La normativa costituzionale austriaca relativa al governo federale e alla giustizia
1) Norme di carattere generale
Fatte salve le materie di competenza del capo dello Stato, l’emanazione degli atti del governo spetta al cancelliere federale (Bundeskanzler), al vicecancelliere e ed agli altri ministri. Essi costituiscono il governo federale, presieduto dal Bundeskanzler.
Al vicecancelliere compete la sostituzione del cancelliere in tutte le materie di competenza di quest’ultimo. In caso di contemporaneo impedimento del cancelliere e del suo vice, il presidente della repubblica designa un membro del governo quale sostituto; prima della suddetta designazione da parte del presidente della repubblica, il cancelliere e il suo vice vengono sostituiti dal ministro più anziano in carica.
Ai fini della validità delle delibere del governo federale, è prescritta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il capo del governo e – su proposta di quest’ultimo – i ministri, vengono nominati dal capo dello Stato. La destituzione di un ministro avviene su proposta del capo del governo.
Può essere nominato cancelliere federale, vicecancelliere o ministro soltanto chi è elettore del Nationalrat.
Se il capo dello Stato nomina un nuovo governo in un periodo di tempo in cui il Nationalrat non è riunito, tale assemblea deve essere convocata per una sessione straordinaria per la presentazione del nuovo governo e il Nationalrat deve riunirsi entro una settimana.
Se il governo ha dato le sue dimissioni, il capo dello Stato, fino alla nomina del nuovo governo, affida gli affari di ordinaria amministrazione al governo dimissionario e nomina, nell’ambito dello stesso, colui che lo presiederà.
I membri del governo federale – prima di assumere la loro carica – prestano il giuramento dinanzi al capo dello Stato. Al giuramento può essere aggiunto un impegno di carattere religioso.
I decreti di nomina del capo del governo, del vicecancelliere e dei ministri, vengono firmati dal capo dello Stato e controfirmati dal capo del governo.
In caso di impedimento di un ministro federale, il capo dello Stato, su proposta del capo del governo, nomina al suo posto un altro ministro o un sottosegretario di stato o un dirigente del ministero quale suo sostituto. Le responsabilità del sostituto sono in ogni caso identiche a quelle di un ministro. Il ministro che si trova in un altro stato dell’Unione europea, non si considera impedito nelle sue funzioni.
Ogni ministro federale può delegare un altro ministro o un sottosegretario ad intervenire alle sessioni del consiglio dell’Unione europea, a partecipare a trattative determinate e alla conclusione delle stesse.
Se il Nationalrat esprime – con apposita mozione – la sua sfiducia al governo federale o a singoli componenti dello stesso, il governo federale o il ministro sfiduciato si considera destituito.
Ai fini della validità di una delibera del Nationalrat, con la quale viene espressa la sfiducia nei confronti del governo o di un componente del medesimo, è richiesta la presenza di metà dei membri di tale assemblea. Tuttavia la decisione sulla mozione di sfiducia deve essere rinviata di due giorni feriali, se vi è richiesta in tal senso da parte di un determinato numero di componenti del Nationalrat; tale numero è previsto dal regolamento del Nationalrat.
Ai membri del governo federale ed ai sottosegretari, è riconosciuta la facoltà di partecipare a tutte le sedute del Nationalrat, del Bundesrat, della Bundesversammlung e delle commissioni (comprese le sottocommissioni). La partecipazione alle sedute di commissioni di inchiesta può avvenire soltanto su espresso invito delle assemblee suddette. E’ in facoltà del Nationalrat, del Bundesrat e della Bundesversammlung, di richiedere la presenza dei membri del governo federale.
I membri del governo federale sono responsabili nei confronti del Nationalrat.
Ai fini della validità di una delibera per la messa in istato di accusa di membri del governo per la violazione dei doveri inerenti al loro mandato, è prescritta la presenza di oltre la metà dei membri del Nationalrat.
L’ istituzione dei ministeri, il loro numero e la relativa competenza, sono disciplinati da una legge federale.
Al capo del governo ed agli altri ministri può esser affidato – eccezionalmente – la direzione di un altro ministero.
