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Non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario

Ruperupe, Paul Gaugin, 1899, Museo dell'Hermitage
Ruperupe, Paul Gaugin, 1899, Museo dell'Hermitage

Indice:

1. Premessa

2. Il litisconsorzio nel processo tributario

3. Corte di Cassazione – V Sezione Civile - ordinanza 04 febbraio 2020, n. 2480

 

1. Premessa

Si ha litisconsorzio (o comunanza della lite) allorquando il processo prevede una pluralità di parti, sia in qualità di attori-ricorrenti, che in qualità di convenuti-resistenti.

Il litisconsorzio può essere necessario o facoltativo:

  • il litisconsorzio è necessario quando il processo per essere valido deve coinvolgere tutti i soggetti interessati alla lite;
  • il litisconsorzio è facoltativo quando, per connessione oggettiva o soggettiva, più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo.  

In materia processual-civilistica il litisconsorzio necessario e il litisconsorzio facoltativo sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 102 e 103 del codice di procedura civile.

L’istituto del litisconsorzio svolge la funzione di garanzia dell’inviolabile diritto alla difesa e del contraddittorio previsti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.

 

2. Il litisconsorzio nel processo tributario

Nel processo tributario l’istituto del litisconsorzio è espressamente previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 546/92, rubricato “Litisconsorzio ed intervento”, che espressamente prevede:

Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

 Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.

In particolare, il litisconsorzio necessario è disciplinato dal comma 1 del citato articolo 14 e quanto previsto dalla norma richiama la definizione del medesimo istituto, così come disciplinato nel processo civile.

Nello specifico, con il termine di litisconsorzio necessario si fa riferimento a un processo concernente un rapporto giuridico sostanziale comune, in maniera inscindibile, a più soggetti, con la conseguenza che la decisione è destinata a produrre necessariamente i suoi effetti nel patrimonio di tutti i soggetti.

Nell’ambito del processo tributario il litisconsorzio è collegato all’inscindibilità della causa tra più soggetti, in relazione all’oggetto del ricorso.

Ne discende, pertanto, che quando l’oggetto del ricorso riguarda più soggetti necessariamente collegati, è richiesta la partecipazione obbligatoria di tutte le parti al medesimo processo, in quanto la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi: ciò al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio.

Per quanto attiene, invece, al litisconsorzio facoltativo, nello stesso la presenza di più parti non è indispensabile affinché il processo possa essere correttamente instaurato ma rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa, con la conseguenza che la decisione emessa dal giudice in mancanza di alcune delle parti è considerata valida e vincolante solo nei confronti di quelle presenti nel processo.

Infine, il litisconsorzio facoltativo può essere originario (articolo 103, comma 1, codice procedura civile) o successivo (articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo n. 546/1992).

Il litisconsorzio facoltativo originario si verifica quando il processo, fin dal suo inizio, è caratterizzato dalla possibile presenza di più parti.

 

3. Corte di Cassazione – V Sezione Civile - ordinanza 04 febbraio 2020, n. 2480

Con ordinanza n. 2480 del 04 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla necessità o meno del litisconsorzio tra ente impositore e concessionario nell’ipotesi di impugnazione di una cartella esattoriale.

La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione da parte di un contribuente di una cartella esattoriale emessa a seguito di liquidazione ex articolo 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, il contribuente nell’impugnare la cartella eccepiva l’intervenuta decadenza da parte dell’Agenzia delle Entrate dal potere impositivo, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, evocando in giudizio soltanto l’ente impositore e non anche il concessionario.

Mentre i giudici di primo grado accoglievano il ricorso, i giudici di secondo grado, dopo aver premesso che nella fattispecie in esame, non si fosse in presenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, ritenevano che il contribuente avrebbe dovuto chiamare in causa sin dal primo grado di giudizio il concessionario, essendo la contestazione sollevata con il ricorso relativa a vizi propri della cartella, per cui il soggetto legittimato passivo era il concessionario.

Avverso siffatta statuizione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandolo a ben cinque motivi.

Orbene, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del contribuente per quanto attiene al motivo di violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 546/92 e dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 546/1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 codice procedura civile

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha innanzitutto richiamato il consolidato orientamento, inaugurato dalla pronuncia delle sezioni Unite n. 16412 del 25/07/2007, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che sia configurabile tra i due soggetti alcun litisconsorzio necessario.

In entrambi i casi, infatti, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ex articolo 39 Decreto Legislativo n. 112 del 1999, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non configurabile un litisconsorzio necessario.

La Suprema Corte ha, poi, precisato che il concessionario, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 546/92, è parte quando oggetto del giudizio è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, ovvero nell’ipotesi di vizi propri della cartella e dell’avviso di mora, non sussistendo in detti casi alcun litisconsorzio necessario con l’ente impositore.

Infine, è stato chiarito che la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario, aggiungendo che, nell’ipotesi in cui il concessionario sia fatto destinatario dell’impugnazione, è onere di quest’ultimo chiamare in giudizio l’ente titolare del credito, laddove non voglia rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.