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Il contratto di agenzia in Inghilterra e Galles

1) - Introduzione -

Dal punto di vista dell’ operatore Italiano il contratto di agenzia (Agency Contract) in Inghilterra e Galles (la Scozia ed il Nord Irlanda sono giurisdizioni separate con leggi e tribunali diversi) è caratterizzato da una notevole mancanza di formalità. Infatti non esiste alcun obbligo per gli agenti di iscriversi alle locali camere di commercio o altri albi, nè esistono accordi di categoria vincolanti, nè tanto meno l’obbligo per i preponenti di versare quote annuali o effettuare trattenute.

L’intero rapporto si regge sulle disposizioni del contratto negoziato fra le parti, alcuni principi fissati da una giurisprudenza anche molto antica (Common Law), e dal 1994 dalle norme attuative della Direttiva CEE 653186 (The commercial agents (Council Directive) Regulations 1993) (qui di seguito il “Regolamento del 1993”) come successivamente modificate, che su alcuni punti sono divergenti dalle corrispondenti norme del nostro Codice Civile.

2) - Il rapporto commerciale -

Per la sua agilità, immediatezza e mancanza di formalità il contratto di agenzia è una delle forme più diffuse di commercializzazione sul mercato inglese.

“Agente commerciale” (Commercial agent) anche ai sensi del Regolamento del 1993 indica un intermediario autonomo con il potere continuativo nel tempo di negoziare oppure di concludere la vendita o l’acquisto di merci, per nome e conto del preponente (Principal).

Secondo il Regolamento del 1993, un contratto di agenzia a tempo determinato, che si protragga oltre il termine ultimo stabilito, diviene un contratto a tempo indeterminato.

Secondo la Common Low, che è ancora applicabile ove non sia diversamente disposto, un agente ha i seguenti doveri / obblighi:

• eseguire il contratto (Duty of Performance), facendo il necessario per conseguire gli obiettivi convenuti

• attenersi alle istruzioni / mandato del preponente (Duty of Obedience)

• cura e diligenza professionale (Duty of Care and skill) nell’ espletamento del contratto

• eseguire personalmente il contratto (Duty of Non-delegation)

• rispettare i diritti di proprietà del preponente (Respect the principal’s title)

• rendere il conto (Duty to account), della propria attività

• di non porsi in una situazione di conflitto di interessi (Duty of Fidelity) con il preponente

Ai sensi del Regolamento del 1993, l’agente ha il dovere di:

• fare il possibile per negoziare e/o concludere contratti ai quali è stato preposto

• comunicare al preponente tutte le informazioni utili e fatti noti all’ agente

• eseguire le ragionevoli istruzioni fornitegli dal preponente.

D’altra parte, il preponente (Principal) ha i seguenti obblighi / doveri a Common Law:

• pagare le provvigioni (Commissions) all’ agente secondo le modalità disposte nel contratto, e

• indennizzare (Indemnity) l’agente per le spese ed esborsi incorsi nell’esecuzione del contratto.

Questi obblighi sono stati notevolmente ampliati dal Regolamento del 1993, che è principalmente intervenuto a tutelare gli interessi degli agenti, ed ora dispone i seguenti ulteriori obblighi / doveri per i preponenti:

• il dovere di fornire all’ agente tutte la documentazione necessaria a trattare la merce convenuta

• il dovere di notificare all’agente tutte le informazioni necessarie all’ esecuzione del contratto, inclusa la previsione di eventuali cali nel volume delle operazioni commerciali

• il dovere di rendere edotto l’agente, entro un termine ragionevole dei contratti conclusi o rigettati, e della loro esecuzione o inadempimento

• il dovere di fornire periodicamente informazioni sulle provvigioni maturate, i metodi di calcolo utilizzati e, su richiesta la consegna di copia di tutta la documentazione necessaria a verificare il calcolo delle provvigioni

• il dovere di fornire un termine minimo di preavviso alla risoluzione del contratto (che diversamente da quanto disposto in Italia, può arrivare solo ad un massimale di tre mesi).

