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La riforma del diritto societario nel Regno Unito: semplificazione o complicazione?

Nonostante non sia possibile indicare la data esatta di entrata in vigore, un disegno di legge è in fase di approvazione nel Parlamento Inglese per la riforma del diritto societario, e dovrebbe ricevere l’assenso della Corona questa estate o al più tardi nell’autunno di quest’anno. La nuova legge si chiamerà "Company law Reform Act 2006".

Partendo dall’ osservazione che al 31 agosto 2005 nel Regno Unito su un totale di 2.034.000 società commerciali ben il 96.1 % erano società "Limited" (Ltd) con capitale azionario (simili alla nostra società a responsabilità limitata), di cui oltre il 78% aveva un capitale sociale versato di sole GBP 100 o anche meno, mentre le società "Public" (Plc) (simili alle nostre società per azioni) erano solo 12.000 - meno del 0.6% del totale, la riforma del diritto societario nel Regno Unito era partita come un tentativo di

- sollecitare l’intervento e l’interessamento degli azionisti

- far prevalere l’approccio "Prima di tutto pensa in piccolo"

- rendere più facile la gestione delle società commerciali

- accentuare la flessibilità del sistema.

In pratica però, considerato come si è venuta articolando, c’è il rischio che questa riforma si riveli una complicazione normativa. La nuova normativa è infatti un intervento parziale destinato a creare grossi problemi interpretativi e di adattamento con la normativa esistente cui si sovrappone (che sostituisce solo per circa i 2/3), che lascia ampi spazi alla regolamentazione secondaria su impulso ministeriale ancora totalmente da considerare e che dovrebbe applicarsi a tutto il Regno Unito (inclusa la Scozia ed il Nord Irlanda), contrariamente alla legislazione vigente.

Descriviamo brevemente qui di seguito le linee principali d’intervento della riforma, così come espresse nel corrente disegno di legge.

Il procedimento di costituzione delle società - Attualmente per la formazione di una "Limited" non e’ richiesta l’ assistenza di professionisti, ma si richiede il deposito di documentazione scritta, che deve essere firmata dai fondatori.

Si prevede che entro il 1 gennaio 2007, anche a seguito della riforma legislativa, nel Regno Unito sarà possibile costituire società commerciali "Limited" on line e quindi in modo semi automatico. Successivamente, tutte le società dovranno essere costituite in questo modo, per legge. Questa innovazione ha richiesto una completa riforma della documentazione costituiva delle società per consentire l’ utilizzo di procedure elettroniche.

Attualmente le società "Limited" hanno due documenti costitutivi, il Memorandum of Association (simile al nostro Atto Costitutivo) che oltre ad indicare la ragione sociale, spesso definisce in grande dettaglio l’oggetto sociale, il capitale autorizzato e l’intenzione dei soci fondatori di costituire la nuova società, e gli "Articles of Association" (simili al nostro Statuto) che invece definiscono il funzionamento pratico ed effettivo della società, i poteri dei soci, degli amministratori, le norme di funzionamento delle assemblee etc.

Con la riforma, il Memorandum of Association è ridotto drasticamente, in quando verrà eliminata del tutto la funzione di definizione dell’ oggetto sociale. In futuro quindi le "Limited" potranno svolgere attività di qualsiasi genere, senza limitazioni. Inoltre, questo documento costitutivo non sarà più modificabile, in futuro.

Gli Articles of Association continueranno a mantenere la loro funzione istituzionale, ma verranno drasticamente ridotti e semplificati, proprio perché predisposti tenendo presenti le esigenze di società di dimensioni più ridotte. Premesso che la normativa vigente prevede un formato standard di "Articles of Association" che si applica sia alle società "Limited" che alle società "Public" salvo quanto diversamene disposto, con la riforma, ciascun tipo di società avrà il suo "Articles of Association" in formato standard da utilizzarsi ove non sia altrimenti previsto. Per dare un esempio concreto della semplificazione, nel caso delle "Limited" si passerà da un formato standard di "Articles of Association" composti di 118 articoli che stampati occupano parecchie pagine, ad un nuovo documento costitutivo con lo stesso nome, ma composto di soli 27 articoli che occupa solo sette facciate.

Sarà inoltre possibile "blindare" (Entrenchment) gli Articles of Association, o particolari disposizioni degli stessi, richiedendo ad esempio l’ approvazione unanime di tutti i soci per ogni variazione o modifica.

