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Juventus vs Metaverso: ed è subito goal!

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Juventus vs Metaverso: ed è subito goal!

 

Introduzione

La società calcistica Juventus Football Club S.p.a., titolare dei marchi denominativi “JUVE” e “JUVENTUS”, nonché del marchio figurativo consistente nella rappresentazione grafica della maglia e dei colori sociali della squadra, è stata di recente protagonista di una vicenda giudiziaria che ha reso il Tribunale di Roma, sezione imprese, pioniere in tutta Europa di un provvedimento avente ad oggetto gli NFT (non fungible token).

Gli NFT sono token crittografici basati sulla tecnologia blockchain che contengono un diritto su un bene digitale.

Il Tribunale Capitolino, con provvedimento del 20.7.2022, si è dunque pronunciato sulla domanda di inibitoria alla produzione e alla commercializzazione di prodotti NFT presentata dalla Juventus nei confronti di Blockeras S.r.l., società italiana che gestisce un fantacalcio basato su carte digitali di giocatori, (NFT) e che opera su Binance, la piattaforma exchange di criptovalute più grande al mondo.

Blockeras è stata chiamata in giudizio dalla società bianconera in quanto ha prodotto e commercializzato NFT cards raffiguranti un ex calciatore della Vecchia Signora, Christian Vieri, detto Bobo, che aveva ceduto alla predetta società i suoi diritti di immagine con la maglia della Juventus.

Siffatto decisum del Tribunale di Roma si connota, in assoluto, come il primo giudicato nel panorama europeo a disporre un ordine di inibitoria alla produzione e alla commercializzazione di non fungible token di marchi registrati all’interno del Metaverso.

L’Organo Giudicante in poche parole, garantendo ai marchi della Juventus una tutela extra merceologica, ha lanciato un segnale forte nei confronti di tutte quelle aziende e di quei soggetti che stanno iniziando a muovere i primi passi all’interno di questa nuova e sconosciuta realtà virtuale e che ancora, viste le lacune legislative, non sanno come comportarsi.


La vicenda processuale

La disputa da cui scaturisce il decisum del Tribunale Capitolino, inizia con la messa in commercio da parte di Blockeras s.r.l.  di NFT che riproducevano l’immagine di Bobo Vieri, con indosso l'iconica maglia a strisce bianche e nere della Vecchia Signora contenente l’indicazione della scritta della squadra, con la forma contratta, “Juve”.

La Juventus, non appena si è accorta dell’accaduto, ritenendo che Blockeras attraverso gli NFT in questione sfruttasse, in violazione delle norme del C.P.I. e del c.c., i marchi e la notorietà che contraddistingue nel mondo la società calcistica bianconera, ha fatto ricorso al Tribunale di Roma chiedendo di inibire alla società resistente la produzione, la vendita e la promozione degli NFT e dei relativi contenuti digitali raffiguranti i marchi di cui è titolare.

La Vecchia Signora ha altresì chiesto di ordinare a Blockeras S.r.l di ritirare dal commercio gli NFT già esistenti e di rimuovere o, comunque, oscurare gli NFT e i prodotti digitali presenti sui vari siti internet.

La Blockeras si è costituita in giudizio, sostenendo di avere operato all’interno del Metaverso senza violare alcuna norma per due ordini di motivi. Con il primo, la resistente, a parer suo, ha semplicemente sfruttato l’immagine di Bobo Vieri dal quale aveva ottenuto regolare autorizzazione. Con il secondo, essa Blockeras ha eccepito l’insussistenza del periculum in mora invocato dalla ricorrente rilevando l’assenza di una tutela dei segni distintivi della Juventus relativamente a prodotti virtuali scaricabili giacché tali prodotti, a suo dire, non erano ricompresi nelle classi di registrazione dei marchi bianconeri.

Il Tribunale di Roma, una volta investito della disputa, al fine di poter avere un quadro nitido della situazione, ha innanzitutto accertato la sussistenza di tre elementi di particolare rilevanza, ossia che la Juventus fosse l’effettiva titolare dei marchi, che i segni distintivi violati fossero notori e che la società calcistica avesse avviato un’attività di merchandising sul web in vari settori.

La Juventus, oltre a fornire prova di quanto sopra, è riuscita altresì a dimostrare due ulteriori elementi, entrambi di primaria importanza.

La società ricorrente ha infatti dimostrato, di avere avviato un progetto di commercializzazione e di vendita di token consistenti in cards raffiguranti calciatori del presente e del passato, nonché di avere registrato i propri marchi ricomprendendo altresì in detta registrazione la classe 9 della Convenzione di Nizza per tutelare appunto le categorie merceologiche aventi ad oggetto “i file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili” (termine che verrà inserito all’interno della succitata classe 9 nella dodicesima edizione della Convenzione di Nizza).

Il Tribunale adito, all’esito dell’analisi istruttoria delle prove fornite dalla ricorrente, non ha potuto far altro che accogliere la domanda di gravame  in forza della considerazione conclusiva che Blockeras con la creazione e la commercializzazione delle cards ritraenti Bobo Vieri avesse posto in essere condotte violative dei segni distintivi della Juventus in quanto non si era limitata a utilizzare l’immagine del calciatore, ma aveva utilizzato i marchi della ricorrente senza che quest’ultima le avesse concesso alcuna autorizzazione.

