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Ministero del Lavoro: mancano i requisiti soggettivi per il prepensionamento? Gli accordi si possono salvare

Con la circolare n. 33 del 25 luglio il Ministero del Lavoro ha chiarito le disposizioni contenute nell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero).

Il caso riguarda l’ipotesi in cui l’INPS riscontri la mancanza dei requisiti soggettivi per il pensionamento in capo ai lavoratori, nei casi di eccedenza del personale. La riforma, infatti, prevede la possibilità di stipulare accordi con il datore di lavoro per incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, impegnando il datore stesso a corrispondere una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

A tal proposito, con una precedente circolare del 19 giugno scorso il Ministero ha affermato che “l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi, in capo ad uno o più dei lavoratori coinvolti, comporta l’invalidazione dell’accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti”.

L’accordo collettivo in questione ha diversa valenza a seconda che si perfezioni nell’ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, nel qual caso non abbisogna di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori; negli altri casi, invece, tale accordo necessita dell’adesione dei lavoratori.

Solo nel primo caso, infatti, si pone il problema della mancanza dei requisiti in capo ai lavoratori che determinerà l’invalidazione dell’accordo, poiché questo si presuppone ottenuto in presenza dei requisiti soggettivi in capo ai lavoratori.

Tuttavia, al fine di evitare tale conseguenza, chiarisce il Ministero, le parti stipulanti potranno “convalidare ex post l’accordo medesimo ovvero prevedere ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero”.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 25 luglio 2013, n. 33)

Con la circolare n. 33 del 25 luglio il Ministero del Lavoro ha chiarito le disposizioni contenute nell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero).


Il caso riguarda l’ipotesi in cui l’INPS riscontri la mancanza dei requisiti soggettivi per il pensionamento in capo ai lavoratori, nei casi di eccedenza del personale. La riforma, infatti, prevede la possibilità di stipulare accordi con il datore di lavoro per incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, impegnando il datore stesso a corrispondere una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

A tal proposito, con una precedente circolare del 19 giugno scorso il Ministero ha affermato che “l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi, in capo ad uno o più dei lavoratori coinvolti, comporta l’invalidazione dell’accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti”.

L’accordo collettivo in questione ha diversa valenza a seconda che si perfezioni nell’ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, nel qual caso non abbisogna di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori; negli altri casi, invece, tale accordo necessita dell’adesione dei lavoratori.

Solo nel primo caso, infatti, si pone il problema della mancanza dei requisiti in capo ai lavoratori che determinerà l’invalidazione dell’accordo, poiché questo si presuppone ottenuto in presenza dei requisiti soggettivi in capo ai lavoratori.

Tuttavia, al fine di evitare tale conseguenza, chiarisce il Ministero, le parti stipulanti potranno “convalidare ex post l’accordo medesimo ovvero prevedere ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero”.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 25 luglio 2013, n. 33)