità giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato:
a) che il mandato concerne effettivamente tale persona;
b) che questa persona è stata arrestata secondo una procedura regolare;
c) che i suoi diritti sono stati rispettati.
Per altro, ai sensi dell’art. 59, 4° citato Statuto, nessuna autorità italiana era - ed è - abilitata a verificare se il mandato d'arresto nei confronti dell’Almasri fosse stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 58, e cioè: a) se vi siano fondati motivi di ritenere che la persona abbia commesso un reato di competenza della Corte; e b) che l'arresto di tale persona sia necessario per garantire: i) la comparizione della persona al processo; ii) che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o il procedimento dinanzi alla Corte, oppure iii) se del caso, impedire che la persona continui in quel crimine o in un crimine connesso che ricade sotto la giurisdizione della Corte o che avviene nelle stesse circostanze.
[4] Art. 58, 4° citato Statuto: «Il mandato d'arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non abbia deciso diversamente».
[5] Articolo 13 comma 1 del Testo Unico sull’immigrazione 286/1998:
« Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri».
Nella descritta situazione il provvedimento così adottato, di per sé caratterizzato da un’elevatissima discrezionalità, ha definitivamente sottratto l’Almasri all’arresto deciso dalla Corte Penale?
[6] Legge 12 luglio 1999, n. 232, art. 86. Obbligo generale di cooperare
Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parti cooperano pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.