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Inghilterra: definito il risarcimento dovuto agli agenti alla cessazione del rapporto

Una recente sentenza della House of Lords, la corte di suprema giurisdizione in Inghilterra e Galles, ha finalmente definiti i parametri di calcolo del “risarcimento” dovuto agli agenti di commercio alla cessazione del rapporto.

Va preliminarmente ricordato che contrariamente a quanto avviene in Italia dove l’art. 1751 Codice Civile prevede solo ed unicamente il pagamento di una indennità, in Inghilterra e Galles il Regolamento [Commercial agents (Council directive) Regulations 1993] con cui è stata applicata la medesima Direttiva CEE 86/653 riconosce agli agenti commerciali un "risarcimento danni" oppure un’indennità (quest’ultima definita come disposto anche in Italia). Tuttavia, ove nulla fosse disposto nel contratto, in Inghilterra e Galles all’agente spetta un “risarcimento” per i danni subiti piuttosto che un’indennità.

Purtroppo la fraseologia del Regolamento che ripete il testo della Direttiva è piuttosto vaga, in quanto il “risarcimento danni" derivanti dalla cessazione del rapporto con il preponente, non è definito ma viene invece genericamente rapportato:

- alle provvigioni di cui l’ agente commerciale verrà privato, e che avrebbe ricevuto anche a seguito dei benefici tratti dal preponente dalle attività dell’agente oppure

- ai costi e spese che l’agente ha incorso nell’esecuzione del contratto su avviso del preponente e che non potranno essere ammortizzati a causa della cessazione del rapporto.

Ne deriva che mentre l’indennità è definita (come previsto dall’art. 1751 cc in Italia, in applicazione della medesima Direttiva), non sono previsti parametri precisi per il calcolo del "risarcimento danni" automaticamente dovuto all’agente commerciale alla cessazione del rapporto in Inghilterra e Galles, ove non sia diversamente stabilito dalle parti.

La recentissima sentenza unanime in Lonsdale v. Howard & Hallam Limited, dopo sei precedenti decisioni che nel Regno Unito avevano lasciato incertezza sul punto per quasi quindici anni, ha ora finalmente forniti questi parametri, almeno per l’Inghilterra ed il Galles.

Premesso che il sistema del "risarcimento danni" alla cessazione del rapporto si rifà al sistema francese, nel quale tale risarcimento è visto come un compenso per il pregiudizio subito dall’agente, ovvero per le provvigioni che l’agente avrebbe guadagnate, se il contratto di agenzia non fosse stato interrotto, la House of Lords si è riservata di determinare autonomamente come detto risarcimento debba essere calcolato in Inghilterra e Galles.

Rigettata la pratica francese di determinare il "risarcimento danni" nel doppio della media delle provvigioni annuali degli ultimi tre anni del contratto, la House of Lords ha disposto che il "risarcimento" dovuto all’agente commerciale alla cessazione del rapporto equivale al valore attuale di mercato del contratto / rapporto di agenzia alla data della cessazione, basato sulla presupposizione che il contratto sarebbe continuato nel tempo.

In pratica il risarcimento in Inghilterra e Galles è commisurato al prezzo di mercato del contratto / rapporto di agenzia, come se l’agente avesse potuto / voluto cedere il contratto / rapporto stesso, immediatamente prima della cessazione dello stesso.

In Inghilterra e Galles quindi, ove non sia espressamente prevista per contratto un indennità, risarcimento dovuto all’agente commerciale alla cessazione del rapporto è quindi commisurato al valore di cessione del contratto stesso. Il "risarcimento" dovuto all’agente dovrà quindi essere determinato valutando l’agenzia come una qualsiasi impresa che venga offerta in vendita.

Premesso che la sentenza è stata emessa all’unanimità dalla House of Lords e che contemporaneamente è stata rigettata la richiesta di un deferimento alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si devono quindi ora considerare cristallizzati i parametri del "risarcimento" dovuto agli agenti commerciali in Inghilterra e Galles.

Questa sentenza ha un’importanza fondamentale e rende consigliabile una revisione di tutti i contratti di agenzia di diritto inglese, dato che è ora possibile considerare con più precisione e per ogni contratto, la convenienza / svantaggio alternativi di un’indennità o di un risarcimento danni alla cessazione del rapporto, rispettivamente dal punto di vista dell’agente o da quello del preponente.