I ministri federali possono essere assistiti, nella conduzione del loro ministero e ai fini della loro rappresentanza nel parlamento, da sottosegretari che vengono nominati con le stesse modalità previste per i ministri; identiche sono pure le modalità, con le quali cessano dalla loro carica.
Il ministro federale può delegare ad un sottosegretario di stato l’espletamento di determinati atti, ma il delegato deve attenersi alle direttive che gli vengono impartite dal ministro.
2) Sicurezza interna
Il ministro federale dell’interno è la massima autorità in materia di sicurezza e da lui dipendono, nell’ordine, le Sicherheitsdirektionen (dipartimenti per la sicurezza), le Bezirksverwaltungsbehoerden (autorità amministrative circoscrizionali) e le Bundespolizeidirektionen (direzioni della polizia federale).
In caso di pericolo imminente per la vita, la salute, la libertà o la proprietà e nei casi in cui vi è fondato timore che un pericolo di tal genere possa verificarsi, le autorità preposte alla sicurezza, a prescindere dalla competenza di un’altra autorità, hanno l’obbligo di intervenire provvisoriamente al fine di salvaguardare i beni suddetti fino a quando non interverrà l’autorità competente.
Le competenze degli organi comunali in materia di sicurezza, sono determinate in base a leggi federali.
In ogni regione (Bundesland) è istituita una Sicherheitsdirektion (dipartimento per la sicurezza), alla quale è preposto un Sicherheitsdirektor (dirigente della sicurezza). Il Sicherheitsdirektor è nominato dal ministro dell’interno, d’intesa con il presidente della giunta regionale (Landeshauptmann). E’ fatto obbligo al ministro dell’interno di comunicare al presidente della giunta regionale ogni sua decisione rilevante in materia di sicurezza pubblica che è trasmessa al Sicherheitsdirektor.
Ad ogni Bundespolizeidirektion è preposto un Polizeidirektor (dirigente della polizia).
3) L’esercito federale
E’ obbligo dell’esercito federale, di difendere il territorio federale. Inoltre incombe all’esercito, nei limiti in cui la sua assistenza è legalmente richiesta dalle competenti autorità civili:
1) la tutela degli organi costituzionali e della loro libertà di azione, la garanzia in ordine all’esercizio delle libertà democratiche dei cittadini
2) il mantenimento dell’ordine e della sicurezza interna
3) l’assistenza in caso di catastrofi naturali.
Ulteriori casi di assistenza ed intervento da parte dell’esercito sono previsti da leggi costituzionali.
Interventi da parte dell’esercito senza espressa richiesta da parte delle competenti autorità civili, sono ammissibili se queste ultime, per causa di forza maggiore, sono impossibilitati a richiedere l’intervento e se vi è pericolo che si verifichi un danno irreparabile ai cittadini.
Comandante supremo dell’esercito federale è il capo dello Stato. Fatte salve le competenze del capo dello Sato, nei casi contemplati dal Wehrgesetz (legge sulla difesa), dell’esercito federale può disporre il competente ministro nei limiti della delega allo stesso conferita dal governo federale.
I limiti, entro i quali le regioni (Bundeslaender) sono obbligate a contribuire in materia di logistica e mantenimento dell’esercito federale, sono determinati da una legge federale.
B) Giustizia
1) Norme generali
La giustizia è di competenza delle autorità federali.
Le sentenze vengono pronunziate e redatte in nome della repubblica.
La competenza delle autorità giudiziarie è disciplinata da una legge federale, la quale contiene anche disposizioni sull’ordinamento giudiziario.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale.
Non possono essere costituiti tribunali militari, fatta eccezione per il caso di guerra.
La pena di morte è abolita.
La giustizia, in tutti i gradi, è separata dall’esecutivo.
2) Nomina dei giudici
I giudici sono nominati – su designazione governativa – dal capo dello Stato, oppure, su delega di quest’ultimo, dal competente ministro. Al governo federale o al competente ministro, è fatto obbligo di richiedere le proposte di nomina agli organi a tal fine appositamente previsti dall’ordinamento giudiziario. Ogni proposta di nomina deve contenere un numero doppio di candidati rispetto ai posti da coprire. Se deve essere coperto un solo posto, i candidati devono essere almeno tre.
