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L’avvocato che non emette fattura cosa rischia deontologicamente?

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Ph. Federico Radi / orchidea rosa

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 210/2021 ha esaminato la vicenda relativa ad un collega che non aveva emesso la fattura al momento del ricevimento e riscossione del compenso pagato dall’assistito.

Il C.N.F. ha stabilito che: “Giova evidenziare che l’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione dal codice deontologico, quand’anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. “ravvedimento operoso”, che avrebbe potuto mitigare la sanzione disciplinare (CNF, sentenza n. 186 del 9 ottobre 2020; Conf. CNF, sentenza n. 16 del 23 aprile 2019) ove mai non portato a compimento attraverso un subdolo escamotage”.

In conseguenza della premessa il legale rischia, almeno, la sanzione della censura.

In precedente decisione, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, il C.N.F. aveva confermato la sanzione della sospensione per mesi 2 stabilendo che: “L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico”.

In conclusione, il C.N.F nei casi di omessa o tardiva emissione del documento fiscale da parte dell’avvocato può comminare la sanzione della censura o quella della sospensione dalla professione per mesi 2.