Ai sensi del Regolamento del 1993 ambedue le parti hanno il dovere reciproco di fornirsi l’un l’altro, su espressa richiesta, un riepilogo scritto e firmato elencante tutti i termini del contratto esistente fra le parti, come eventualmente modificati nel tempo.

3) - Le provvigioni (Commissions) -

Il Regolamento del 1993 è intervenuto in modo incisivo in merito alle provvigioni, che sono dovute per tutti i negozi conclusi nella vigenza del contratto o comunque attribuibili all’opera dell’agente, e anche dopo la risoluzione del contratto quando il cliente era stato precedentemente acquisito al preponente per opera dell’agente.

Sempre ai termini del Regolamento del 1993, le provvigioni sono dovute nel momento in cui il negozio viene eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito ai sensi del contratto stipulato. Le provvigioni devono invece essere pagate al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui furono acquisite.

Il diritto dell’agente a ricevere le provvigioni verrà a decadere solo ove venga definitivamente accertato che il contratto fra il preponente ed il cliente non verrà eseguito, e ciò non sia avvenuto per colpa del preponente.

4) - La risoluzione del contratto o recesso -

Ai sensi del Regolamento del 1993, il contratto di agenzia è soggetto ai seguenti termini minimi di preavviso:

• 1 mese per contratti fino ad un anno

• 2 mesi per contratti della durata fino a due anni

• 3 mesi per contratti della durata di tre o più anni.

Il contratto potrà essere sciolto immediatamente nel caso di inadempimento di una delle parti o di circostanze eccezionali, che giustifichino tale comportamento.

Salvi i casi di risoluzione del contratto per inadempimento grave dell’agente, oppure di risoluzione del contratto richiesta dall’agente (per circostanze che non siano imputabili al preponente oppure all’età o la malattia dell’agente), secondo il Regolamento del 1993, alla risoluzione del contratto di agenzia l’agente ha diritto ad un indennizzo oppure ad un risarcimento danni. Si tratta di una norma che non trova corrispondenti nelle disposizioni del nostro Codice Civile che pure è stata introdotta la medesima Direttiva CEE.

Salvo che il contratto di agenzia non disponga diversamente, l’agente ha diritto ad essere risarcito del danno, piuttosto che indennizzato. Il Regolamento del 1993 non dispone nel dettaglio sul calcolo del detto risarcimento, che dovrà essere determinato considerando le provvigioni di cui l’agente è stato privato dalla risoluzione del contratto, ed il mancato ammortamento dei costi e spese incorsi dall’ agente nell’esecuzione del contratto.

Qualora invece il contratto di agenzia disponga che l’agente ha diritto ad essere indennizzato, questo indennizzo si calcola considerando il volume di affari nuovi generato dall’ agente e quanto è giusto nelle circostanze. Il tutto soggetto ad un massimo, calcolato come la media annuale di provvigioni guadagnate nei precedenti cinque anni.

I diritti derivanti dal contratto di agenzia si prescrivono in sei anni, tuttavia il diritto all’ indennità di cessazione si prescrive in un anno.

5) - Pratica onerativa -

Quelli che seguono sono solo dei consigli generali, tenuto presente che l’ esperienza pratica ed il supporto di un legale specializzato sono insostituibili, considerando il caso concreto.

a) Prima del contratto -

È sempre consigliabile verificare la professionalità e le credenziali del futuro agente.

Qualora candidata sia una società inglese è consigliabile accertarne il record commerciale e la solvibilità con una visura all’albo delle società inglesi (Companies House). Qualora si tratti di un individuo (Sole trader), o di una società di persone (Partnership) si potranno richiedere informazioni a banche o ad aziende specializzate in referenze commerciali (Trade reference / credit checking agencies).

Conoscendo l’indirizzo della sede e/o la residenza del candidato è possibile accertare se esistono sentenze di pretura ineseguite o comunque ancora pendenti (County Court Judgments).

Con particolari visure è poi possibile accertare se l’agente è fallito (bankruptcy / winding up). Infine, nel caso di società inglesi è possibile accertare preventivamente al catasto inglese se sono titolari di proprietà o diritti immobiliari.