3) Garanzie per i giudici
I giudici sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni. Costituisce esercizio delle funzioni il disbrigo, da parte del giudice, delle attività di sua competenza, previste dalle leggi e dall’ordinamento giudiziario.
I procedimenti affidati ai singoli giudici che compongono gli uffici giudiziari, devono essere assegnati agli stessi con provvedimento di carattere generale, da emanare entro i termini previsti dall’ordinamento giudiziario. Un procedimento assegnato ad un giudice, gli può essere sottratto esclusivamente in seguito ad un provvedimento adottato da un collegio previsto dall’ordinamento giudiziario e soltanto nei casi di impedimento oppure quando è prevedibile che il giudice – a causa della complessità del procedimento - non sarà in grado di concluderlo entro un ragionevole termine.
L’espletamento di singole attività – appositamente individuate da una legge federale – di competenza dell’autorità giudiziaria in materia civile di primo grado, può essere delegato a funzionari amministrativi particolarmente qualificati in materia, i quali, nell’espletamento della loro attività, sono tenuti a seguire soltanto le direttive impartite dal giudice competente secondo l’ordinamento giudiziario. Tuttavia il giudice competente a trattare questi procedimenti, può riservarsi, in ogni tempo, la decisione degli stessi e può anche avocarli a se stesso. I funzionari suddetti possono rifiutarsi di ottemperare alle direttive a loro impartite, se le stesse provengono da un organo incompetente oppure se l’ottemperanza alle stesse costituirebbe violazione di norme penali.
Nell’ordinamento giudiziario è prevista l’età, con il raggiungimento della quale i giudici sono collocati a riposo.
Soltanto nei casi e con le procedure previste dalla legge, i giudici possono essere destituiti o trasferiti ad altro ufficio oppure collocati a riposo contro la loro volontà. Queste disposizioni non trovano tuttavia applicazione in caso di variazione della pianta organica; in tal caso la legge prevede il termine, entro il quale avviene il trasferimento o il collocamento a riposo.
La sospensione temporanea di un giudice dalle sue funzioni, può essere disposta soltanto con un provvedimento del dirigente dell’ufficio di cui fa parte il giudice sospeso o di un’autorità superiore; con il provvedimento di sospensione, deve essere disposta la trasmissione degli atti al collegio competente per la decisione definitiva.
4) Questioni di costituzionalità
Salva diversa disposizione di legge, non è di competenza della autorità giudiziaria ordinaria, il sindacato sulla regolarità formale delle leggi, dei regolamenti e dei trattati internazionali. Qualora sussistano dubbi sulla conformità di un regolamento o di una disposizione di legge, il giudice è tenuto a rivolgersi alla corte costituzionale. Se la corte di cassazione (Oberster Gerichtshof) o un giudice competente per un procedimento di secondo grado, dubita della conformità di una legge ai precetti costituzionali, è obbligato a proporre istanza affinché la corte costituzionale annulli la legge.
5) Norme generali dettate per i processi
Salve apposite deroghe previste dalla legge, le udienze dinanzi al giudice civile e penale, si svolgono oralmente e sono pubbliche.
Nel processo penale vige il principio accusatorio.
6) Partecipazione dei cittadini all’amministrazione della giustizia
Deve essere assicurata la partecipazione dei cittadini all’esercizio della giurisdizione. In materia di delitti puniti con pene elevate – appositamente indicati dalla legge – nonché in materia di delitti di natura politica, la decisione sulla colpevolezza dell’imputato spetta ai giudici popolari. Nei procedimenti penali relativi ad altri reati, è prevista la partecipazione di “Schoeffen”(giudici non togati), se la pena edittale supera un determinato limite appositamente previsto dalla legge.
6) L’ Oberster Gerichtshof
Le decisioni della suprema corte, sia in materia penale che civile, sono definitive. Non possono far parte della suprema corte i componenti del governo federale, di una giunta regionale o – in genere – di un organo rappresentativo, anche se rinunziano al loro mandato prima della fine dello stesso.
