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Deontologia forense - Garante privacy: regole privacy per avvocati e investigatori

Deontologia forense - Garante privacy: regole privacy per avvocati e investigatori
Deontologia forense - Garante privacy: regole privacy per avvocati e investigatori

Chiamata a verificare la conformità al Regolamento delle disposizioni contenute in alcuni vecchi codici deontologici già allegati al Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003), l’Autorità garante per la tutela dei dati personali (“Garante”) ha di recente pubblicato un nuovo provvedimento sulle “regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018”.

Le disposizioni ritenute conformi, ridenominate “regole deontologiche” integreranno, in base al decreto legislativo 101/2018, le condizioni di liceità e correttezza dei trattamenti, tenendo in conto anche i principi di privacy by design e privacy by default.

Tale provvedimento è rivolto a chi tratta dati personali per investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione; avrà valore, quindi, sia per avvocati o praticanti avvocati, sia per soggetti che, sulla base di uno specifico incarico, svolgano attività di investigazione privata.

Ad occuparsi dei trattamenti da parte degli avvocati è, nello specifico, il Capo II del provvedimento.

Raccomandazione del Garante è quella di prestare particolare attenzione all’adozione di idonee cautele per prevenire l’ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;

b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;

c) utilizzo di dati di cui è dubbio l’impiego lecito;

e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);

f) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli.

Un punto importante che tocca il Garante è quello sull’informativa: l’avvocato può fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio o sul proprio sito Internet, “anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali”. L’Autorità ha dunque ritenuto compatibile con il Regolamento Ue la semplificazione degli atti a scopo informativo a carico degli avvocati.

In riferimento al tempo massimo di conservazione dei dati, all’articolo 4 il provvedimento riprende il Regolamento UE 679/2016 (Articolo 5, lettera e, “Limitazione della conservazione”) ma - al contempo - conferma la regola in materia di periodo massimo di conservazione dei dati: la definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un’automatica dismissione dei dati; una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all’oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora ciò risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento.

Si delineano, quindi, sempre di più le modalità con cui gli avvocati dovranno occuparsi della privacy dei propri clienti e del trattamento dei dati raccolti nell’esercizio del proprio ruolo e del diritto di difesa.

(Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018