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Privacy e nuove tecnologie: problemi e soluzioni

Privacy e nuove tecnologie: problemi e soluzioni
Privacy e nuove tecnologie: problemi e soluzioni

Il progressivo sviluppo delle comunicazioni elettroniche ha determinato la crescita esponenziale di nuovi servizi e tecnologie. Se ciò ha comportato, da un lato, indiscutibili vantaggi in termini di semplificazione e rapidità nel reperimento e nello scambio di informazioni fra utenti della rete Internet, dall’altro, ha provocato un enorme incremento del numero e delle tipologie di dati personali trasmessi e scambiati, nonché dei pericoli connessi al loro illecito utilizzo da parte di terzi non autorizzati.

Si è così maggiormente diffusa l’esigenza di assicurare una forte tutela dei diritti e delle libertà delle persone, con particolare riferimento all’identità personale e alla vita privata degli individui che utilizzano le reti telematiche.

Lo sviluppo di moderne tecnologie e di nuovi servizi di comunicazione elettronica rendono, quindi, necessario un ulteriore adeguamento della normativa sulla protezione dei dati personali in ambito italiano ed anche internazionale. Tale aspetto, del resto, è stato preso in considerazione nell'emanando Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Naturalmente rimane il rischio che la diffusione dei documenti elettronici come le carte elettroniche, la nascita di servizi di autenticazione ed identificazione come lo SPID e l’interconnessione di archivi informatici possano comportare una riduzione dei diritti della persona e della riservatezza dei dati personali.

La c.d. teleamministrazione, gli uffici digitali, la gestione elettronica documentale intesa come gestione informatica dei documenti in modalità avanzata, la conseguente conservazione digitale rappresentano ormai realtà che destano non poca preoccupazione negli addetti ai lavori e nella stessa Autorità Garante.

La stessa Autorità Garante per la tutela dei dati personali, nell’esercizio della funzione consultiva di cui è titolare, ha più volte segnalato, negli anni precedenti, la necessità di individuare con maggiore attenzione e proporzionalità la tipologia dei dati da inserire nei documenti elettronici, i soggetti che possono eventualmente accedere alle varie categorie di dati e le garanzie per gli interessati.

Difatti, nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalità. Su tale presupposto può essere facilmente ricostruita la c.d. persona elettronica, corrispondente alla nostra identità digitale, attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto.

Ovviamente si deve sempre ricordare che l’obiettivo delle nuove tecnologie è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini nel rispetto della sicurezza e della privacy. Qualsiasi problematica inerente i rapporti tra nuove tecnologie e privacy va sempre risolta inquadrandola nell’ambito di una considerazione globale dei benefici socio-economici che scaturiscono dall’innovazione tecnologica. Ad esempio non possono trascurarsi i grandi vantaggi rappresentati dalle banche dati presenti in Rete oltre che nello svolgimento dell’attività amministrativa, anche nel migliorare in generale la qualità della vita dei cittadini e nel promuovere le attività produttive ed economiche.

Ma cosa dire nel caso si decida di utilizzare sistemi biometrici, tecnologie RFID per regolamentare gli accessi? Oppure si decida di utilizzare sistemi di videosorveglianza per controllare gli accessi?

Sappiamo bene che l’approccio del nostro Codice in materia di protezione dei dati personali è “tecnologicamente neutro”, ma la stessa Autorità Garante interviene con i propri provvedimenti di carattere generale per supplire alle inevitabili carenze della normativa. È naturale, quindi, che in questo quadro evolutivo non sempre ideale il Garante per la protezione dei dati personali di fronte allo sviluppo delle nuove tecnologie mantenga un atteggiamento prudente, studiando le principali implicazioni di ciascun nuovo dispositivo o servizio contraddistinto per la sua novità. Normalmente, ancor prima di emanare provvedimenti di carattere generale o linee guida, vengono promosse delle pubbliche consultazioni come nel caso recente dell’Internet of things, al fine di avere un quadro generale completo circa l’utilità ed opportunità di quel determinato dispositivo o servizio.

Ricordiamo che lo stesso Rodotà spesso parlava di deriva tecnologica per indicare il fenomeno di una crescente e non sempre utile rincorsa ad un incessante progresso di natura tecnologica. In merito lo stesso Norbert Wiener creatore della “Cibernetica” sottolineava che un’evoluzione troppo rapida del progresso tecnologico può portare anche a delle conseguenze non sempre positive ed a quel fenomeno che lo stesso Wiener definiva “entropia” intesa come disordine.

Ormai siamo prossimi ad un cambiamento che definirei epocale, per la nostra società, con l’avvento del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali voluto proprio per la nuova dimensione che il problema privacy ha assunto con il progresso tecnologico.

Ma qualsiasi intervento non avrà mai successo se non crescerà anche la nostra consapevolezza sull’intero tema della riservatezza.