1) Norme di carattere generale
Fatte salve le materie di competenza del capo dello Stato, l’emanazione degli atti del governo spetta al cancelliere federale (Bundeskanzler), al vicecancelliere e ed agli altri ministri. Essi costituiscono il governo federale, presieduto dal Bundeskanzler.
Al vicecancelliere compete la sostituzione del cancelliere in tutte le materie di competenza di quest’ultimo. In caso di contemporaneo impedimento del cancelliere e del suo vice, il presidente della repubblica designa un membro del governo quale sostituto; prima della suddetta designazione da parte del presidente della repubblica, il cancelliere e il suo vice vengono sostituiti dal ministro più anziano in carica.
Ai fini della validità delle delibere del governo federale, è prescritta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il capo del governo e – su proposta di quest’ultimo – i ministri, vengono nominati dal capo dello Stato. La destituzione di un ministro avviene su proposta del capo del governo.
Può essere nominato cancelliere federale, vicecancelliere o ministro soltanto chi è elettore del Nationalrat.
Se il capo dello Stato nomina un nuovo governo in un periodo di tempo in cui il Nationalrat non è riunito, tale assemblea deve essere convocata per una sessione straordinaria per la presentazione del nuovo governo e il Nationalrat deve riunirsi entro una settimana.
Se il governo ha dato le sue dimissioni, il capo dello Stato, fino alla nomina del nuovo governo, affida gli affari di ordinaria amministrazione al governo dimissionario e nomina, nell’ambito dello stesso, colui che lo presiederà.
I membri del governo federale – prima di assumere la loro carica – prestano il giuramento dinanzi al capo dello Stato. Al giuramento può essere aggiunto un impegno di carattere religioso.
I decreti di nomina del capo del governo, del vicecancelliere e dei ministri, vengono firmati dal capo dello Stato e controfirmati dal capo del governo.
In caso di impedimento di un ministro federale, il capo dello Stato, su proposta del capo del governo, nomina al suo posto un altro ministro o un sottosegretario di stato o un dirigente del ministero quale suo sostituto. Le responsabilità del sostituto sono in ogni caso identiche a quelle di un ministro. Il ministro che si trova in un altro stato dell’Unione europea, non si considera impedito nelle sue funzioni.
Ogni ministro federale può delegare un altro ministro o un sottosegretario ad intervenire alle sessioni del consiglio dell’Unione europea, a partecipare a trattative determinate e alla conclusione delle stesse.
Se il Nationalrat esprime – con apposita mozione – la sua sfiducia al governo federale o a singoli componenti dello stesso, il governo federale o il ministro sfiduciato si considera destituito.
Ai fini della validità di una delibera del Nationalrat, con la quale viene espressa la sfiducia nei confronti del governo o di un componente del medesimo, è richiesta la presenza di metà dei membri di tale assemblea. Tuttavia la decisione sulla mozione di sfiducia deve essere rinviata di due giorni feriali, se vi è richiesta in tal senso da parte di un determinato numero di componenti del Nationalrat; tale numero è previsto dal regolamento del Nationalrat.
Ai membri del governo federale ed ai sottosegretari, è riconosciuta la facoltà di partecipare a tutte le sedute del Nationalrat, del Bundesrat, della Bundesversammlung e delle commissioni (comprese le sottocommissioni). La partecipazione alle sedute di commissioni di inchiesta può avvenire soltanto su espresso invito delle assemblee suddette. E’ in facoltà del Nationalrat, del Bundesrat e della Bundesversammlung, di richiedere la presenza dei membri del governo federale.
I membri del governo federale sono responsabili nei confronti del Nationalrat.
Ai fini della validità di una delibera per la messa in istato di accusa di membri del governo per la violazione dei doveri inerenti al loro mandato, è prescritta la presenza di oltre la metà dei membri del Nationalrat.
L’ istituzione dei ministeri, il loro numero e la relativa competenza, sono disciplinati da una legge federale.
Al capo del governo ed agli altri ministri può esser affidato – eccezionalmente – la direzione di un altro ministero.