Con riferimento alla ragione sociale, la riforma prevede anche che in futuro sarà possibile chiedere alle Autorità che venga ordinato il cambiamento della ragione sociale di un altra società già esistente, se potrà essere dimostrato che questa era stata precedentemente costituita solo per accaparrarsi l’utilizzo della particolare denominazione senza l’intenzione di usarla effettivamente, ma solo allo scopo speculativo di rivendela al presumibile utilizzatore effettivo, con un grosso profitto speculativo.

La riforma degli organi della società - Sempre considerando le società "Limited", verrà abolito il "Company Secretary", un organo societario che da sempre aveva la funzione di assistere gli amministratori ("Directors") nelle formalità di gestione della società , tenuta dei libri sociali, deposito degli atti etc. Questa carica, dopo la riforma sarà puramente volontaria ed elettiva, ma non obbligatoria.

Con la riforma, le società "Limited" dovranno solo, per legge avere un amministratore ("Director") persona fisica. In alcuni casi e per mantenere la riservatezza, sarà possibile non rendere pubblico l’indirizzo dell’amministratore. Viene anche fissata un età minima di 16 anni per tutti gli amministratori di società .

La riforma introduce anche molti cambiamenti nelle norme di comportamento che regolano i rapporti fra la società ed i loro amministratori. Viene innanzi tutto codificato un ampio settore normativo attualmente soggetto a diritto di Common Law, relativo ai doveri degli amministratori. Fra le tante, di particolare interesse è la clausola che definisce l’obbligo degli amministratori "di promuovere il successo della società nell’ interesse di tutti i soci", che si dovrà articolare considerando:

- le conseguenze di lungo periodo

- gli interessi dei dipendenti della società

- la promozione dei rapporti di affari con i fornitori, clienti ed altri

- l’ impatto delle attività sociali sulla comunità e l’ ambiente

- la necessità di agire equamente considerando tutti i soci.

Altri obblighi degli amministratori relativi ai rapporti d’impiego con la società (Service contracts) ai contratti in genere con la società etc verranno modificati e depenalizzati, risolvendosi così solo in illeciti civili. Verranno infine facilitate le azioni di responsabilità contro gli amministratori ("Derivative claims"), ma si prevede un "filtro" giudiziario per consentire la prosecuzione dell’azione giudiziaria, una volta intentata la causa, per evitare cause "speculative".

I soci e le assemblee e le azioni - Nel caso delle "Limited" la riforma istituzionalizza la possibilità di evitare del tutto l’assemblea annuale dei soci ("Annual General Meeting - AGM") che continuerà a tenersi solo per le società "Limited" che espressamente lo richiedono.

Verranno anche instituzionalizzate le delibere assembleari scritte, cioè senza riunione nello stesso luogo dei soci, che invece potranno manifestare il loro consenso per iscritto, anche solo per posta elettronica. Queste delibere non potranno applicarsi alle società "Public" (che dovranno continuare ad utilizzare la vecchia procedura assembleare), né potranno essere utilizzate per rimuovere un amministratore o un auditor. In questi casi non sarà più necessario il consenso unanime dei soci, ma si applicheranno le maggioranze previste per legge. Nel caso di deleghe a votare alle assemblee (Proxy) mentre attualmente il rappresentante può solo votare, con la riforma il rappresentante o anche i rappresentanti del socio potranno anche parlare / interloquire per conto del proprio rappresentato.

Particolari disposizioni applicabili alle società quotate, prevedono che i verbali delle assemblee ed altre informazioni dovranno essere pubblicati anche sul sito Web della società stessa.

La riforma abolisce l’"Authorised Capital", cioè il capitale autorizzato che può essere emesso dagli amministratori, senza il previo consenso dei soci. Si prevede anche per legge che le azioni potranno essere emesse e ri-denominate in valuta estera e non solo in Sterline (GBP). Si prevede per le "Limited" la possibilità di ridurre il capitale sociale senza l’ intervento dei tribunali, mentre sempre e solo per le "Limited" sarà possibile fornire assistenza finanziaria all’ acquisto delle proprie azioni.

Queste sono solo le principali linee d’ intervento di una riforma che darà ulteriore impulso ed agilità ad una forma societaria, la "Limited", già molto agile. Si tratta infatti di una società commerciale che già attualmente può essere costituita senza un capitale minimo, con un minimo di formalità e senza assistenza professionale.

Resta però da vedere come questa normativa verrà applicata in dettaglio, e quanti e quali aggiustamenti e modifiche successivi all’ introduzione della riforma si renderanno poi necessari. Come dicono gli Inglesi "the devil is in the detail" (la dannazione sta nel dettaglio).