È anche consigliabile accertare la reputazione del futuro agente sul mercato, se necessario chiedendo referenze ad altri preponenti, oppure procedendo ad accertamenti indipendenti tramite terzi / altri contatti sul mercato. Inoltre la rapidità e completezza di risposta a domande o richieste anche tecniche sono di solito un indicazione dell’ interesse / capacità tecniche e professionali del futuro agente.

Anche al fine di evitare contestazioni pretestuose, è sempre consigliabile premunirsi con un contratto di agenzia scritto, se necessario redatto con l’ assistenza di legali specializzati.

b) Durante il contratto -

In Inghilterra e Galles il contratto di agenzia è basato sul rapporto fiduciario fra le parti. È quindi necessario che il preponente spenda tempo con l’agente per dirigerne e verificarne l’operato. L’agente deve essere tempestivamente informato dei bisogni, esigenze e complessità dell’ impresa del preponente.

È anche importante che il preponente raccolga tutta la corrispondenza e tenga note scritte di tutto quanto discusso e concordato in riunioni o conversazioni telefoniche importanti. Lo stesso vale per eventuali lamentele o contestazioni ricelute da clienti, nel corso del rapporto. Si tratta di informazioni utili per gestire il rapporto, ma anche dopo che il contratto è stato terminato, in caso di controversie.

Se sorgono problemi, è importante cercare di risolverli immediatamente, senza lasciar passare tempo inutilmente. È importante tenere sempre un atteggiamento positivo e costruttivo, evitando inutili recriminazioni o peggio, comportamenti aggressivi.

c) Dopo il contratto -

Se il rapporto commerciale fra le parti non funziona, o comunque mancano i risultati economici sperati sarà necessario risolverlo. È importante avere consulenza legale specializzata per premunirsi per tempo. Si dovrà sempre considerare il termine di preavviso minimo disposto per legge, ed il tempestivo pagamento del risarcimento o dell’ indennità di cessazione del rapporto che siano applicabili. Anche ai fini di eventuali azioni legali, è importante documentare tutti i tentativi di risolvere amichevolmente e comunque senza contenziosi giudiziari il contratto di agenzia.

1) - Introduzione -

Dal punto di vista dell’ operatore Italiano il contratto di agenzia (Agency Contract) in Inghilterra e Galles (la Scozia ed il Nord Irlanda sono giurisdizioni separate con leggi e tribunali diversi) è caratterizzato da una notevole mancanza di formalità. Infatti non esiste alcun obbligo per gli agenti di iscriversi alle locali camere di commercio o altri albi, nè esistono accordi di categoria vincolanti, nè tanto meno l’obbligo per i preponenti di versare quote annuali o effettuare trattenute.

L’intero rapporto si regge sulle disposizioni del contratto negoziato fra le parti, alcuni principi fissati da una giurisprudenza anche molto antica (Common Law), e dal 1994 dalle norme attuative della Direttiva CEE 653186 (The commercial agents (Council Directive) Regulations 1993) (qui di seguito il “Regolamento del 1993”) come successivamente modificate, che su alcuni punti sono divergenti dalle corrispondenti norme del nostro Codice Civile.

2) - Il rapporto commerciale -

Per la sua agilità, immediatezza e mancanza di formalità il contratto di agenzia è una delle forme più diffuse di commercializzazione sul mercato inglese.

“Agente commerciale” (Commercial agent) anche ai sensi del Regolamento del 1993 indica un intermediario autonomo con il potere continuativo nel tempo di negoziare oppure di concludere la vendita o l’acquisto di merci, per nome e conto del preponente (Principal).

Secondo il Regolamento del 1993, un contratto di agenzia a tempo determinato, che si protragga oltre il termine ultimo stabilito, diviene un contratto a tempo indeterminato.