[Tratto dall’evento DIG.Eat 2015 di ANORC]

Il progressivo sviluppo delle comunicazioni elettroniche ha determinato la crescita esponenziale di nuovi servizi e tecnologie. Se ciò ha comportato, da un lato, indiscutibili vantaggi in termini di semplificazione e rapidità nel reperimento e nello scambio di informazioni fra utenti della rete Internet, dall’altro, ha provocato un enorme incremento del numero e delle tipologie di dati personali trasmessi e scambiati, nonché dei pericoli connessi al loro illecito utilizzo da parte di terzi non autorizzati.

Si è così maggiormente diffusa l’esigenza di assicurare una forte tutela dei diritti e delle libertà delle persone, con particolare riferimento all’identità personale e alla vita privata degli individui che utilizzano le reti telematiche.

Lo sviluppo di moderne tecnologie e di nuovi servizi di comunicazione elettronica rendono, quindi, necessario un ulteriore adeguamento della normativa sulla protezione dei dati personali in ambito italiano ed anche internazionale. Tale aspetto, del resto, è stato preso in considerazione nell'emanando Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Naturalmente rimane il rischio che la diffusione dei documenti elettronici come le carte elettroniche, la nascita di servizi di autenticazione ed identificazione come lo SPID e l’interconnessione di archivi informatici possano comportare una riduzione dei diritti della persona e della riservatezza dei dati personali.

La c.d. teleamministrazione, gli uffici digitali, la gestione elettronica documentale intesa come gestione informatica dei documenti in modalità avanzata, la conseguente conservazione digitale rappresentano ormai realtà che destano non poca preoccupazione negli addetti ai lavori e nella stessa Autorità Garante.

La stessa Autorità Garante per la tutela dei dati personali, nell’esercizio della funzione consultiva di cui è titolare, ha più volte segnalato, negli anni precedenti, la necessità di individuare con maggiore attenzione e proporzionalità la tipologia dei dati da inserire nei documenti elettronici, i soggetti che possono eventualmente accedere alle varie categorie di dati e le garanzie per gli interessati.

Difatti, nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalità. Su tale presupposto può essere facilmente ricostruita la c.d. persona elettronica, corrispondente alla nostra identità digitale, attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto.

Ovviamente si deve sempre ricordare che l’obiettivo delle nuove tecnologie è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini nel rispetto della sicurezza e della privacy. Qualsiasi problematica inerente i rapporti tra nuove tecnologie e privacy va sempre risolta inquadrandola nell’ambito di una considerazione globale dei benefici socio-economici che scaturiscono dall’innovazione tecnologica. Ad esempio non possono trascurarsi i grandi vantaggi rappresentati dalle banche dati presenti in Rete oltre che nello svolgimento dell’attività amministrativa, anche nel migliorare in generale la qualità della vita dei cittadini e nel promuovere le attività produttive ed economiche.

Ma cosa dire nel caso si decida di utilizzare sistemi biometrici, tecnologie RFID per regolamentare gli accessi? Oppure si decida di utilizzare sistemi di videosorveglianza per controllare gli accessi?

Sappiamo bene che l’approccio del nostro Codice in materia di protezione dei dati personali è “tecnologicamente neutro”, ma la stessa Autorità Garante interviene con i propri provvedimenti di carattere generale per supplire alle inevitabili carenze della normativa. È naturale, quindi, che in questo quadro evolutivo non sempre ideale il Garante per la protezione dei dati personali di fronte allo sviluppo delle nuove tecnologie mantenga un atteggiamento prudente, studiando le principali implicazioni di ciascun nuovo dispositivo o servizio contraddistinto per la sua novità. Normalmente, ancor prima di emanare provvedimenti di carattere generale o linee guida, vengono promosse delle pubbliche consultazioni come nel caso recente dell’Internet of things, al fine di avere un quadro generale completo circa l’utilità ed opportunità di quel determinato dispositivo o servizio.

Ricordiamo che lo stesso Rodotà spesso parlava di deriva tecnologica per indicare il fenomeno di una crescente e non sempre utile rincorsa ad un incessante progresso di natura tecnologica. In merito lo stesso Norbert Wiener creatore della “Cibernetica” sottolineava che un’evoluzione troppo rapida del progresso tecnologico può portare anche a delle conseguenze non sempre positive ed a quel fenomeno che lo stesso Wiener definiva “entropia” intesa come disordine.

Ormai siamo prossimi ad un cambiamento che definirei epocale, per la nostra società, con l’avvento del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali voluto proprio per la nuova dimensione che il problema privacy ha assunto con il progresso tecnologico.

Ma qualsiasi intervento non avrà mai successo se non crescerà anche la nostra consapevolezza sull’intero tema della riservatezza.

[Tratto dall’evento DIG.Eat 2015 di ANORC]