Una recente sentenza della House of Lords, la corte di suprema giurisdizione in Inghilterra e Galles, ha finalmente definiti i parametri di calcolo del “risarcimento” dovuto agli agenti di commercio alla cessazione del rapporto.

Va preliminarmente ricordato che contrariamente a quanto avviene in Italia dove l’art. 1751 Codice Civile prevede solo ed unicamente il pagamento di una indennità, in Inghilterra e Galles il Regolamento [Commercial agents (Council directive) Regulations 1993] con cui è stata applicata la medesima Direttiva CEE 86/653 riconosce agli agenti commerciali un "risarcimento danni" oppure un’indennità (quest’ultima definita come disposto anche in Italia). Tuttavia, ove nulla fosse disposto nel contratto, in Inghilterra e Galles all’agente spetta un “risarcimento” per i danni subiti piuttosto che un’indennità.

Purtroppo la fraseologia del Regolamento che ripete il testo della Direttiva è piuttosto vaga, in quanto il “risarcimento danni" derivanti dalla cessazione del rapporto con il preponente, non è definito ma viene invece genericamente rapportato:

- alle provvigioni di cui l’ agente commerciale verrà privato, e che avrebbe ricevuto anche a seguito dei benefici tratti dal preponente dalle attività dell’agente oppure

- ai costi e spese che l’agente ha incorso nell’esecuzione del contratto su avviso del preponente e che non potranno essere ammortizzati a causa della cessazione del rapporto.

Ne deriva che mentre l’indennità è definita (come previsto dall’art. 1751 cc in Italia, in applicazione della medesima Direttiva), non sono previsti parametri precisi per il calcolo del "risarcimento danni" automaticamente dovuto all’agente commerciale alla cessazione del rapporto in Inghilterra e Galles, ove non sia diversamente stabilito dalle parti.

La recentissima sentenza unanime in Lonsdale v. Howard & Hallam Limited, dopo sei precedenti decisioni che nel Regno Unito avevano lasciato incertezza sul punto per quasi quindici anni, ha ora finalmente forniti questi parametri, almeno per l’Inghilterra ed il Galles.

Premesso che il sistema del "risarcimento danni" alla cessazione del rapporto si rifà al sistema francese, nel quale tale risarcimento è visto come un compenso per il pregiudizio subito dall’agente, ovvero per le provvigioni che l’agente avrebbe guadagnate, se il contratto di agenzia non fosse stato interrotto, la House of Lords si è riservata di determinare autonomamente come detto risarcimento debba essere calcolato in Inghilterra e Galles.

Rigettata la pratica francese di determinare il "risarcimento danni" nel doppio della media delle provvigioni annuali degli ultimi tre anni del contratto, la House of Lords ha disposto che il "risarcimento" dovuto all’agente commerciale alla cessazione del rapporto equivale al valore attuale di mercato del contratto / rapporto di agenzia alla data della cessazione, basato sulla presupposizione che il contratto sarebbe continuato nel tempo.

In pratica il risarcimento in Inghilterra e Galles è commisurato al prezzo di mercato del contratto / rapporto di agenzia, come se l’agente avesse potuto / voluto cedere il contratto / rapporto stesso, immediatamente prima della cessazione dello stesso.

In Inghilterra e Galles quindi, ove non sia espressamente prevista per contratto un indennità, risarcimento dovuto all’agente commerciale alla cessazione del rapporto è quindi commisurato al valore di cessione del contratto stesso. Il "risarcimento" dovuto all’agente dovrà quindi essere determinato valutando l’agenzia come una qualsiasi impresa che venga offerta in vendita.

Premesso che la sentenza è stata emessa all’unanimità dalla House of Lords e che contemporaneamente è stata rigettata la richiesta di un deferimento alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si devono quindi ora considerare cristallizzati i parametri del "risarcimento" dovuto agli agenti commerciali in Inghilterra e Galles.

Questa sentenza ha un’importanza fondamentale e rende consigliabile una revisione di tutti i contratti di agenzia di diritto inglese, dato che è ora possibile considerare con più precisione e per ogni contratto, la convenienza / svantaggio alternativi di un’indennità o di un risarcimento danni alla cessazione del rapporto, rispettivamente dal punto di vista dell’agente o da quello del preponente.