Nonostante non sia possibile indicare la data esatta di entrata in vigore, un disegno di legge è in fase di approvazione nel Parlamento Inglese per la riforma del diritto societario, e dovrebbe ricevere l’assenso della Corona questa estate o al più tardi nell’autunno di quest’anno. La nuova legge si chiamerà "Company law Reform Act 2006".

Partendo dall’ osservazione che al 31 agosto 2005 nel Regno Unito su un totale di 2.034.000 società commerciali ben il 96.1 % erano società "Limited" (Ltd) con capitale azionario (simili alla nostra società a responsabilità limitata), di cui oltre il 78% aveva un capitale sociale versato di sole GBP 100 o anche meno, mentre le società "Public" (Plc) (simili alle nostre società per azioni) erano solo 12.000 - meno del 0.6% del totale, la riforma del diritto societario nel Regno Unito era partita come un tentativo di

- sollecitare l’intervento e l’interessamento degli azionisti

- far prevalere l’approccio "Prima di tutto pensa in piccolo"

- rendere più facile la gestione delle società commerciali

- accentuare la flessibilità del sistema.

In pratica però, considerato come si è venuta articolando, c’è il rischio che questa riforma si riveli una complicazione normativa. La nuova normativa è infatti un intervento parziale destinato a creare grossi problemi interpretativi e di adattamento con la normativa esistente cui si sovrappone (che sostituisce solo per circa i 2/3), che lascia ampi spazi alla regolamentazione secondaria su impulso ministeriale ancora totalmente da considerare e che dovrebbe applicarsi a tutto il Regno Unito (inclusa la Scozia ed il Nord Irlanda), contrariamente alla legislazione vigente.

Descriviamo brevemente qui di seguito le linee principali d’intervento della riforma, così come espresse nel corrente disegno di legge.

Il procedimento di costituzione delle società - Attualmente per la formazione di una "Limited" non e’ richiesta l’ assistenza di professionisti, ma si richiede il deposito di documentazione scritta, che deve essere firmata dai fondatori.

Si prevede che entro il 1 gennaio 2007, anche a seguito della riforma legislativa, nel Regno Unito sarà possibile costituire società commerciali "Limited" on line e quindi in modo semi automatico. Successivamente, tutte le società dovranno essere costituite in questo modo, per legge. Questa innovazione ha richiesto una completa riforma della documentazione costituiva delle società per consentire l’ utilizzo di procedure elettroniche.

Attualmente le società "Limited" hanno due documenti costitutivi, il Memorandum of Association (simile al nostro Atto Costitutivo) che oltre ad indicare la ragione sociale, spesso definisce in grande dettaglio l’oggetto sociale, il capitale autorizzato e l’intenzione dei soci fondatori di costituire la nuova società, e gli "Articles of Association" (simili al nostro Statuto) che invece definiscono il funzionamento pratico ed effettivo della società, i poteri dei soci, degli amministratori, le norme di funzionamento delle assemblee etc.

Con la riforma, il Memorandum of Association è ridotto drasticamente, in quando verrà eliminata del tutto la funzione di definizione dell’ oggetto sociale. In futuro quindi le "Limited" potranno svolgere attività di qualsiasi genere, senza limitazioni. Inoltre, questo documento costitutivo non sarà più modificabile, in futuro.

Gli Articles of Association continueranno a mantenere la loro funzione istituzionale, ma verranno drasticamente ridotti e semplificati, proprio perché predisposti tenendo presenti le esigenze di società di dimensioni più ridotte. Premesso che la normativa vigente prevede un formato standard di "Articles of Association" che si applica sia alle società "Limited" che alle società "Public" salvo quanto diversamene disposto, con la riforma, ciascun tipo di società avrà il suo "Articles of Association" in formato standard da utilizzarsi ove non sia altrimenti previsto. Per dare un esempio concreto della semplificazione, nel caso delle "Limited" si passerà da un formato standard di "Articles of Association" composti di 118 articoli che stampati occupano parecchie pagine, ad un nuovo documento costitutivo con lo stesso nome, ma composto di soli 27 articoli che occupa solo sette facciate.

Sarà inoltre possibile "blindare" (Entrenchment) gli Articles of Association, o particolari disposizioni degli stessi, richiedendo ad esempio l’ approvazione unanime di tutti i soci per ogni variazione o modifica.

