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Come procedere alla protezione dei marchi delle imprese?

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Come procedere alla protezione dei marchi delle imprese?

La tutela del marchio d’impresa è un elemento assolutamente non trascurabile nel processo di crescita aziendale e fidelizzazione della clientela. Evitare che i competitor abbiano la possibilità di appropriarsi indisturbati di loghi e segni distintivi dell’azienda e porsi nelle condizioni di poter agire in sede legale in caso di contraffazione non può prescindere dalla registrazione del marchio, disciplinata dal Decreto Legislativo 30/2005.

Per procedere in questo senso, è bene affidarsi a professionisti del settore, in grado di gestire al meglio eventuali problematiche o dubbi. Gli esperti di Credit Group Italia, società specializzata nel recupero dei crediti e nella tutela dei marchi, spiegano qual è il contesto normativo di riferimento e come bisognerebbe muoversi per proteggere efficacemente il proprio marchio.
 

La definizione di marchio

Può essere utile in primo luogo precisare cosa si intende per marchio, ovvero cosa materialmente possa essere oggetto di registrazione. L’articolo 7 del Decreto 30/2005 inserisce nell’insieme parole, nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forme (del prodotto e/o della confezione), combinazioni e tonalità cromatiche, atti a distinguere prodotti e servizi di un’impresa da quelli delle imprese concorrenti nonché atti ad essere rappresentati nel registro in modo tale che pubblico e autorità competenti possano individuare chiaramente e precisamente l’oggetto della protezione.

Il semplice utilizzo di un marchio originale, quando protratto nel tempo e accompagnato da un rilevante successo commerciale, potrebbe essere sufficiente a garantire presso il pubblico la stretta associazione dello stesso con l’azienda e quindi una sorta di esclusività naturalmente indotta. Tuttavia, affinché sia possibile vantare la proprietà del marchio e poter intervenire per ostacolarne legalmente l’utilizzo da parte di terzi, è necessario procedere alla registrazione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi. La registrazione avrà valore sull’intero territorio nazionale e la tutela può essere estesa, su richiesta, anche al mercato europeo e mondiale.
 

L’iter per procedere alla registrazione del marchio

Agli articoli 12, 13 e 14 del decreto 30/2005 vengono definiti nel dettaglio i requisiti indispensabili a una corretta ed efficace validazione del marchio in fase di registrazione:

  • spicca per rilevanza la necessità che si tratti di un marchio originale, in nulla simile ad altri marchi registrati per prodotti o servizi affini. Ne deriva anche l’utilità di far precedere alla registrazione una ricerca completa e accurata presso banche dati e siti specializzati, per escludere involontarie copie o imitazioni;
  • oltre ad essere nuovo nel senso più ampio del termine (visivamente, foneticamente e sotto il profilo concettuale), il marchio dovrà superare una valutazione di liceità, rispettando leggi vigenti, buon costume e ordine pubblico;
  • non deve inoltre risultare ingannevole per quanto riguarda l’origine geografica del prodotto associato, nella misura in cui una falsa informazione a riguardo possa indurre il consumatore ad attribuirgli maggiore qualità e pregio;
  • per lo stesso motivo, la denominazione scelta non dovrebbe mai rimandare a una materia prima in realtà non utilizzata per il prodotto, al solo scopo di catturare ingannevolmente l’interesse del consumatore e orientarne le preferenze.

Verificati i requisiti necessari, il marchio può essere depositato, completo delle indicazioni circa la classe merceologica di appartenenza e naturalmente dei dati personali del futuro titolare. Seguirà una verifica da parte degli uffici competenti e quindi il perfezionamento della registrazione. A partire dalla data di deposito della domanda, la registrazione ha una validità di 10 anni ed è sempre rinnovabile. L’eventuale rinuncia da parte del titolare del marchio andrà esplicitata e annotata a sua volta nel registro dei marchi di impresa. La registrazione del marchio richiede il pagamento delle commissioni e dei bolli necessari alle pratiche oltre che delle imposte di concessione, il cui valore può variare anche in base alla scelta di estendere la tutela all’estero. Nella fase di inoltro della domanda di registrazione del marchio può risultare particolarmente utile farsi affiancare da avvocati e consulenti esperti nel campo.
 

Il marchio “di fatto” e il risarcimento del danno in caso di contraffazione

Senza provvedere alla registrazione, sarebbe comunque possibile rivendicare la proprietà del marchio “di fatto”, limitatamente al territorio di diffusione e dimostrando incontrovertibilmente di essere stati i primi a utilizzarlo. In un caso di contraffazione è tuttavia molto più efficace e determinante, come facilmente intuibile, disporre della proprietà esclusiva di un marchio registrato che ne vieti l’uso da parte di terzi per prodotti e servizi della stessa categoria merceologica.

In qualsiasi caso, è bene chiedere una consulenza professionale a società specializzate, in modo da capire quale strada percorrere per non incorrere in eventuali danni, il cui risarcimento in caso di contraffazione e altre violazioni della proprietà del marchio sono disciplinati all’articolo 125 del decreto 30/2005. Oltre a regolare la questione del lucro cessante, una causa intentata per la tutela del marchio può impedire la diffusione di prodotti contraffatti, avviarne eventualmente il sequestro e imporre l’immediata cessazione dell’attività fraudolenta.