Ne consegue che la condotta della resistente integra pleno titulo la fondata ipotesi di contraffazione di marchio da cui scaturisce un evidente, concreto rischio di confusione all’interno del mercato in ordine alla riconducibilità di detti prodotti alla Juventus.

Pertanto, in ragione di quanto sopra, il Giudice romano ha condannato la resistente disponendo nei suoi confronti:

a) un’inibitoria volta a far cessare l’ulteriore produzione e commercializzazione degli NFT oggetto di giudizio;

b) il ritiro dal commercio dei prodotti già esistenti e la rimozione degli stessi dai siti internet;

c) una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo da parte di Blockeras nell’esecuzione del provvedimento.


Il ragionamento del Tribunale di Roma

L’Organo Giudicante, nell’accogliere le argomentazioni espresse dalla società bianconera, con un’ordinanza a dir poco inedita in sede europea, atteso che ha riconosciuto per la prima volta una tutela extra merceologica ai marchi di una società all’interno del Metaverso.

Il Tribunale de quo ha infatti proibito a Blockeras di ulteriormente produrre, commercializzare, promuovere e mettere in vendita degli NFT e dei contenuti digitali con la fotografia di Bobo Vieri con indosso la maglia della Juventus, e ha, di conseguenza, ordinato il ritiro dal commercio e la rimozione da ogni sito e pagina web di quelli già esistenti.

Tale provvedimento va, dunque considerato come un quid novi di non poco momento in ragione dell’evidenza di come e quanto la società bianconera fosse stata molto previdente in termini di tutela e avesse già provveduto alla registrazione dei propri segni distintivi anche per la classe 9 della Convenzione di Nizza con il fine specifico di tutelare i file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili.

 La Juventus, invero, aveva accolto il monito dell’EUIPO che aveva suggerito alle società che fossero attive nel settore dei crypto game o della blockchain di registrare i propri marchi per la classe sopra menzionata.

Questo ulteriore elemento ha rafforzato la posizione difensiva della Juve che è stata in grado di fornire schiaccianti prove sulla violazione dei propri segni distintivi da parte di Blockeras, consentendo al Giudice adito di avere un quadro lineare e nitido della situazione.

L’Organo Giudicante, nell’occuparsi della questione, ha correttamente rilevato come la flebile difesa di Blockeras, peraltro esclusivamente incentrata sull’autorizzazione dei diritti d’immagine di Bobo Vieri, fosse priva di qualsiasi fondamento.

Il Tribunale di Roma è infatti giunto alla conclusione che la concessione dell’autorizzazione a Blockeras da parte di Bobo Vieri all’utilizzo della propria immagine tramite la creazione di card NFT, che lo ritraevano con le maglie di tutte le squadre in cui ha giocato, non andava ad elidere la necessità di richiedere alla Juventus, così come alle altre squadre titolari di segni distintivi,  l’autorizzazione all’utilizzo dei propri marchi in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale.

Inoltre il Giudice adito ha rilevato come l’utilizzo dei marchi in oggetto non potesse neanche essere eventualmente giustificato dalla notorietà di Bobo Vieri e quindi dal disposto dell’art. 97 I° comma della legge sul diritto d’autore.

Il predetto articolo dispone che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

Nel caso di specie è inequivocabilmente indubbio che la riproduzione delle cards ritraenti Bobo Vieri, non fosse avvenuta né a scopi scientifici o didattici, né fosse giustificata da un’esigenza pubblica di informazione. Tale riproduzione è avvenuta, invero senza possibilità di ermeneusi di segno contrario, esclusivamente per scopi di lucro, ragion per cui alla fattispecie in esame non può essere in alcun modo applicato il ricordato art. 97, I° comma, L.d.A.

Pertanto il Giudice adito ha correttamente concesso l’inibitoria alla Juventus, i cui diritti sui marchi avevano subito grave pregiudizio a causa della indiscutibilmente non ortodossa condotta tenuta da Blockeras.


Conclusioni

Non appare altresì inutile porre nella giusta evidenza come il decisum del Tribunale Capitolino offra senza alcuna ombra di dubbio molti spunti di riflessione, vista la novità degli argomenti trattati.

Difatti l’ordinanza del Tribunale di Roma, anche se da un lato garantisce una tutela extra merceologica ai marchi all’interno del Metaverso, dall’altro lato lascia aperti molti interrogativi sul ruolo e sulle responsabilità delle piattaforme che pubblicizzano e mettono in vendita gli NFT. Questo aspetto deve rappresentare uno stimolo per il Legislatore, il quale non può rimanere fermo di fronte alla rivoluzione tecnologica che sta attraversando la nostra società, ma deve intervenire prontamente.

L’unica certezza che ad oggi è emersa dal provvedimento de quo, nonostante l’assenza di una specifica disciplina in subiecta materia, è l’autonomia giuridica di cui godono gli NFT rispetto alle immagini o ai dati a essi associati.

La creazione dei predetti token infatti non comporta in automatico anche la cessione del diritto d’autore sulle immagini che può avvenire solo previa autorizzazione da parte del titolare dei diritti.

Ciò premesso ci si augura che il Legislatore Europeo intervenga al più presto a colmare le enormi lacune normative che ad oggi attagliano il Metaverso anche perché la Giurisprudenza senza un apparato legislativo solido non può continuare a navigare come un natante senza timone in acque completamente inesplorate.