Con riferimento alla ragione sociale, la riforma prevede anche che in futuro sarà possibile chiedere alle Autorità che venga ordinato il cambiamento della ragione sociale di un altra società già esistente, se potrà essere dimostrato che questa era stata precedentemente costituita solo per accaparrarsi l’utilizzo della particolare denominazione senza l’intenzione di usarla effettivamente, ma solo allo scopo speculativo di rivendela al presumibile utilizzatore effettivo, con un grosso profitto speculativo.

La riforma degli organi della società - Sempre considerando le società "Limited", verrà abolito il "Company Secretary", un organo societario che da sempre aveva la funzione di assistere gli amministratori ("Directors") nelle formalità di gestione della società , tenuta dei libri sociali, deposito degli atti etc. Questa carica, dopo la riforma sarà puramente volontaria ed elettiva, ma non obbligatoria.

Con la riforma, le società "Limited" dovranno solo, per legge avere un amministratore ("Director") persona fisica. In alcuni casi e per mantenere la riservatezza, sarà possibile non rendere pubblico l’indirizzo dell’amministratore. Viene anche fissata un età minima di 16 anni per tutti gli amministratori di società .

La riforma introduce anche molti cambiamenti nelle norme di comportamento che regolano i rapporti fra la società ed i loro amministratori. Viene innanzi tutto codificato un ampio settore normativo attualmente soggetto a diritto di Common Law, relativo ai doveri degli amministratori. Fra le tante, di particolare interesse è la clausola che definisce l’obbligo degli amministratori "di promuovere il successo della società nell’ interesse di tutti i soci", che si dovrà articolare considerando:

- le conseguenze di lungo periodo

- gli interessi dei dipendenti della società

- la promozione dei rapporti di affari con i fornitori, clienti ed altri

- l’ impatto delle attività sociali sulla comunità e l’ ambiente

- la necessità di agire equamente considerando tutti i soci.

Altri obblighi degli amministratori relativi ai rapporti d’impiego con la società (Service contracts) ai contratti in genere con la società etc verranno modificati e depenalizzati, risolvendosi così solo in illeciti civili. Verranno infine facilitate le azioni di responsabilità contro gli amministratori ("Derivative claims"), ma si prevede un "filtro" giudiziario per consentire la prosecuzione dell’azione giudiziaria, una volta intentata la causa, per evitare cause "speculative".

I soci e le assemblee e le azioni - Nel caso delle "Limited" la riforma istituzionalizza la possibilità di evitare del tutto l’assemblea annuale dei soci ("Annual General Meeting - AGM") che continuerà a tenersi solo per le società "Limited" che espressamente lo richiedono.

Verranno anche instituzionalizzate le delibere assembleari scritte, cioè senza riunione nello stesso luogo dei soci, che invece potranno manifestare il loro consenso per iscritto, anche solo per posta elettronica. Queste delibere non potranno applicarsi alle società "Public" (che dovranno continuare ad utilizzare la vecchia procedura assembleare), né potranno essere utilizzate per rimuovere un amministratore o un auditor. In questi casi non sarà più necessario il consenso unanime dei soci, ma si applicheranno le maggioranze previste per legge. Nel caso di deleghe a votare alle assemblee (Proxy) mentre attualmente il rappresentante può solo votare, con la riforma il rappresentante o anche i rappresentanti del socio potranno anche parlare / interloquire per conto del proprio rappresentato.

Particolari disposizioni applicabili alle società quotate, prevedono che i verbali delle assemblee ed altre informazioni dovranno essere pubblicati anche sul sito Web della società stessa.

La riforma abolisce l’"Authorised Capital", cioè il capitale autorizzato che può essere emesso dagli amministratori, senza il previo consenso dei soci. Si prevede anche per legge che le azioni potranno essere emesse e ri-denominate in valuta estera e non solo in Sterline (GBP). Si prevede per le "Limited" la possibilità di ridurre il capitale sociale senza l’ intervento dei tribunali, mentre sempre e solo per le "Limited" sarà possibile fornire assistenza finanziaria all’ acquisto delle proprie azioni.

Queste sono solo le principali linee d’ intervento di una riforma che darà ulteriore impulso ed agilità ad una forma societaria, la "Limited", già molto agile. Si tratta infatti di una società commerciale che già attualmente può essere costituita senza un capitale minimo, con un minimo di formalità e senza assistenza professionale.

Resta però da vedere come questa normativa verrà applicata in dettaglio, e quanti e quali aggiustamenti e modifiche successivi all’ introduzione della riforma si renderanno poi necessari. Come dicono gli Inglesi "the devil is in the detail" (la dannazione sta nel dettaglio).