Secondo la Common Low, che è ancora applicabile ove non sia diversamente disposto, un agente ha i seguenti doveri / obblighi:

• eseguire il contratto (Duty of Performance), facendo il necessario per conseguire gli obiettivi convenuti

• attenersi alle istruzioni / mandato del preponente (Duty of Obedience)

• cura e diligenza professionale (Duty of Care and skill) nell’ espletamento del contratto

• eseguire personalmente il contratto (Duty of Non-delegation)

• rispettare i diritti di proprietà del preponente (Respect the principal’s title)

• rendere il conto (Duty to account), della propria attività

• di non porsi in una situazione di conflitto di interessi (Duty of Fidelity) con il preponente

Ai sensi del Regolamento del 1993, l’agente ha il dovere di:

• fare il possibile per negoziare e/o concludere contratti ai quali è stato preposto

• comunicare al preponente tutte le informazioni utili e fatti noti all’ agente

• eseguire le ragionevoli istruzioni fornitegli dal preponente.

D’altra parte, il preponente (Principal) ha i seguenti obblighi / doveri a Common Law:

• pagare le provvigioni (Commissions) all’ agente secondo le modalità disposte nel contratto, e

• indennizzare (Indemnity) l’agente per le spese ed esborsi incorsi nell’esecuzione del contratto.

Questi obblighi sono stati notevolmente ampliati dal Regolamento del 1993, che è principalmente intervenuto a tutelare gli interessi degli agenti, ed ora dispone i seguenti ulteriori obblighi / doveri per i preponenti:

• il dovere di fornire all’ agente tutte la documentazione necessaria a trattare la merce convenuta

• il dovere di notificare all’agente tutte le informazioni necessarie all’ esecuzione del contratto, inclusa la previsione di eventuali cali nel volume delle operazioni commerciali

• il dovere di rendere edotto l’agente, entro un termine ragionevole dei contratti conclusi o rigettati, e della loro esecuzione o inadempimento

• il dovere di fornire periodicamente informazioni sulle provvigioni maturate, i metodi di calcolo utilizzati e, su richiesta la consegna di copia di tutta la documentazione necessaria a verificare il calcolo delle provvigioni

• il dovere di fornire un termine minimo di preavviso alla risoluzione del contratto (che diversamente da quanto disposto in Italia, può arrivare solo ad un massimale di tre mesi).

Ai sensi del Regolamento del 1993 ambedue le parti hanno il dovere reciproco di fornirsi l’un l’altro, su espressa richiesta, un riepilogo scritto e firmato elencante tutti i termini del contratto esistente fra le parti, come eventualmente modificati nel tempo.

3) - Le provvigioni (Commissions) -

Il Regolamento del 1993 è intervenuto in modo incisivo in merito alle provvigioni, che sono dovute per tutti i negozi conclusi nella vigenza del contratto o comunque attribuibili all’opera dell’agente, e anche dopo la risoluzione del contratto quando il cliente era stato precedentemente acquisito al preponente per opera dell’agente.

Sempre ai termini del Regolamento del 1993, le provvigioni sono dovute nel momento in cui il negozio viene eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito ai sensi del contratto stipulato. Le provvigioni devono invece essere pagate al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui furono acquisite.

Il diritto dell’agente a ricevere le provvigioni verrà a decadere solo ove venga definitivamente accertato che il contratto fra il preponente ed il cliente non verrà eseguito, e ciò non sia avvenuto per colpa del preponente.

4) - La risoluzione del contratto o recesso -

Ai sensi del Regolamento del 1993, il contratto di agenzia è soggetto ai seguenti termini minimi di preavviso:

• 1 mese per contratti fino ad un anno

• 2 mesi per contratti della durata fino a due anni

• 3 mesi per contratti della durata di tre o più anni.

Il contratto potrà essere sciolto immediatamente nel caso di inadempimento di una delle parti o di circostanze eccezionali, che giustifichino tale comportamento.

Salvi i casi di risoluzione del contratto per inadempimento grave dell’agente, oppure di risoluzione del contratto richiesta dall’agente (per circostanze che non siano imputabili al preponente oppure all’età o la malattia dell’agente), secondo il Regolamento del 1993, alla risoluzione del contratto di agenzia l’agente ha diritto ad un indennizzo oppure ad un risarcimento danni. Si tratta di una norma che non trova corrispondenti nelle disposizioni del nostro Codice Civile che pure è stata introdotta la medesima Direttiva CEE.