I ministri federali possono essere assistiti, nella conduzione del loro ministero e ai fini della loro rappresentanza nel parlamento, da sottosegretari che vengono nominati con le stesse modalità previste per i ministri; identiche sono pure le modalità, con le quali cessano dalla loro carica.
Il ministro federale può delegare ad un sottosegretario di stato l’espletamento di determinati atti, ma il delegato deve attenersi alle direttive che gli vengono impartite dal ministro.
2) Sicurezza interna
Il ministro federale dell’interno è la massima autorità in materia di sicurezza e da lui dipendono, nell’ordine, le Sicherheitsdirektionen (dipartimenti per la sicurezza), le Bezirksverwaltungsbehoerden (autorità amministrative circoscrizionali) e le Bundespolizeidirektionen (direzioni della polizia federale).
In caso di pericolo imminente per la vita, la salute, la libertà o la proprietà e nei casi in cui vi è fondato timore che un pericolo di tal genere possa verificarsi, le autorità preposte alla sicurezza, a prescindere dalla competenza di un’altra autorità, hanno l’obbligo di intervenire provvisoriamente al fine di salvaguardare i beni suddetti fino a quando non interverrà l’autorità competente.
Le competenze degli organi comunali in materia di sicurezza, sono determinate in base a leggi federali.
In ogni regione (Bundesland) è istituita una Sicherheitsdirektion (dipartimento per la sicurezza), alla quale è preposto un Sicherheitsdirektor (dirigente della sicurezza). Il Sicherheitsdirektor è nominato dal ministro dell’interno, d’intesa con il presidente della giunta regionale (Landeshauptmann). E’ fatto obbligo al ministro dell’interno di comunicare al presidente della giunta regionale ogni sua decisione rilevante in materia di sicurezza pubblica che è trasmessa al Sicherheitsdirektor.
Ad ogni Bundespolizeidirektion è preposto un Polizeidirektor (dirigente della polizia).
3) L’esercito federale
E’ obbligo dell’esercito federale, di difendere il territorio federale. Inoltre incombe all’esercito, nei limiti in cui la sua assistenza è legalmente richiesta dalle competenti autorità civili:
1) la tutela degli organi costituzionali e della loro libertà di azione, la garanzia in ordine all’esercizio delle libertà democratiche dei cittadini
2) il mantenimento dell’ordine e della sicurezza interna
3) l’assistenza in caso di catastrofi naturali.
Ulteriori casi di assistenza ed intervento da parte dell’esercito sono previsti da leggi costituzionali.
Interventi da parte dell’esercito senza espressa richiesta da parte delle competenti autorità civili, sono ammissibili se queste ultime, per causa di forza maggiore, sono impossibilitati a richiedere l’intervento e se vi è pericolo che si verifichi un danno irreparabile ai cittadini.
Comandante supremo dell’esercito federale è il capo dello Stato. Fatte salve le competenze del capo dello Sato, nei casi contemplati dal Wehrgesetz (legge sulla difesa), dell’esercito federale può disporre il competente ministro nei limiti della delega allo stesso conferita dal governo federale.
I limiti, entro i quali le regioni (Bundeslaender) sono obbligate a contribuire in materia di logistica e mantenimento dell’esercito federale, sono determinati da una legge federale.
B) Giustizia
1) Norme generali
La giustizia è di competenza delle autorità federali.
Le sentenze vengono pronunziate e redatte in nome della repubblica.
La competenza delle autorità giudiziarie è disciplinata da una legge federale, la quale contiene anche disposizioni sull’ordinamento giudiziario.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale.
Non possono essere costituiti tribunali militari, fatta eccezione per il caso di guerra.
La pena di morte è abolita.
La giustizia, in tutti i gradi, è separata dall’esecutivo.
2) Nomina dei giudici
I giudici sono nominati – su designazione governativa – dal capo dello Stato, oppure, su delega di quest’ultimo, dal competente ministro. Al governo federale o al competente ministro, è fatto obbligo di richiedere le proposte di nomina agli organi a tal fine appositamente previsti dall’ordinamento giudiziario. Ogni proposta di nomina deve contenere un numero doppio di candidati rispetto ai posti da coprire. Se deve essere coperto un solo posto, i candidati devono essere almeno tre.
