La figura dell’hacker e del cracker
La figura dell’ hacker e del cracker
Originariamente si identificavano come soggetti attivi del reato informatico, in via prioritaria, hackers e crackers, dotati di specifiche ed avanzate conoscenze tecniche; ad oggi, tuttavia, questa definizione è riduttiva se si tiene in considerazione la facilità con cui si può entrare in possesso di programmi in grado di manipolare dispositivi elettronici pur non avendo particolari abilità tecniche; pertanto, la commissione di reati di cui trattasi potrebbe avvenire ad opera di chiunque, trattandosi di reati propri e non comuni; detto altrimenti, di condotte illecite per cui l’ordinamento giuridico non individua specifiche qualifiche o caratteristiche che debbano essere possedute dall’autore.
Con il termine hacker – dall’inglese to hack, cioè tagliare - si identificano soggetti dotati di particolari conoscenze ed abilità, che consentono loro di eludere le misure di sicurezza di sistemi informatici, accedendovi senza titolo o autorizzazione. L’intrusione, tuttavia, non è finalizzata ab initio alla realizzazione di intenti criminosi, essendo sovente motivata da ragioni ludiche che derivano dall’appartenenza alla c.d. subcultura hacker. Naturalmente, è ben possibile che da queste pratiche derivi la commissione di un illecito, ma l’assenza di un proposito criminoso è il discrimen tra la figura de quo, e quella, più intrusiva, del cracker.
Il termine hacker è in realtà troppo generico poiché raggruppa al proprio interno diciotto tipologie di soggetti che operano in maniera molto differente fra loro; questi, difatti, si suddividono in: white hat hacker (i cc.dd. hacker dal cappello bianco), il cui intento principale è quello di riparare i danni e le falle nella sicurezza, e in black hat hacker (i cc.dd. hacker dal cappello nero) che sono, invece, quelli che generano i danni. Ci sono, altresì, i grey hat hacker (i cc.dd. hacker dal cappello grigio), i quali si collocano in una zona intermedia e che costituiscono la prova del fatto che il confine fra una buona azione ed un illecito online sia piuttosto labile, perché non sempre l’intenzione positiva corrisponde ad un’azione legale.
Il termine hacker è, quindi, utilizzato in accezione ampia, dal momento che, in gergo tecnico, l’hacker dal cappello nero è denominato cracker: quest’ultimo presenta un elevato grado di specializzazione informatica e indirizza le sue conoscenze proprio alla commissione di reati, tramite violazione di sistemi finalizzata all’acquisizione o alla distruzione di dati con finalità di lucro; tali attività, oltre ad essere lesive di interessi giuridicamente rilevanti, ben potrebbero avere un riverbero negativo anche sul funzionamento del sistema economico e concorrenziale (come avviene nelle frequenti ipotesi di spionaggio industriale) e, più in generale, minare l’intero sistema statale.