Salvo che il contratto di agenzia non disponga diversamente, l’agente ha diritto ad essere risarcito del danno, piuttosto che indennizzato. Il Regolamento del 1993 non dispone nel dettaglio sul calcolo del detto risarcimento, che dovrà essere determinato considerando le provvigioni di cui l’agente è stato privato dalla risoluzione del contratto, ed il mancato ammortamento dei costi e spese incorsi dall’ agente nell’esecuzione del contratto.

Qualora invece il contratto di agenzia disponga che l’agente ha diritto ad essere indennizzato, questo indennizzo si calcola considerando il volume di affari nuovi generato dall’ agente e quanto è giusto nelle circostanze. Il tutto soggetto ad un massimo, calcolato come la media annuale di provvigioni guadagnate nei precedenti cinque anni.

I diritti derivanti dal contratto di agenzia si prescrivono in sei anni, tuttavia il diritto all’ indennità di cessazione si prescrive in un anno.

5) - Pratica onerativa -

Quelli che seguono sono solo dei consigli generali, tenuto presente che l’ esperienza pratica ed il supporto di un legale specializzato sono insostituibili, considerando il caso concreto.

a) Prima del contratto -

È sempre consigliabile verificare la professionalità e le credenziali del futuro agente.

Qualora candidata sia una società inglese è consigliabile accertarne il record commerciale e la solvibilità con una visura all’albo delle società inglesi (Companies House). Qualora si tratti di un individuo (Sole trader), o di una società di persone (Partnership) si potranno richiedere informazioni a banche o ad aziende specializzate in referenze commerciali (Trade reference / credit checking agencies).

Conoscendo l’indirizzo della sede e/o la residenza del candidato è possibile accertare se esistono sentenze di pretura ineseguite o comunque ancora pendenti (County Court Judgments).

Con particolari visure è poi possibile accertare se l’agente è fallito (bankruptcy / winding up). Infine, nel caso di società inglesi è possibile accertare preventivamente al catasto inglese se sono titolari di proprietà o diritti immobiliari.

È anche consigliabile accertare la reputazione del futuro agente sul mercato, se necessario chiedendo referenze ad altri preponenti, oppure procedendo ad accertamenti indipendenti tramite terzi / altri contatti sul mercato. Inoltre la rapidità e completezza di risposta a domande o richieste anche tecniche sono di solito un indicazione dell’ interesse / capacità tecniche e professionali del futuro agente.

Anche al fine di evitare contestazioni pretestuose, è sempre consigliabile premunirsi con un contratto di agenzia scritto, se necessario redatto con l’ assistenza di legali specializzati.

b) Durante il contratto -

In Inghilterra e Galles il contratto di agenzia è basato sul rapporto fiduciario fra le parti. È quindi necessario che il preponente spenda tempo con l’agente per dirigerne e verificarne l’operato. L’agente deve essere tempestivamente informato dei bisogni, esigenze e complessità dell’ impresa del preponente.

È anche importante che il preponente raccolga tutta la corrispondenza e tenga note scritte di tutto quanto discusso e concordato in riunioni o conversazioni telefoniche importanti. Lo stesso vale per eventuali lamentele o contestazioni ricelute da clienti, nel corso del rapporto. Si tratta di informazioni utili per gestire il rapporto, ma anche dopo che il contratto è stato terminato, in caso di controversie.

Se sorgono problemi, è importante cercare di risolverli immediatamente, senza lasciar passare tempo inutilmente. È importante tenere sempre un atteggiamento positivo e costruttivo, evitando inutili recriminazioni o peggio, comportamenti aggressivi.

c) Dopo il contratto -

Se il rapporto commerciale fra le parti non funziona, o comunque mancano i risultati economici sperati sarà necessario risolverlo. È importante avere consulenza legale specializzata per premunirsi per tempo. Si dovrà sempre considerare il termine di preavviso minimo disposto per legge, ed il tempestivo pagamento del risarcimento o dell’ indennità di cessazione del rapporto che siano applicabili. Anche ai fini di eventuali azioni legali, è importante documentare tutti i tentativi di risolvere amichevolmente e comunque senza contenziosi giudiziari il contratto di agenzia.