3) Garanzie per i giudici
I giudici sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni. Costituisce esercizio delle funzioni il disbrigo, da parte del giudice, delle attività di sua competenza, previste dalle leggi e dall’ordinamento giudiziario.
I procedimenti affidati ai singoli giudici che compongono gli uffici giudiziari, devono essere assegnati agli stessi con provvedimento di carattere generale, da emanare entro i termini previsti dall’ordinamento giudiziario. Un procedimento assegnato ad un giudice, gli può essere sottratto esclusivamente in seguito ad un provvedimento adottato da un collegio previsto dall’ordinamento giudiziario e soltanto nei casi di impedimento oppure quando è prevedibile che il giudice – a causa della complessità del procedimento - non sarà in grado di concluderlo entro un ragionevole termine.
L’espletamento di singole attività – appositamente individuate da una legge federale – di competenza dell’autorità giudiziaria in materia civile di primo grado, può essere delegato a funzionari amministrativi particolarmente qualificati in materia, i quali, nell’espletamento della loro attività, sono tenuti a seguire soltanto le direttive impartite dal giudice competente secondo l’ordinamento giudiziario. Tuttavia il giudice competente a trattare questi procedimenti, può riservarsi, in ogni tempo, la decisione degli stessi e può anche avocarli a se stesso. I funzionari suddetti possono rifiutarsi di ottemperare alle direttive a loro impartite, se le stesse provengono da un organo incompetente oppure se l’ottemperanza alle stesse costituirebbe violazione di norme penali.
Nell’ordinamento giudiziario è prevista l’età, con il raggiungimento della quale i giudici sono collocati a riposo.
Soltanto nei casi e con le procedure previste dalla legge, i giudici possono essere destituiti o trasferiti ad altro ufficio oppure collocati a riposo contro la loro volontà. Queste disposizioni non trovano tuttavia applicazione in caso di variazione della pianta organica; in tal caso la legge prevede il termine, entro il quale avviene il trasferimento o il collocamento a riposo.
La sospensione temporanea di un giudice dalle sue funzioni, può essere disposta soltanto con un provvedimento del dirigente dell’ufficio di cui fa parte il giudice sospeso o di un’autorità superiore; con il provvedimento di sospensione, deve essere disposta la trasmissione degli atti al collegio competente per la decisione definitiva.
4) Questioni di costituzionalità
Salva diversa disposizione di legge, non è di competenza della autorità giudiziaria ordinaria, il sindacato sulla regolarità formale delle leggi, dei regolamenti e dei trattati internazionali. Qualora sussistano dubbi sulla conformità di un regolamento o di una disposizione di legge, il giudice è tenuto a rivolgersi alla corte costituzionale. Se la corte di cassazione (Oberster Gerichtshof) o un giudice competente per un procedimento di secondo grado, dubita della conformità di una legge ai precetti costituzionali, è obbligato a proporre istanza affinché la corte costituzionale annulli la legge.
5) Norme generali dettate per i processi
Salve apposite deroghe previste dalla legge, le udienze dinanzi al giudice civile e penale, si svolgono oralmente e sono pubbliche.
Nel processo penale vige il principio accusatorio.
6) Partecipazione dei cittadini all’amministrazione della giustizia
Deve essere assicurata la partecipazione dei cittadini all’esercizio della giurisdizione. In materia di delitti puniti con pene elevate – appositamente indicati dalla legge – nonché in materia di delitti di natura politica, la decisione sulla colpevolezza dell’imputato spetta ai giudici popolari. Nei procedimenti penali relativi ad altri reati, è prevista la partecipazione di “Schoeffen”(giudici non togati), se la pena edittale supera un determinato limite appositamente previsto dalla legge.
6) L’ Oberster Gerichtshof
Le decisioni della suprema corte, sia in materia penale che civile, sono definitive. Non possono far parte della suprema corte i componenti del governo federale, di una giunta regionale o – in genere – di un organo rappresentativo, anche se rinunziano al loro mandato prima della fine dello stesso.