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Maxi-integrazione del decreto legislativo 231 dal recepimento della Direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea

Piazza delle Erbe, Padova
Ph. Francesca Russo / Piazza delle Erbe, Padova

A poca distanza temporale dall’inserimento dei reati tributari nel decreto legislativo 231 (articolo 25-quinquiesdecies, in vigore dal 25 dicembre 2019), si preannuncia una nuova integrazione – di ampia portata – del novero dei reati-presupposto.

Lo spunto è dato dal recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (2017/1371) sulla base della legge di delegazione europea 2018.

Lo schema di decreto legislativo di attuazione prevede la modifica dell’articolo 24 con l’inserimento del delitto di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 codice penale) che punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Tutti i reati ex articolo 24 rileveranno non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione europea.

Verrà, inoltre, aggiunto un nuovo comma 2-bis che prevede le medesime sanzioni pecuniarie ed interdittive già previste, in relazione al delitto di cui all'articolo 2 della legge n. 898 del 1986.

Tale ultima disposizione punisce – salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis codice penale (a sua volta reato-presupposto) – chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Alle erogazioni a carico dei Fondi appena menzionati sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Una precisazione: quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa prevista nella medesima legge (e, pertanto, non entra in gioco il decreto legislativo 231).

Anche l’articolo 25 viene integrato con tre nuovi delitti:

Peculato (articolo 314 comma 1 codice penale), che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 codice penale) che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Abuso d’ufficio (articolo. 323 codice penale) che punisce il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge.

Queste tre nuove fattispecie sono rilevanti – oltre che per gli enti pubblici economici - per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell’attività concretamente svolta.

Lo schema di decreto propone pure la modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies (reati tributari) appena introdotto.

In buona sostanza si prevede la responsabilità dell’ente per gravi frodi IVA in danno dell’U.E., per il tramite del comma 1-bis.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 74/2000 se commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele ex articolo 4 una sanzione fino a 300 quote

b) per il delitto di omessa dichiarazione ex articolo 5 una sanzione fino a 400 quote

c) per il delitto di indebita compensazione ex articolo 10-quater una sanzione fino a 400 quote

L’aumento della sanzione di un terzo e le sanzioni interdittive già previsti nell’attuale testo dell’articolo 25-quinquiesdecies si applicheranno anche ai reati appena indicati.

Infine, il nuovo articolo 25-sexiesdecies consentirà di imputare ad un ente i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973, con una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (aumentata a 400 quote quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro).

In ogni caso, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d), e).

Trattasi delle seguenti:

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.